Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 febbraio 1984, cause riunite 140/82, 146/82, 221/82 e 226/82
Epigrafe
Nelle cause riunite 140, 146, 221 e 226/82,
140 e 221/82, WALZSTAHL—VEREINIGUNG, Düsseldorf, in persona del presidente direttore generale sig. G. Remy, con gli avvocati Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. Loesch, 2, rue Goethe,
e
146 e 226/82, Thyssen Aktiengesellschaft, Duisburg, rappresentata dal consiglio d'amministrazione composto dai signori Spethmann, Bartels, Dehmer, Doese, Helmut Ewers, Glatzel, Hiltrop, Kriwet, Heinz-Gerd Stein, Zimmermann, con gli avvocati Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. J. Loesch, 2, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg. H. Matthies e R. Wägenbaur, assistiti dal prof. E. Grabitz, dell'Università libera di Berlino, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto
l'annullamento delle decisioni generali della Commissione 3 marzo 1982, n. 533 (GU L 65, pag. 6) e 30 giugno 1982, n. 1698 (GU L 191, pag. 43), nonché
l'annullamento delle comunicazioni della Commissione alla ricorrente Thyssen Aktiengesellschaft, relative alla produzione di riferimento ed alle quote di produzione per il secondo e il terzo trimestre del 1982, nella parte in cui riguardano le percentuali di riduzione per i tondi per cemento armato,
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
INDICE
In fatto
I —Regolamenti9551.La decisione generale 2794/80/CECA9552.La decisione generale 1831/81/CECA9553.La decisione generale 533/82/CECA9564.La decisione generale 1696/82/CECA9575.La decisione generale 1698/82/CECA9586.La decisione generale 2751/82/CECA9597.Le percentuali di riduzione959II —Gli antefatti e il procedimento960III —Le conclusioni delle parti960IV —I mezzi e gli argomenti delle parti961A.Introduzione9611.Le ricorrenti9612.La Commissione962B.Sulla ricevibilità dei ricorsi9631.La Commissione9632.La Walzstahl-Vereinigung9643.La Thyssen AG964C.Nel merito964a)Sulla natura dell'interferenza nella concorrenza9641.Le ricorrenti9642.La Commissione965b)Sul fondamento dei poteri9651.Le ricorrenti9652.La Commissione968c)L'asserito disconoscimento degli scopi fondamentali del Trattato CECA9701.Le ricorrenti9702.La Commissione970d)Sull'asserita trasgressione del divieto di discriminazione9711.Le ricorrenti9712.La Thyssen AG9713.La Commissione972e)Sui vizi dei mezzi usati dalla Commissione9731.Le ricorrenti9732.La Commissione973V —Quesiti posti alla Commissione974IV —La fase orale976
In diritto
In diritto976Sulla ricevibilità982Nel merito984Sulle spese986
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — I regolamenti
punto 1
Di fronte ad una situazione di crisi manifesta sul mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA, con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1), la Commissione istituiva per la prima volta un regime di quote di produzione per le imprese siderurgiche della Comunità. La decisione entrava in vigore il 31 ottobre 1980 e veniva applicata fino al 30 giugno 1981.
Gli artt. 2-4 di questa decisione stabilivano che la Commissione determinava, per ciascuna impresa, quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo nonché per ciascuno dei quattro gruppi in cui erano suddivisi i prodotti laminati, mentre il calcolo delle quote era basato sulle produzioni trimestrali di riferimento di ciascuna impresa. Tutti i profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili) costituivano il gruppo IV ed erano soggetti al regime delle quote.
Questo regime si basa sul principio dell'applicazione, alla produzione effettiva durante il periodo di riferimento, di percentuali di riduzione uniformi per tutte le imprese.
Tuttavia, data la rigidità di questo principio, sono contemplate determinate eccezioni.
Ad esempio, nella decisione n. 2794/80 sopra menzionata, l'art. 4, nn. 3-5 dispone che la Commissione può aumentare le produzioni di riferimento per le imprese che si trovino in una situazione svantaggiosa per il fatto di aver adottato provvedimenti conformi alla politica siderurgica della Comunità, quali la partecipazione ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione e la modernizzazione o riorganizzazione mediante investimenti per i quali la Commissione non avesse espresso parere negativo.
Inoltre, l'art. 14 della stessa decisione stabilisce che se le restrizioni di produzione o di consegna imposte dalla decisione e dai provedimenti d'applicazione implicano per un'impresa «difficoltà particolarmente gravi», la Commissione può adeguare le disposizioni alla situazione concreta.
punto 2
Alla scadenza di detto regime la Commissione adottava una nuova decisione generale, 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180, pag. 1), con cui prorogava il regime delle quote, con qualche modifica, per un secondo periodo che andava dal 1o luglio 1981 al 30 giugno 1982.
In detta decisione i profilati leggeri sono stati suddivisi in tre gruppi:
— categoria IV: vergella
— categoria V: tondi per cemento armato
— categoria VI: acciai mercantili.
All'inizio di detto periodo la Commissione esentava le categorie IV-VI dal regime delle quote, ma con decisione generale 3 luglio 1981, n. 1832 (GU L 184, pag. 1), entrata in vigore il 4 luglio 1981, il tondo per cemento armato (categoria V) e gli acciai mercantili (categoria VI) venivano inclusi nel nuovo regime.
Come stabilito nella decisione generale n. 2794/80 sopra menzionata, la decisione generale n. 1831/81 mitigava la rigidità del sistema delle percentuali di riduzione uniformi mediante varie deroghe.
È questo il motivo per cui l'art. 13 della decisione generale n. 1831/81, emendato dalla decisione generale n. 1832/81 sopra menzionata, contempla l'aumento della produzione di riferimento per le imprese le quali, avendo proceduto ad operazioni di riorganizzazione mediante determinati investimenti, abbiano messo in servizio nuovi impianti.
L'art. 14 della decisione generale n. 1831/81, emendato dalla decisione generale n. 1832/81, contempla l'adeguato adattamento delle produzioni di riferimento per le imprese che ne facciano domanda qualora, a causa dell'entità delle percentuali di riduzione imposte, il regime delle quote crei per esse difficoltà eccezionali, a condizione che :
«— la produzione di riferimento totale delle categorie la e Id [determinati coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati] sia inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno e sia composta per almeno il 75 % da prodotti il cui tasso di riduzione supera il 20 % oppure
— la produzione di riferimento totale delle categorie V e VI sia inferiore a 60000 tonnellate l'anno e il tasso di riduzione superi il 20 %».
Inoltre l'art. 16, n. 1, della decisione generale n. 1831/81 stabilisce:
«Qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontri difficoltà impreviste, la Commissione procederà, con decisione generale, agli adattamenti necessari».
punto 3
Con decisione generale 3 marzo 1982, n. 533, che modifica per la terza volta la decisione n. 1831/81/CECA che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 65, pag. 6), la Commissione istituiva un'ulteriore eccezione alle percentuali di riduzione uniformi stabilite con decisione generale 3 marzo 1982, n. 532, per il secondo trimestre del 1982 (GU L 65, pag. 5). L'eccezione è del seguente tenore:
«Per le imprese la cui fabbricazione totale di prodotti ... [soggetti a quote di produzione] non ha superato le 700000 tonnellate nel 1981, delle quali almeno il 90 % delle categorie IV, V e VI, i tassi di riduzione relativi alla categoria V per la determinazione delle quote di produzione e della parte di dette quote che può essere immessa sul mercato comune, fissati all'art. 1 della decisione n. 532/82/CECA per il secondo trimestre 1982, sono ridotti di cinque punti percentuali se la produzione della categoria V rappresenta almeno il 30 % di quella delle categorie IV, V e VI nel 1981».
Nella motivazione della decisione n. 533/82 si dichiara quanto segue:
«...
2. Per quanto riguarda i tondi per cemento armato, prodotti della categoria V della nuova disciplina di quote, la contrazione della domanda, continuata e accentuatasi nel corso degli ultimi due trimestri in seguito all'aggravarsi della depressione congiunturale nel settore dell'edilizia nonché l'elevato livello delle scorte hanno reso necessaria la concessione di tassi di riduzione molto elevati. Nelle ultime settimane la contrazione della domanda ha provocato sul mercato un calo dei prezzi che in alcune regioni della Comunità sono scesi nettamente al di sotto del livello corrispondente agli orientamenti della Commissione; sebbene con gravità inferiore, questa riduzione della domanda colpisce anche i prodotti delle categorie IV (vergella) e VI (laminati mercantili) che sono assorbiti dagli stessi settori e spesso prodotti dalle stesse imprese.
3. Esiste infatti nella Comunità tutta una serie di piccole e medie imprese la cui attività dipende quasi esclusivamente dai prodotti delle categorie IV, V e VI e, in una certa proporzione, dalla produzione dei tondi per cemento armato; tali imprese si differenziano nettamente sia dalle imprese che fabbricano anche varie altre categorie di prodotti e che quindi possono beneficiare di una situazione migliore per le altre produzioni, sia dalle imprese che producono soltanto altre categorie di prodotti.
