Sez. U, Sentenza n. 12282 del 21/11/1987 Ud. (dep. 04/12/1987) Rv. 177317 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL REATO È ESTINTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - POSSIBILITÀ DI VALUTARE DOGLIANZE ATTINENTI UNICAMENTE ALLA NATURA DELLA SENTENZA ANNULLATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A SENTENZA IMPUGNATA CON LA QUALE ERANO STATE APPLICATE SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO ED ERANO STATE MANTENUTE SALVE LE PRONUNCE SUI CAPI CIVILI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL REATO È ESTINTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - POSSIBILITÀ DI VALUTARE DOGLIANZE ATTINENTI UNICAMENTE ALLA NATURA DELLA SENTENZA ANNULLATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A SENTENZA IMPUGNATA CON LA QUALE ERANO STATE APPLICATE SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO ED ERANO STATE MANTENUTE SALVE LE PRONUNCE SUI CAPI CIVILI.*
La Corte di Cassazione annullando perché il reato è estinto per intervenuta amnistia la sentenza impugnata non può valutare una doglianza attinente unicamente alla natura (di condanna o di proscioglimento) della sentenza stessa. (nella specie la sentenza di appello applicando, in riforma della sentenza di primo grado, una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato aveva mantenuto salve le pronunce sui capi civili. La Corte di Cassazione, annullando per amnistia la sentenza di appello, ha confermato le decisioni della sentenza impugnata sui capi civili ritenendo, per il motivo di cui in massima, di non potersi pronunciare sull'illegittimità, dedotta dalla difesa, del mantenimento delle statuizioni sugli interessi civili in una sentenza che applicava una misura sostitutiva a richiesta dell'imputato).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)