4. Con decisione n. 1831/81/CECA la Commissione aveva riconosciuto che la disciplina delle quote poteva provocare gravi difficoltà per alcune imprese “sia a causa delle dimensioni dei loro impianti sia per la loro dipendenza da un numero limitato di prodotti” ed ha inserito l'articolo 14 in questa decisione per poter adeguare le produzioni di riferimento di queste imprese qualora il tasso di riduzione superi un certo limite.
Dato che il tasso di riduzione per i tondi per cemento armato è molto elevato nel secondo trimestre del 1982, è ovvio che la disciplina delle quote provocherà difficoltà eccezionali alle imprese di cui al precedente punto 3. È pertanto necessario prevedere quote meno vincolanti per tali imprese.
5. Dato il numero molto elevato delle imprese di cui al punto 3 precedente, è opportuno prevedere che per questi produttori la riduzione dei tassi di riduzione per la determinazione delle quote abbia luogo con una decisione generale.
6. L'aggravarsi della depressione congiunturale nel settore dell'edilizia e l'accentuarsi dell'indebolimento della domanda e quindi dei prezzi per i tondi per cemento armato costituiscono un cambiamento profondo sul mercato siderurgico ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1831/81/CECA».
punto 4
Alla scadenza del regime delle quote istituito dalla sopra menzionata decisione generale n. 1831/81, la Commissione adottava la decisione generale 30 giugno 1982, n. 1696 (GU L 191, pag. 1), con cui prorogava il regime stesso, con qualche adattamento e aggiunta, per un terzo periodo che andava dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1983.
Con questa decisione le tre categorie di profilati leggeri, cioè le categorie IV-VI, venivano tutte sottoposte al regime delle quote.
La decisione n. 1696/82 ha tenuto fermo il sistema delle deroghe alle percentuali di riduzione uniformi.
L'art. 15 contempla quindi l'adeguamento della produzione di riferimento per le imprese che abbiano proceduto ad operazioni di riorganizzazione.
L'art. 14 contempla un adeguato adattamento delle produzioni e/o delle quantità di riferimento per le imprese che ne facciano richiesta qualora, data l'entità delle percentuali di riduzione stabilite, il regime delle quote crei per esse difficoltà eccezionali, nei seguenti casi:
«— la produzione di riferimento totale delle categorie da la a Id è inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno ed è composta per almeno il 75 % da prodotti per i quali i tassi di riduzione da una o più di dette categorie superano il 20 %
oppure
— la produzione di riferimento totale delle categorie IV, V e VI è inferiore a 100000 tonnellate l'anno ed i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %».
Infine l'art. 18, n. 1, contempla una deroga che è formulata negli stessi termini dell'art. 16, n. 1, della sopra menzionata decisione n. 1831/81.
punto 5
Con la decisione generale 30 giugno 1982, n. 1698, relativa all'adattamento dei tassi di riduzione della categoria V, per il terzo trimestre 1982, a favore di alcune imprese (GU L 191, pag. 43), la Commissione creava un'ulteriore deroga alle percentuali di riduzione uniformi stabilite, per detto trimestre, dalla decisione generale 30 giugno 1982, n. 1697 (GU L 191, pag. 42). La deroga contemplata dalla decisione n. 1698/82 è formulata negli stessi termini che nella sopra citata decisione n. 533/82. Tuttavia la disposizione aggiunge che l'impresa cui sia stato attribuito, per lo stesso trimestre, un adattamento a norma dell'art. 14 della decisione n. 1698/82 non gode della diminuzione delle percentuali di riduzione contemplata nel primo inciso della decisione n. 1698/82.
Nella motivazione della decisione n. 1698/82 la Commissione espone le stesse considerazioni svolte nella sopra citata motivazione della decisione n. 533/82. La Commissione dichiara che la situazione per il tondo per cemento armato si è aggravata, indi aggiunge:
«...
2. ... Permane la depressione congiunturale e l'accentuato indebolimento della domanda si è tradotto in una nuova riduzione di prezzi e nel mantenimento di elevate scorte presso i commercianti ed i consumatori.
Tale situazione ha richiesto l'applicazione di tassi di riduzione per il terzo trimestre 1982, ancora più elevati rispetto al secondo trimestre.
3. Già per il secondo trimestre 1982, la Commissione ha dovuto constatare che l'applicazione di tassi di riduzione elevati avrebbe causato difficoltà eccezionali ad alcune imprese di piccole e medie dimensioni, la cui attività dipende quasi esclusivamente dai prodotti delle categorie IV, V e VI e, in una certa proporzione, dalla produzione di tondi per cemento armato. Pertanto, con decisione n. 533/82/CECA del 3 marzo 1982, essa ha previsto una diminuzione dei tassi di riduzione di cinque punti percentuali in favore di tali imprese; dato che le imprese interessate non soddisfano integralmente i criteri previsti per fruire dell'applicazione dell'articolo 14 della decisione n. 1831/81/CECA, modificata con decisione n. 1832/81/CECA.
4. L'attuale situazione, precedentemente descritta, rende necessario un nuovo adattamento dei tassi di riduzione in favore delle imprese interessate, per il terzo trimestre 1982, anche se si tiene conto di una certa riduzione complementare stagionale dell'attività durante il trimestre. Pur ritenendo che tali imprese, in base al principio della solidarietà comunitaria, devono partecipare alla riduzione della produzione, è opportuno limitare tale esigenza nella misura necessaria per evitare di compromettere in modo permanente la loro situazione.
5. L'aggravarsi della situazione sul mercato dei tondi per cemento armato e la necessità connessa di fissare tassi eccezionalmente elevati per tale prodotto costituiscono un cambiamento profondo su tale mercato e creano difficoltà per l'applicazione della disciplina di quote, che sono soltanto in parte previste all'articolo 14 della decisione n. 1696/82/CECA. È pertanto opportuno procedere ad un adattamento della decisione per il terzo trimestre 1982, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione stessa».
punto 6
Anche se le percentuali di riduzione per il tondo per cemento armato sono rimaste immutate nel quarto trimestre del 1982, la Commissione non ha prorogato il regime di deroga contemplato dalle sopra citate decisioni nn. 533 e 1698/82. Nella motivazione della decisione 6 ottobre 1982, n. 2751, che modifica le decisione n. 1696/82/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e disciplina delle quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291, pag. 8), la Commissione parla di un certo miglioramento dei prezzi sul mercato del tondo per cemento armato e, d'altro canto, di un rilevante aumento delle percentuali di riduzione per le categorie dei prodotti piatti.
punto 7
Le percentuali di riduzione per i prodotti siderurgici, nel periodo 1o luglio 1981 - 31 dicembre 1982, hanno avuto il seguente andamento:
P = produzione complessiva.
l = produzione consegnabile sul mercato comune.
Gruppo III/81 IV/81 I/82 II/82 III/82 IV/82
P I P I P I P I P I P I
Ia 27 31 18 20 26 20 22 11 37 33 37 33
Ib 28 36 30 25 34 23 27 14 38 33 38 33
Ic 17 23 10 17 3 5 + 9 + 13 13 15 13 15
Id 0 0 + 22 + 18 + 23 + 26 + 40 + 45 + 31 + 35 + 31 + 35
IV — — — — — — — — 40 40 30 30
V 30 35 24 27 26 29 38 41 47 50 47 50
VI 30 35 20 24 24 26 28 30 38 40 38 40
SENTENZA › In fatto › II — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Le sopra menzionate imprese che hanno fruito delle decisioni nn. 533 e 1698/82, in prosieguo designate col nome «monoproduttori», nelle presenti cause sono imprese che producono quasi unicamente tondo per cemento armato, vergella ed altri acciai mercantili ch'esse ottengono in generale dal rottame direttamente convertito in acciaio liquido in forni elettrici. Si tratta di un procedimento basato su una tecnica moderna e relativamente semplice, che non consente tuttavia di fabbricare tutti gli altri prodotti siderurgici.
paragrafo 2
Non fruiscono delle decisioni di cui trattasi le imprese cosiddette «integrate», come quelle che fanno parte della Walz-stahl-Vereinigung, Düsseldorf (Associazione dei laminatori, in prosieguo chiamata: Walzstahl-Vereinigung), ricorrente nelle cause 140 e 221/82.
paragrafo 3
Queste imprese si distinguono dai monoproduttori per il fatto di fabbricare un'ampia gamma di prodotti. La quota del tondo per cemento armato nella loro produzione non supera in generale il 5 %. Esse ottengono normalmente l'acciaio grezzo necessario per la produzione di tondo per cemento armato dal minerale fuso negli altiforni. Si tratta di una tecnica di alta qualità che consente di fabbricare anche prodotti di grande valore date le caratteristiche della materia prima usata.
paragrafo 4
Talune imprese, come la Thyssen AG, di Duisburg (in prosieguo chiamata: Thyssen AG), ricorrente nelle cause 146 e 226/82, pur usando prevalentemente la tecnica produttiva basata sul minerale, possiedono tuttavia, per la produzione di tondo per cemento armato, impianti analoghi a quelli dei monoproduttori.
paragrafo 5
La Walzstahl-Vereinigung ha proposto, a norma dell'art. 33, n. 2, del Trattato CECA, due ricorsi per l'annullamento delle decisioni della Commissione nn. 533 e 1698/82, ricorsi che sono stati registrati nella cancellarla della Corte il 30 aprile e il 23 agosto 1982.
paragrafo 6
La Thyssen AG, del pari a norma dell'art. 33, n. 2, del Trattato CECA, ha proposto due ricorsi per l'annullamento delle comunicazioni in data 30 marzo e 20 luglio 1982, con cui la Commissione ha fissato le produzioni di riferimento e le quote produttive della ricorrente relative al secondo e al terzo trimestre 1982, nella parte in cui dette comunicazioni riguardano le percentuali di riduzione per il tondo per cemento armato. I ricorsi sono stati registrati nella cancelleria della Corte l'11 maggio, e, rispettivamente, il 31 agosto 1982.
paragrafo 7
Con ordinanza 23 marzo 1982 la Corte ha deciso di riunire le quattro cause ai fini del procedimento orale e della sentenza.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha invitato la Commissione a fornire determinati dati, i quali sono stati comunicati alla Corte con lettera della Commissione 26 aprile 1982 e sono riprodotti infra.
paragrafo 9
La Corte ha poi fissato l'udienza senza procedere ad alcun altro mezzo istruttorio.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente nelle cause 140 e 221/82, Walzstahl-Vereinigung, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare le decisioni (CECA) della Commissione 3 marzo 1982, n. 533, e 30 giugno 1982, n. 1698;
condannare la convenuta alle spese di causa.
paragrafo 3
La ricorrente nelle cause 146 e 226/82, Thyssen AG, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
annullare le comunicazioni della Commissione, che le sono state inviate il 30 marzo e il 20 luglio 1982 e che le sono pervenute il 5 aprile e, rispettivamente, il 26 luglio 1982, relative alle produzioni di riferimento ed alle quote produttive per il secondo e per il terzo trimestre del 1982, nella parte in cui riguardano le percentuali di riduzione per la categoria V;
condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere i ricorsi;
condannare le ricorrenti alle spese.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Introduzione
punto 1
Le ricorrenti rilevano che circa il 50 % della produzione di tondo per cemento armato della Comunità europea proviene dall'Italia, cioè quasi esclusivamente dalla regione di Brescia, nella parte settentrionale di questo paese. Queste imprese sono per la maggior parte delle cosiddette «mini-acciaierie» le quali, investendo ben poco denaro, trasformano direttamente il rottame in acciaio liquido servendosi di forni elettrici. Secondo il principio della libertà economica, queste acciaierie si limitano di proposito a produrre un solo articolo, cioè il tondo per cemento armato, e i loro impianti sono riservati unicamente a questo uso. Esse si assumono quindi elevati rischi di mercato, come contropartita di un rischio minimo in fatto di investimenti.
Anche negli altri Stati membri si produce spesso del tondo per cemento armato — e ciò non solo in imprese di dimensioni piccole o medie — in siffatte mini-acciaierie aventi una capacità produttiva fino a 50000 tonnellate al mese. Gran parte di queste acciaierie — fra cui le ricorrenti — benché abbiano una struttura produttiva analoga a quella delle acciaierie dell'Italia settentrionale, ne differiscono cionondimeno per il fatto che, grazie a cospicui investimenti, esse apportano agli impianti esistenti le modifiche tecniche necessarie per la produzione di laminati diversi dal tondo per cemento armato. Effettuando tale ammodernamento e riorganizzazione, dette imprese assumono volontariamente i rischi rilevanti connessi agli investimenti necessari, onde ridurre i rischi di mercato.
Di conseguenza le imprese aventi una struttura produttiva unilaterale, in particolare quelle che si sogliono chiamare i «Bresciani», non hanno potuto compensare la riduzione della domanda sul mercato del tondo per cemento armato dedicandosi alle produzione di altri articoli per i quali la domanda era maggiore. Queste imprese hanno quindi aumentato sempre più la loro quota di mercato per il tondo per cemento armato, che continuava del resto a contrarsi, con la conseguenza di perturbare notevolmente il mercato stesso.
L'istituzione del regime delle quote nell'autunno del 1980 non ha modificato sostanzialmente la struttura del mercato nel settore del tondo per cemento armato, il che era conforme allo spirito dell'art. 58 del Trattato CECA, mirante alla riduzione equa dell'offerta onde stabilizzare i prezzi in caso di diminuzione della domanda. La decisione n. 533/82 è stata la prima che ha derogato al principio secondo il quale il regime delle quote deve risolversi nel ripartire equamente la riduzione della produzione fra tutte le imprese. Questo regime di deroga è stato riprodotto, senza modifiche essenziali, nella decisione seguente n. 1698/82.
punto 2
La Commissione rileva che la drastica diminuzione della domanda di tondo per cemento armato avutasi a partire dall'estate del 1981 si rispecchia nelle percentuali di riduzione per questo prodotto, le quali hanno dovuto essere continuamente aumentate.
Il cospicuo aumento delle percentuali di riduzione nel secondo trimestre del 1982 veniva reso necessario dalla contrazione della domanda di tondo per cemento armato maggiore del previsto a causa del costante regresso dell'attività nel settore edilizio. Poiché detto regresso continuava, era divenuto inevitabile aumentare ancora una volta parecchio le percentuali di riduzione nel terzo trimestre.
Questo andamento del mercato ha causato un forte calo dei prezzi nel settore del tondo per cemento armato. Tra l'inizio e la fine del primo trimestre del 1982 questi prezzi erano diminuiti di 80-100 DM la tonnellata.
L'andamento colpiva le imprese produttrici di tondo per cemento armato in modo non uniforme: alla fine del 1981 e all'inizio del 1982, infatti, i prezzi del tondo per cemento armato erano ancora ad un livello il quale, tenuto conto delle percentuali di riduzione a quell'epoca vigenti, consentivano ai monoproduttori di coprire i costi. Il ribasso di 80-100 DM la tonnellata sopravvenuto in seguito, come pure l'aumento simultaneo delle percentuali di riduzione, che implicava la diminuzione della percentuale di sfruttamento, avevano l'effetto non solo di sopprimere il vantaggio di cui i monoproduttori godevano sotto il profilo dei costi, ma anche di farli lavorare in perdita. Per queste imprese, i costi di produzione erano, nel secondo trimestre del 1982, di circa 600 DM la tonnellata, mentre i prezzi si trovavano, all'inizio dello stesso periodo, a circa 550 DM la tonnellata franco stabilimento.
Le acciaierie integrate che producevano tondo per cemento armato unicamente partendo dal minerale subivano anch'esse delle perdite in questo settore. Queste perdite sono state anche maggiori di quelle subite dai monoproduttori. Le imprese integrate traevano tuttavia vantaggio, nel contempo, dal fatto che i prezzi dei laminati piatti erano molto aumentati dopo l'istituzione del sistema delle quote. Questi prezzi sono attualmente superiori di olre 300 DM la tonnellata a quelli in vigore al momento dell'istituzione del sistema delle quote, mentre per il tondo per cemento armato il regresso sopra menzionato ha fatto tornare i prezzi al livello precedente l'istituzione del sistema. Nel contempo, le percentuali di riduzione per i laminati piatti sono calate, quantomeno fino al secondo trimestre del 1982.
Le perdite subite dalle imprese integrate per il tondo per cemento armato sono quindi state parallele all'aumento dei ricavi relativi ad altri articoli prodotti in quantità molto maggiori. Fra le imprese integrate, quelle che disponevano di impianti moderni riuscivano persino, nello stesso periodo, a realizzare degli utili. Le imprese integrate in possesso di acciaierie elettriche per la produzione di tondo per cemento armato avevano inoltre il vantaggio di costi di produzione inferiori per questo procedimento.
I monoproduttori, dal canto loro, non avevano questa possibilità, dato che l'articolo che essi producevano in secondo luogo, cioè la vergella per tralicci saldati per cemento armato, aveva subito un notevole ribasso di prezzo.
Questo andamento faceva temere che il processo di adeguamento dell'offerta alla domanda in regresso fosse perturbato da modifiche improvvise di struttura, con tutte le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano sociale.
Di fronte a questa situazione la Commissione aveva due possibilità: escludere completamente il tondo per cemento armato dal regime delle quote, il che avrebbe tuttavia avuto l'effetto di porre le imprese integrate in una situazione concorrenziale sfavorevole rispetto ai monoproduttori; se viceversa voleva conservare il tondo per cemento armato nel regime delle quote, era necessario stabilire, in via generale, le percentuali di riduzione per il secondo e il terzo trimestre del 1982 ad un livello molto alto. Orbene, un aumento tanto consistente avrebbe avuto l'effetto di creare per i monoproduttori le difficoltà straordinarie sopra descritte. Per stornare questo pericolo, la Commissione istituiva, con le decisioni nn. 533 e 1698/82, dei regimi che portavano all'aumento delle quote dei monoproduttori.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sulla ricevibilità dei ricorsi
punto 1
La Commissione solleva delle eccezioni di irricevibilità. Essa non contesta che le ricorrenti abbiano interesse ad agire: essa ammette che i produttori integrati di tondo per cemento armato e, fra essi, la Thyssen AG e determinati membri della Walzstahl-Vereinigung avrebbero potuto ottenere delle percentuali di riduzione meno elevate se i monoproduttori non avessero ottenuto la diminuzione di cui trattasi delle loro percentuali di riduzione.
Essa rileva invece che tutti e quattro i ricorsi sono in realtà diretti contro le decisioni generali nn. 533 e 1698/82.
Per quanto riguarda la Walzstahl-Vereinigung, questa basa i propri ricorsi unicamente sull'art. 33, 2° comma, del Trattato CECA, a norma del quale le associazioni possono proporre ricorso contro le decisioni generali che esse ritengano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti. Tutti gli altri mezzi, cioè incompetenza, inosservanza di forme essenziali, trasgressione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, vanno ritenuti inammissibili. A parte ciò la ricorrente, la quale consta in complesso di venticinque imprese, comprende tredici imprese soggette al regime delle quote. Su queste tredici imprese, solo sei producono tondo per cemento armato e la quota di questo articolo nella produzione complessiva dell'intero gruppo dei tredici è solo del 3 %. Vi sono inoltre, nella Repubblica federale di Germania, alcune imprese che producono tondo per cemento armato, ma che non fanno parte della Walzstahl-Vereinigung; la quota loro spettante nella produzione di tondo per cemento armato della Repubblica federale ammonta a circa il 40 %. Ne consegue che l'incidenza delle decisioni impugnate sulla produzione complessiva dell'intera Walzstahl-Vereinigung è minima. Appare dubbio che un interesse così ridotto possa attribuire all'associazione il diritto di impugnazione.
Per quanto riguarda la Thyssen AG, questa impresa ha chiesto alla Corte di annullare le comunicazioni individuali relative alla produzione di riferimento ed alle quote di produzione per il secondo ed il terzo trimestre del 1982, nella parte in cui riguardano la percentuale di riduzione per il tondo per cemento armato. Dato che queste percentuali sono basate sulle decisioni nn. 532 e 1697/82, i mezzi della ricorrente diretti unicamente contro le decisioni nn. 533 e 1698/82 sono inammissibili. Di conseguenza, anche se le decisioni ultime menzionate sono inficiate da difetto di motivazione o da mancanza di fondamento giuridico, non ne deriva affatto che le percentuali di riduzione contemplate dalle decisioni nn. 532 e 1697/82 debbano essere automaticamente diminuite. Al contrario, in forza del potere discrezionale attribuitole, la Commissione potrebbe astenersi dal modificarle.
punto 2
La Walzstahl-Vereinigung deduce che il suo interesse al regime delle quote per il tondo per cemento armato è evidente. L'aspetto decisivo è che quasi i due terzi del tondo per cemento armato prodotto nella Repubblica federale provengono da suoi membri.
La ricorrente stessa parte dal principio di poter impugnare una decisione generale solo per sviamento di potere. Tuttavia, sotto gli aspetti da essa indicati il mezzo va accolto.
punto 3
La Thyssen A G sostiene che la ricevibilità dei ricorsi da essa proposti è fuori dubbio; le decisioni nn. 532 e 533/82 (e 1697 e 1698/82) costituiscono un tutto unico, giacché solo l'esame congiunto di esse può rendere manifesti gli effetti reali delle percentuali di riduzione per il mercato del tondo per cemento armato. Di conseguenza, la natura inseparabile delle decisioni nn. 532 e 533/82 (e 1697 e 1698/82) implica inevitabilmente, e in tutti i casi in cui le decisioni nn. 533 e 1698/82 siano giudicate illegittime, l'illegittimità delle decisioni nn. 532 e 1697/82.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito
paragrafo 1
La Walzstahl-Vereinigung chiede che sia accertata la nullità delle decisioni nn. 533 e 1698/82, per il fatto che esse costituiscono uno sviamento del potere attribuito alla Commissione dall'art. 58 del Trattato CECA.
paragrafo 2
La Thyssen AG impugna le comunicazioni relative alla produzione di riferimento per il secondo e il terzo trimestre del 1982 di cui essa è destinataria, sostenendo che esse sono illegittime: l'applicazione delle percentuali di riduzione stabilite dalla convenuta è in particolare in contrasto col divieto di discriminazione e costituisce trasgressione manifesta del Trattato CECA, come pure sviamento di potere.
paragrafo 3
La Commissione chiede che i ricorsi, se non sono dichiarati irricevibili, siano in ogni caso respinti.
paragrafo 4
Gli argomenti delle parti si possono in sostanza riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › a) Sulla natura dell'interferenza nella concorrenza
paragrafo 2
1.1. In proposito è irrilevante che la convenuta abbia avuto l'intenzione soggettiva di alterare il gioco della concorrenza.
A parte ciò, l'interferenza nella situazione delle imprese integrate sul mercato del tondo per cemento armato è molto marcata, giacché gli svantaggi concorrenziali che essa reca loro, rispetto ai monoproduttori, corrispondono a cinque interi punti percentuali.
paragrafo 3
1.2. Il provvedimento complessivo di favore adottato per i monoproduttori modifica durevolmente le quote di mercato del tondo per cemento armato a vantaggio dei monoproduttori, in contrasto con le norme della concorrenza, il che, date le dimensioni di questo gruppo di produttori, implica la modifica della struttura dell'intero mercato del tondo per cemento armato. In vista della giurisprudenza della Corte relativa all'art. 58 del Trattato CECA è evidente che un provvedimento del genere non rientra nel margine discrezionale spettante alla convenuta nell'organizzare il sistema delle quote a norma dell'art. 58 del Trattato CECA.
paragrafo 4
1.3. Di conseguenza, l'interferenza nel regime generale delle quote di produzione per l'acciaio, allo scopo di favorire le imprese a struttura unilaterale produttrici di tondo per cemento armato, è incompatibile coi principi fondamentali dell'art. 58 del Trattato CECA e costituisce uno sviamento di potere.
paragrafo 6
2.1. Le decisioni nn. 533 e 1998/82 sono state adottate solo per porre termine a difficoltà eccezionali e temporanee dei monoproduttori. Di conseguenza il loro scopo non è di natura strutturale, ma solo di natura congiunturale. La Commissione non ha affatto cercato di attenuare un rischio commerciale deliberatamente assunto dai monoproduttori; i provvedimenti di cui trattasi tendevano invece a risolvere dei problemi determinati dalla stessa esistenza del regime delle quote.
A parte ciò, le conseguenze concrete criticate dalle imprese integrate sono appena percettibili; in caso di percentuali di riduzione uniche per tutti i produttori di tondo per cemento armato, queste percentuali avrebbero dovuto essere fissate, per il secondo e per il terzo trimestre, nel 35 e, rispettivamente, nel 44 %. Orbene, le percentuali per le imprese integrate si discostano da questo valore solo del 3 %, e la differenza si riduce anzi al 2 % per i monoproduttori.
paragrafo 7
2.2. Concludendo, le considerazioni svolte dalle ricorrenti non riescono nemmeno a dimostrare che l'adozione delle decisioni nn. 533 e 1698/82 costituisca sviamento di potere.
punto 1
Le ricorrenti desumono dalla giurisprudenza della Corte (si vedano le sentenze 28 ottobre 1981, Krupp/Commis-sione, 275/80 e 24/81, Race. pag. 2489, 18 marzo 1980, Valsabbia e altri/Commissione, 154/78 e altri, Race. pag. 907, 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione, 14/81, Race. pag. 749, e 16 febbraio 1982, Halivourgiki e altri/Commissione, 39, 43, 85 e 88/81, Race. pag. 593) che l'art. 58 del Trattato CECA deve essere applicato in modo da rimanere neutro sotto l'aspetto della concorrenza e da non favorire determinate categorie di imprese. Orbene, le decisioni nn. 533 e 1698/82 favoriscono i monoproduttori, il che costituisce una grave interferenza nel funzionamento del mercato del tondo per cemento armato, interferenza la quale turba l'equilibrio normale del mercato il quale esige che la dipendenza da rischi del mercato stesso aumenti per l'impresa la quale, come i monoproduttori, ha assunto un rischio ridotto in fatto di investimenti, limitando la propria produzione ad un solo articolo.
punto 2
La Commissione contrasta la tesi delle ricorrenti secondo la quale il regime delle quote basato sull'art. 58 del Trattato CECA deve essere neutro sotto l'aspetto della concorrenza. Questa tesi si basa sull'errata interpretazione dell'art. 58 e di talune considerazioni svolte dalla Corte nelle sentenze citate dalle ricorrenti a sostegno della loro interpretazione di detto articolo. Il regime di quote non può per definizione essere neutro sotto il profilo della concorrenza; un sistema del genere elimina infatti un parametro della libera attività economica delle imprese che ha importanza fondamentale per il gioco della concorrenza fra esse, cioè la determinazione autonoma delle quantità da produrre. L'art. 58 autorizza quindi la Commissione ad interferire nella concorrenza fra le imprese ed esige unicamente che questa interferenza rispetti l'equità, condizione che la Commissione ritiene di aver soddisfatto.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › b) Sul fondamento dei poteri
paragrafo 2
1.1. La scelta dei criteri d'applicazione, effettuata nel presente caso dalla Commissione, porta a favorire non solo una determinata struttura di impresa ma, inoltre, una determinata regione nell'ambito della Comunità: questi criteri sono tali che oltre l'85 % della produzione di cui trattasi spetta a produttori italiani di tondo per cemento armato e, se ciò non bastasse, tutti i «Bresciani» fruiscono di questo vantaggio. Secondo la giurisprudenza della Corte, spetta alla Commissione il provare che siffatte considerazioni di politica strutturale e regionale rientrino legittimamente negli scopi dell'art. 58 del trattato CECA, il che le ricorrenti contestano.
paragrafo 3
1.2. La Commissione può fare a meno di osservare la procedura prescritta dall'art. 58, cioè consultare il comitato consultivo e chiedere il parere conforme del Consiglio per modificare il regime comunitario di quote di produzione per l'acciaio, unicamente nel caso in cui le decisioni di base nn. 1831/81 e 1696/82 lo contemplino espressamente. Solo gli artt. 14 e 16 della decisione n. 1831/81 e gli artt. 14 e 18 della decisione n. 1696/82 potrebbero costituire il fondamento di un potere del genere, ma i presupposti per l'applicazione di queste clausole di deroga le quali, come la Corte ha affermato, vanno interpretate restrittivamente, non sussistono.
paragrafo 4
1.3. Il fatto che l'art. 14 delle decisioni nn. 1831/81 e 1696/82 non può costituire la base della decisione impugnata è evidente. Questo articolo è per natura una clausola equitativa, la quale consente a determinate imprese, a precise condizioni e in esito ad una domanda riguardante le categorie di prodotti per i quali le percentuali di riduzione hanno un effetto tale da provocare, in modo certo, difficoltà eccezionali alle imprese produttrici, di ottenere un adattamento adeguato delle quote per le categorie stesse. Orbene, non è concepibile che tutte le imprese che hanno fruito della riduzione delle quote contemplate dalle decisioni nn. 533 e 1698/82 si siano trovate in una situazione economica e finanziaria nettamente più difficile di quella delle imprese che non ne fruivano. Oltre a ciò, anche se tutti i monoproduttori agevolati avessero avuto difficoltà eccezionali, non è possibile vedere fino a che punto tali difficoltà fossero dovute al sistema delle quote. L'ipotesi delle difficoltà eccezionali implica necessariamente l'esame individuale della situazione economica di ciascuna impresa e la convenuta non ha manifestamente esaminato le conseguenze concrete dell'andamento del mercato per le varie imprese agevolate.
paragrafo 5
1.4. Inoltre l'andamento delle percentuali di riduzione per il tondo per cemento armato durante il secondo, il terzo e il quatro trimestre del 1982, come le conclusioni che la convenuta ne ha tratto per i monoproduttori, dimostrano che la tesi relativa ad una minaccia per questi è contraddittoria.
Nel secondo trimestre del 1982, infatti, quando la percentuale «generale» di riduzione era del 38 %, la percentuale di riduzione uniforme per tutti i produttori di tondo per cemento armato era del 35 %. In forza dell'argomento secondo il quale l'onere di una percentuale di riduzione del 35 % avrebbe costituito una minaccia per l'esistenza di tutti i monoproduttori, è stata fissata per questi una percentuale speciale del 33 %. Con ciò la convenuta avrebbe adeguatamente stornato la minaccia di rovina che gravava su tutti i monoproduttori.
Nel terzo trimestre del 1982, cioè quando l'andamento del mercato del tondo per cemento armato era al peggioramento, con la conseguenza che la situazione economica dei produttori di tondo per cemento armato era nel complesso peggiore che nel secondo trimestre, la percentuale «generale» era del 47 % e la percentuale speciale, per i monoproduttori, del 42 %. Quest'ultima è stata reistituita per il motivo che l'onere di una percentuale di riduzione uniforme, «del tutto esatta», del 44 % avrebbe costituito per i monoproduttori una difficoltà che metteva in pericolo la loro esistenza, difficoltà che poteva essere eliminata aumentando le quote di due punti percentuali.
Sotto il profilo della «minaccia per l'esistenza» o delle «difficoltà economiche eccezionali», si ha la situazione, difficilmente spiegabile da parte della convenuta, per cui nel secondo trimestre del 1982 la percentuale di riduzione del 35 % costituiva già una minaccia per l'esistenza, mentre, malgrado il peggioramento della situazione generale del mercato del tondo per cemento armato nel terzo trimestre, la percentuale, molto più alta, del 42 % bastava per stornare questa minaccia.
Se si comprende nell'esame il quarto trimestre del 1982, la tesi della convenuta diviene ancora più paradossale: benché infatti le percentuali di riduzione siano rimaste immutate per detto trimestre, l'aumento complessivo e differenziato delle quote concesso ai monoproduttori è stato abolito per il fatto che la differenza presunta fra gli oneri supplementari imposti ai monoproduttori e quelli delle imprese integrate sarebbe diminuita. La questione se l'andamento del mercato del tondo per cemento armato abbia conseguenze maggiori per un gruppo di produttori che per un altro non ha tuttavia nulla a che vedere con l'altra questione se ed entro quali limiti il gruppo maggiormente colpito si trovi di fronte a difficoltà eccezionali.
paragrafo 6
1.5. La convenuta sostiene, da un lato, che le decisioni nn. 533 e 1698/82 sono basate unicamente sull'art. 16, n. 1, della decisione n. 1831/81 e sull'art. 18, n. 1, della decisione n. 1696/82, mentre, d'altro lato, essa motiva cionondimeno l'applicazione di detti articoli unicamente con l'esistenza di «difficoltà eccezionali» ai sensi dell'art. 14 delle decisioni. Orbene, i presupposti dell'art. 14 sussistono al massimo per un piccolo numero di monoproduttori agevolati. In realtà, quindi, la convenuta si è valsa degli artt. 16 e 18, come fondamento dei suoi poteri, onde evitare di esaminare le condizioni poste dall'art. 14. In proposito, se la convenuta si richiama a «semplificazioni amministrative», basta osservare che dette semplificazioni possono indubbiamente giustificare la rinunzia a determinate formalità quando si tratta di fatti accertati ed esaminati, ma che essa non giustifica la rinunzia all'esame delle circostanze in cui l'intervento d'imperio sarebbe lecito secondo il diritto comunitario.
paragrafo 7
1.6. A parte ciò, non pare fossero soddisfatte le condizioni cui l'art. 16, n. 1, della decisione n. 1831/81 e l'art. 18, n. 1, della decisione n. 1696/82 subordinano la possibilità di adeguare le quote generali. La contrazione, superiore alla media, della domanda nel settore del tondo per cemento armato non costituiva un «cambiamento profondo nel mercato siderurgico». Si tratta semplicemente del graduale peggioramento in un settore fragile e minacciato fin dall'inizio della crisi, cioè molto prima dell'istituzione delle quote di produzione. Inoltre, non si trattava nemmeno di «difficoltà impreviste», causate dall'applicazione delle decisioni nn. 1831/81 e 1696/82, giacché le imprese a struttura unilaterale, per il fatto stesso di questa struttura, dovevano pagare un certo tributo al funzionamento del mercato.
paragrafo 8
1.7. La natura di deroga degli artt. 16 e 18 vieta alla Commissione di valersene per modificare sostanzialmente il complesso del sistema istituito dalle decisioni nn. 1831/81 e 1696/82 e mettere così a repentaglio gli scopi principali delle decisioni generali.
Se, contrariamente all'opinione delle ricorrenti, gli artt. 16 e 18 potessero essere interpretati nel senso che essi autorizzano la convenuta a modificare sostanzialmente il regime delle quote, un'autorizzazione del genere, a norma dell'art. 58 del Trattato CECA, sarebbe nulla per mancanza del parere conforme del Consiglio.
La Walzstahl-Vereinigung aggiunge che queste circostanze costituiscono, indipendentemente dagli altri aspetti, uno sviamento di potere.
paragrafo 9
1.8. Le ricorrenti concludono che le decisioni nn. 533 e 1698/82, le quali costituiscono deroghe ai principi dell'art. 58 del Trattato CECA, sono chiaramente prive di qualsiasi fondamento giuridico che renda lecito l'esercizio del potere discrezionale di cui trattasi in occasione dell'organizzazione del sistema delle quote. Per questi motivi esse mancano di fondamento, costituiscono uno sviamento di potere e sono di conseguenza illegittime.
paragrafo 11
2.1. La situazione in cui i monoproduttori rischiavano di trovarsi a causa dell'andamento del mercato del tondo per cemento armato e dei nuovi cospicui aumenti delle percentuali di riduzione per il secondo e per il terzo trimestre del 1982 costituiva una difficoltà eccezionale ai sensi dell'art. 14 delle decisioni nn. 1831/81 e 1696/82, che colpiva le imprese contemplate dalle decisioni nn. 533 e 1698/82. La Commissione aveva controllato tutti i dati significativi che consentivano di concludere per l'esistenza di tali difficoltà straordinarie. Tra questi dati vi erano l'andamento del mercato del tondo per cemento armato, quello del mercato dei laminati piatti e inoltre la situazione dei costi e dei prezzi nonché la struttura delle imprese.
paragrafo 12
2.2. Le conclusioni che le ricorrenti traggono dall'andamento delle percentuali di riduzione per il tondo per cemento armato nel secondo, terzo e quarto trimestre del 1982 perdono di vista il fatto che il terzo trimestre comprende il periodo delle vacanze. Di conseguenza, al terzo trimestre si poteva applicare una percentuale di riduzione maggiore che nel secondo. Oltre a ciò, la situazione nel quarto trimestre del 1982 non si può paragonare alla situazione eccezionale esistente nel secondo e nel terzo trimestre. Già prima del quarto trimestre, infatti, la situazione finanziaria era alquanto migliorata in seguito ad un leggero aumento dei prezzi del tondo per cemento armato e di una leggera diminuzione del prezzo del rottame.
paragrafo 13
2.3. Tuttavia, per far fronte al pericolo imminente la Commissione non poteva valersi dell'art. 14 della decisione n. 1831/81 o della decisione n. 1696/82, dato che questo poteva servire solo ai piccoli monoproduttori. Orbene, i monoproduttori medi si trovavano nella stessa situazione di difficoltà eccezionali.
paragrafo 14
2.4. Viceversa, l'art. 16 della decisione n. 1831/81 (e l'art. 18 della decisione n. 1696/82) mettevano a disposizione della Commissione uno strumento che le consentiva di procedere agli adeguamenti necessari mediante decisione generale. E questo il motivo per cui essa ha adottato le decisioni nn. 533 e 1698/82 in forza di detti articoli, come si desume chiaramente dalla motivazione delle decisioni stesse.
paragrafo 15
2.5. Gli artt. 16 e 18 sopra menzionati lasciavano alla Commissione un ampio margine discrezionale per predisporre i rimedi necessari onde eliminare le difficoltà eccezionali. Fra l'altro essa poteva subordinare l'applicazione di detti rimedi ad una domanda presentata dalle imprese interessate ovvero adottare una norma la cui applicazione avrebbe soppresso d'ufficio le difficoltà in atto. Nel nostro caso era necessario adottare questa seconda soluzione. Le difficoltà eccezionali incontrate dai monoproduttori colpivano infatti la categoria nel suo complesso. Il fatto che tutte le imprese la cui produzione consti per oltre il 30 % di tondo per cemento armato si siano trovate in difficoltà eccezionali è dovuto alla circostanza che il tondo per cemento armato, a differenza degli altri prodotti siderurgici (ivi compresi quelli delle categorie IV e VI), sono un prodotto omogeneo. Orbene, il principio d'uguaglianza prescrive di estendere l'agevolazione a tutte le imprese della categoria, con il che diviene superfluo istituire inoltre una procedura che subordini l'agevolazione alla presentazione di una domanda.
Per di più la contemplazione normativa dei casi di difficoltà eccezionali, come quella contenuta nell'art. 1 delle decisioni nn. 533 e 1698/82, contribuisce a semplificare il formalismo amministrativo. Se la Commissione avesse subordinato l'applicazione di detta disposizione alla presentazione della domanda, sarebbe stato necessario ch'essa definisse, mediante direttive amministrative, i presupposti per l'applicazione della norma d'eccezione. Il risultato sarebbe stato lo stesso raggiunto con la presente soluzione normativa.
paragrafo 16
2.6. Le condizioni contemplate dagli artt. 16 e 18 sopra menzionati erano soddisfatte. L'andamento del mercato del tondo per cemento armato sopra descritto costituiva infatti un cambiamento profondo del mercato siderurgico e l'applicazione delle decisioni nn. 1831/81 e 1696/82 si trovava quindi di fronte a difficoltà impreviste. L'interpretazione delle ricorrenti secondo cui non si era di fronte ad un «cambiamento profondo del mercato siderurgico», ma solo ad un peggioramento progressivo, mentre gli artt. 16 e 18 esigerebbero un salto di qualità, non trova alcun appiglio nella lettera di dette disposizioni. Del resto la caduta spettacolosa del prezzo del tondo per cemento armato durante il primo trimestre del 1982 e la minaccia che ne derivava per l'esistenza dei monoproduttori consentiva certamente di parlare di un aggravamento qualitativo rispetto alla situazione precedente. L'andamento non era inoltre prevedibile. In proposito, per l'interpretazione dell'art. 16 della decisione n. 1831/81 è irrilevante che una situazione fosse prevedibile alla fine del 1981. Questa disposizione autorizza ed obbliga semplicemente la Commissione a procedere agli adeguamenti necessari della decisione n. 1831/81 qualora la sua applicazione dia luogo a difficoltà non prevedibili al momento della sua adozione. Per contro la decisione n. 1698/82 non era giustificata da difficoltà imprevedibili: la sua motivazione si limita a rilevare il cambiamento profondo avvenuto sul mercato del tondo per cemento armato e, a norma dell'art. 18 della decisione n. 1696/82, basta che questa condizione sia soddisfatta.
paragrafo 17
2.7. Infine, l'art. 58 del Trattato CECA obbliga la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari, cioè le decisioni nn. 533 e 1698/82, le quali non hanno modificato ulteriormente, in sostanza, il regime delle quote e, dato il loro carattere strettamente eccezionale, hanno avuto lo scopo di consentire l'eliminazione di difficoltà eccezionali.
paragrafo 18
2.8. La Commissione conclude di aver adottato le decisioni nn. 533 e 1698/82 in forza dell'art. 16 della decisione n. 1831/81 e dell'art. 18 della decisione n. 1696/82 e che le condizioni per l'applicazione di questi articoli erano soddisfatte. Non vi è quindi mancanza di fondamento dei poteri né sviamento di potere.
punto 1
Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate non si possono basare né sull'art. 58 del Trattato CECA, né sugli artt. 14 o 16 della decisione n. 1831/81 (o sugli artt. 14 e 18 della decisione n. 1696/82).
punto 2
La Commissione rileva che le decisioni nn. 533 e 1698/82 non perseguono uno scopo di politica regionale o strutturale. Indubbiamente le decisioni si applicano essenzialmente ad imprese italiane. Esse riguardano tuttavia del pari tre imprese francesi, due tedesche ed una britannica. Se ciò non bastasse, il modo in cui l'applicazione delle decisioni impugnate si ripartisce fra gli Stati membri è irrilevante ai fini della loro legittimità: le decisioni non adottano come criterio della loro applicazione né l'appartenenza ad uno Stato membro, né l'appartenenza ad una regione determinata.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › c) L'asserito disconoscimento degli scopi fondamentali del Trattato CECA
punto 1
Le ricorrenti sostengono che, destinando le decisioni nn. 533 e 1698/82 esclusivamente alle imprese la cui produzione è orientata verso il tondo per cemento armato, la Commissione ha perso di vista gli scopi fondamentali di cui agli artt. 2, 2° comma, e 3, lettere d) e g), del Trattato CECA, dai quali si può desumere come principio che un comportamento dinamico il quale consenta all'imprenditore di far fronte all'andamento del mercato e di adeguare la propria produzione alle esigenze della domanda sul mercato dell'acciaio è auspicabile e positivo. Le decisioni nn. 533 e 1698/82 sono in contrasto con detto principio. Esse favoriscono infatti le imprese le quali, malgrado la crisi strutturale generale che copisce da anni il mercato del tondo per cemento armato, si sono dedicate esclusivamente alla produzione, il più intensiva possibile, di un solo articolo per il quale la domanda sul mercato è, cionondimento, di gran lunga la più debole.
Si ha quindi trasgressione manifesta del Trattato CECA e sviamento di potere.
punto 2
La Commissione ribatte che si deve tener conto del fatto che non è possibile, soprattutto in periodo di crisi, voler conseguire contemporaneamente tutti gli scopi del Trattato.
Di conseguenza il mezzo delle ricorrenti è infondato, dato che le decisioni impugnate non perseguono uno scopo di carattere strutturale.
Il regime delle quote favorisce incontestabilmente il conseguimento degli scopi del Trattato, consentendo l'adattamento della produzione alla domanda e facilitando alle imprese l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione necessari. Le decisioni nn. 533 e 1698/82 fanno parte integrante di questo regime, impedendo che detto sistema abbia conseguenze sproporzionate per determinate imprese, cioè per i produttori che sono definiti secondo criteri obiettivi. Se si fosse astenuta dall'agire, la Commissione si sarebbe esposta alla critica di aver leso i diritti fondamentali delle imprese.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › d) Sull'asserita trasgressione del divieto di discriminazione
paragrafo 2
1.1. La Commissione ha infatti ammesso, senza ulteriori prove, che tutte le imprese non interessate ai vantaggi attribuiti si trovino in una situazione di mercato migliore per i loro altri prodotti, di guisa che si trovano in una situazione economica e finanziaria più favorevole. Un'ipotesi del genere è errata in quanto, in primo luogo non è equo costringere delle imprese a compensare, con utili tratti da altri settori, le perdite rilevanti subite in un determinato settore della loro produzione che non è più vitale. In questo caso un'impresa molto diversificata deve valersi degli utili provenienti da settori del tutto estranei alla produzione dell'acciaio per sostenere, inutilmente sotto l'aspetto economico, il settore del tondo per cemento armato. In secondo luogo, l'argomento della compensazione appare subito non pertinente nel caso in cui l'impresa sia in deficit per prodotti del settore dell'acciaio appartenenti ad altre categorie, e ciò malgrado l'aumento dei suoi utili.
paragrafo 3
1.2. La Commissione ha inoltre perso di vista lo scopo perseguito dall'art. 58, n. 2, del Trattato CECA, cioè la conservazione dell'occupazione: non vi è alcun motivo per cui questa sia più minacciata nelle imprese integrate che nelle imprese a struttura unilaterale.
paragrafo 4
1.3. Tra le imprese favorite ve ne sono certo molte la cui situazione economica è migliore o, quantomeno, non è peggiore di quella delle imprese che non fruiscono delle disposizioni di cui è causa. È del resto del tutto escluso che tutte le piccole e medie imprese a struttura unilaterale produttrici di tondo per cemento armato siano colpite, senza eccezione e nella stessa misura, dalle quote fissate per detto prodotto, ad un punto tale che un adeguamento si riveli «necessario».
paragrafo 6
2.1. A parte ciò, l'attuazione dell'art. 58 del Trattato CECA esige, secondo la giurisprudenza della Corte (vedi sentenza 7 luglio 1982, Klöckner-Werke/Commissione, causa 119/81, RacC. pag. 2627), che le percentuali di riduzione non siano fissate in base ad una qualsiasi differenza di struttura o di situazione economica di questo o di quel produttore di acciaio. Gli adeguamenti del principio della riduzione uniforme delle quote sono quindi ammissibili solo nei casi veramente eccezionali, onde evitare situazioni inique.
paragrafo 8
3.1. Quello che conta in realtà è quest'ultimo aspetto, cioè la possibilità di compensazione. Questa garantisce le imprese integrate contro il fallimento, mentre i monoproduttori, non avendo tale possibilità, correvano questo rischio. Queste due situazioni del tutto diverse hanno conseguenze del pari completamente diverse per la conservazione dell'occupazione nella siderurgia. Le imprese integrate possono essere costrette a sopprimere temporaneamente dei posti; per i monoproduttori invece il rischio è la soppressione definitiva dei posti di lavoro.
paragrafo 9
3.2. All'argomento delle ricorrenti secondo cui tutte le imprese prese in considerazione dalle decisioni nn. 533 e 1698/82 non si trovano di fronte alle stesse difficoltà finanziarie, si deve ribattere che, avendo effettuato precisi raffronti di prezzi e di costi, la Commissione è giunta alla conclusione, in esito all'esame della situazione del mercato del tondo per cemento armato, che tutte le imprese che sodddisfano le condizioni poste dall'art. 1 di dette decisioni si sono trovate nella stessa situazione economica.
paragrafo 10
3.3. Per quanto riguarda la Thyssen AG, con ragione la Commissione l'ha considerata un'impresa integrata. Indubbiamente questa impresa possiede uno stabilimento in cui produce del pari tondo per cemento armato al forno elettrico, ma questa circostanza non ha, per la sua struttura, lo stesso carattere decisivo che per i monoproduttori; la Thyssen AG produce infatti essenzialmente dei laminati piatti. L'aspetto decisivo non è la struttura di uno stabilimento, ma la struttura dell'intera impresa e la quota del tondo per cemento armato nella produzione complessiva della Thyssen AG è di solo l'1 % circa.
paragrafo 11
3.4. Le differenze fra i monoproduttori e le imprese integrate sono così rilevanti che il principio d'uguaglianza consente, se non impone, che siano adottati provvedimenti differenziati.
punto 1
Le ricorrenti fanno carico alla convenuta di sviamento di potere per il fatto di aver favorito le piccole e medie imprese siderurgiche a detrimento delle imprese integrate, applicando criteri distintivi che non giustificavano la disparità di trattamento.
punto 2
La Thyssen AG aggiunge che in realtà, tenuto conto della sua produzione di tondo per cemento armato, essa deve essere considerata un «monoproduttore» alla stessa stregua delle imprese agevolate dalla convenuta. Accollandosi gravosi investimenti essa ha costruito in Oberhausen un'acciaieria elettrica destinata esclusivamente alla produzione di tondo per cemento armato, di acciai mercantili e di vergella. La compensazione dei rischi nell'ambito di un'impresa integrata, del genere preconizzato dalla convenuta, non riguarda quindi la Thyssen AG, giacché non è possibile produrre altri articoli, in particolare dei laminati piatti, con degli impianti di struttura unilaterale. Di conseguenza, se la convenuta ha interferito nel gioco della concorrenza perché i monoproduttori erano sfavoriti, occorre che le imprese come la Thyssen AG fruiscano in ogni caso degli stessi vantaggi.
punto 3
La Commissione sostiene di aver esercitato il proprio potere discrezionale in modo non discriminatorio. È vero che le decisioni nn. 533 e 1698/82 applicano ai monoproduttori un trattamento diverso da quello riservato alle imprese integrate; questa disparità di trattamento non costituisce tuttavia una discriminazione, per la semplice ragione che le situazioni non sono analoghe. Fra i monoproduttori e le acciaierie integrate esistono infatti cospicue differenze obiettive, che si possono riassumere come segue:
1) i monoproduttori sono imprese picr cole e medie; le acciaierie integrate sono invece imprese di grandi dimensioni;
2) in via generale, i prodotti delle categorie IV, V e VI costituiscono per i monoproduttori più del 90 % del totale; gli stessi articoli costituiscono abitualmente solo il 20 % della produzione delle acciaierie integrate;
3) la determinazione, imposta da una situazione di crisi, di percentuali di riduzione particolarmente alte per le acciaierie integrate nel secondo e nel terzo trimestre del 1982, nel settore del tondo per cemento armato, aveva lo scopo di stornare il pericolo di rovina che minacciava i monoproduttori; le acciaierie integrate, invece, grazie all'aumento del prezzo dei laminati piatti avevano la possibilità di compensare gli oneri derivanti dalle cospicue percentuali di riduzione applicate al tondo per cemento armato.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Nel merito › e) Sui vizi dei mezzi usati dalla Commissione
paragrafo 2
1.1. Manca anzitutto qualsiasi giustificazione sostanziale e qualsiasi motivazione della scelta dei criteri concretamente adottati per delimitare il gruppo delle imprese agevolate.
paragrafo 3
1.2. In secondo luogo, l'aumento delle quote per i monoproduttori è sproporzionato giacché, rispetto alla riduzione delle quote, uguale per tutti i produttori di tondo per cemento armato, esso consente ai monoproduttori solo un incremento di 2 punti percentuali al massimo, mentre per le imprese integrate, non agevolate, vi è uno spostamento delle quote del mercato del tondo per cemento armato di 5 punti percentuali.
paragrafo 4
1.3. Infine le decisioni impugnate sono inadatte a conseguire lo scopo dichiarato, cioè salvare i monoproduttori dalla rovina, giacché, data la situazione dei prezzi sul mercato del tondo per cemento armato, dette imprese sono costrette a vendere i loro prodotti ad un prezzo inferiore al costo.
paragrafo 6
2.1. Per quanto riguarda la tesi delle ricorrenti secondo la quale le decisioni di cui sopra trasgrediscono il principio di proporzionalità, va rilevato che le ricorrenti partono dal principio che le decisioni abbiano modificato le quote di mercato del 5 %. Orbene, questa tesi è errata:
in primo luogo perché, nel caso dei monoproduttori, questa percentuale diminuita del 5 % è vera solo rispetto alle percentuali di riduzione aumentate delle altre imprese;
in secondo luogo perché, nel calcolare la modifica delle quote di mercato, le ricorrenti tengono conto, a torto, delle imprese che soddisfano, è vero, le condizioni poste dall'art. 1 delle decisioni nn. 533 e 1698/82, ma alle quali è stato applicato, fra l'altro, l'art. 14 della decisione n. 1831/81 o della decisione n. 1696/82. Effettuando le necessarie correzioni, si può quindi concludere che la ripartizione delle quote di mercato è stata modificata solo dell'I,5 %, di guisa che non si può pretendere che alle imprese integrate siano stati imposti oneri intollerabili.
paragrafo 7
2.2. Infine, benché sia vero che la differenza, rispetto alla percentuale di riduzione applicata in caso di istituzione di una percentuale unica, è del 2 % per i monoproduttori, questo provvedimento li ha cionondimeno aiutati, giacché la possibilità di produrre maggiori quantità ha ridotto l'incidenza delle spese fisse sul costo unitario.
punto 1
Le ricorrenti deducono che un altro aspetto dello sviamento di potere consiste nel fatto che la convenuta ha perseguito lo scopo di migliorare la situazione economica dei monoproduttori con mezzi inficiati da vizi, in quanto arbitrari, non motivati, sproporzionati e inopportuni.
punto 2
La Commissione assume che la motivazione delle decisioni nn. 533 e 1698/82 indica tutti i fatti essenziali che giustificano il trattamento particolare riservato alle imprese ivi considerate. Di conseguenza i criteri scelti per l'applicazione delle due decisioni non sono arbitrari né insufficientemente motivati.
SENTENZA › In fatto › V — Quesiti posti alla Commissione
paragrafo 1
La Corte ha invitato la Commissione a fornirle i confronti fra i costi e i prezzi dei vari gruppi di produttori di tondo per cemento armato, come pure gli studi riguardanti la situazione di questo mercato e la situazione finanziaria di detti gruppi di produttori, studi sui quali la Commissione si è basata nel giungere alla conclusione che le imprese che soddisfacevano le condizioni poste dalle decisioni nn. 533/82/CECA e 1698/82/CECA si trovavano tutte, per quanto riguarda i punti essenziali dell'istituzione delle percentuali di riduzione diminuite, nella stessa situazione economica straordinaria e difficile.
paragrafo 2
La Commissione ha risposto quanto segue:
paragrafo 3
«A. La situazione del mercato del tondo per cemento armato
Nel secondo trimestre del 1982 la domanda di tondo per cemento armato è nettamente diminuita rispetto ai due trimestri precedenti. Le percentuali di riduzione (— 24 % per il quarto trimestre 1981, — 26 % per il primo trimestre 1982, — 38 % per il secondo trimestre 1982 e — 47 % per il terzo trimestre 1982) indicano chiaramente il regresso dal punto di vista quantitativo. Questo crollo della domanda del tondo per cemento armato si spiega con la recessione avvenuta in quel momento nel settore dell'edilizia e con l'eliminazione delle scorte eccessive da parte dei commercianti e dei consumatori. A parte ciò, anche le esportazioni sono nettamente diminuite.
Dopo un aumento passeggero alla fine del 1981 e all'inizio del 1982, i prezzi del tondo per cemento armato sono fortemente diminuiti; all'inizio del secondo trimestre del 1982 essi sono passati da un po' più di DM 600 a [circa] DM 550. Sul mercato del tondo per cemento armato la formazione dei prezzi dipende non solo dai produttori, ma anche dagli operatori commerciali, i quali smerciano circa 1*80 % della produzione. Aumentando le scorte in periodo di domanda crescente e liquidandole quando la domanda diminuisce, questi accentuano le oscillazioni congiunturali dei prezzi di questo tipo di prodotti.
Nel terzo trimestre del 1982, la caduta dei prezzi del tondo per cemento armato ha potuto essere arrestata e si è manifestata una leggera tendenza all'aumento. Questa tendenza si è confermata nel quarto trimestre del 1982 e da allora si accentua lentamente. La Commissione ha contribuito a questo andamento riducendo le quote e determinando così un migliore equilibrio sul mercato.
B. Confronto fra i costi e i prezzi per ì vari gruppi di produttori di tondo per cemento armato durante il secondo e il terzo trimestre del 1982
L'esame dei costi distingue a seconda dei seguenti procedimenti produttivi:
a) Rilaminazione di rotaie
b) Laminazione di billette d'acquisto
e) Produzione di acciaio elettrico mediante colata continua
d) Produzione di acciaio elettrico mediante treni per semiprodotti
e) Produzione a partire dalla ghisa grezza (nelle imprese integrate).
Nel secondo e nel terzo trimestre i costi delle imprese che rilaminano le rotaie sono stati inferiori a quelli delle imprese degli altri gruppi. Nel secondo trimestre del 1982 erano di circa DM 560.
I costi delle imprese che laminano billette hanno raggiunto i DM 615 circa. Queste imprese comprano le billette da laminare tanto nella Comunità, quanto nei paesi terzi. L'acquisto di billette si spiega vuoi col fatto che tali imprese non producono acciaio grezzo, vuoi col fatto che esse ne producono troppo poco.
Per quanto riguarda le acciaierie elettriche a colata continua, i costi sono stati calcolati per imprese moderne e di dimensioni relativamente grandi. Essi hanno raggiunto DM 600 circa. Le imprese meno moderne e di dimensioni minori hanno avuto dei costi leggermente superiori.
Un piccolo numero di acciaierie elettriche possiede treni da semiprodotti. Tuttavia, a quanto ci consta, questi treni non sono stati usati nel secondo e nel terzo trimestre del 1982. Se fossero stati usati per ottenere dei semiprodotti, il costo del tondo per cemento armato sarebbe stato approssimativamente di DM 670.
Nelle imprese integrate che producono tondo per cemento armato partendo dalla ghisa grezza, il costo ha superato i DM 700.
Durante il periodo di cui trattasi, il prezzo medio del tondo per cemento armato è stato di circa DM 550 franco stabilimento. Per quanto riguarda le imprese che rilaminano le rotaie, questo prezzo medio è stato di circa DM 500. Queste imprese, dato che non danno alcuna garanzia di qualità per il tondo che producono, possono praticare prezzi inferiori a quelli delle altre imprese.
Solo i monoproduttori, che usano essenzialmente i procedimenti nominati ai punti b) e e), hanno potuto fruire della diminuzione del 5 % della percentuale di riduzione. I monoproduttori, che laminano rotaie hanno fruito degli adeguamenti contemplati dall'art. 14. Quest'ultimo gruppo rientra nella categoria di imprese la cui produzione di riferimento è inferiore a 100000 tonnellate.
C. La situazione finanziaria dei vari gruppi
La situazione finanziaria dei monoproduttori, cioè delle imprese che si valgono dei procedimenti indicati ai punti a)-d), è caratterizzata dal fatto che esse non possiedono riserve di rilievo. Gli utili eventualmente ottenuti servono per l'ammodernamento degli impianti, il quale continua del pari nel settore del tondo per cemento armato. Le perdite registrate nel secondo e nel terzo trimestre del 1982 costituivano una minaccia grave. Dato che il rapporto tra costi e prezzi si è del pari rivelato poco soddisfacente per gli altri articoli prodotti da queste imprese (categorie IV e VI), le perdite subite nella produzione di tondo per cemento armato non hanno potuto essere compensate.
Nel primo semestre del 1982 le imprese integrate hanno potuto fruire di un forte aumento dei prezzi e di un leggero aumento delle quantità per quasi tutti i laminati piatti. Questo aumento di prezzi è stato di oltre DM 100. La produzione di tondo per cemento armato ha un'incidenza puramente secondaria sulla situazione finanziaria delle imprese integrate, nella produzione complessiva delle quali essa corrisponde solo al 5 % circa.
Nel terzo trimestre il prezzo del tondo per cemento armato ha cominciato ad aumentare leggermente, mentre un leggero ribasso è stato osservato per il prezzo del rottame, il quale determina in misura considerevole i costi dei monoproduttori. La differenza fra costi e ricavi, che era stata di circa DM 50 almeno, è quindi diminuita. La situazione finanziaria dei monoproduttori è perciò leggermente migliorata. La Commissione ne ha tenuto conto, giacché a partire dal quarto trimestre non ha più effettuato la diminuzione del 5 °/o delle percentuali di riduzione se non in seguito ad esame dei singoli casi».
SENTENZA › In fatto › VI — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 28 settembre 1983, la Walzstahl-Vereinigung e la Thyssen AG, con l'avv. J. Sedemund, assistito dal sig. P. Killing, e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Wägenbaur, in qualità di agente, assistito dal sig. E. Grabitz e dal sig. H. Kutscher, in qualità di esperti, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 novembre 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 30 aprile e il 23 agosto 1982, la Walzstahl-Vereinigung (Unione dei laminatori d'acciaio), con sede in Düsseldorf, ha proposto, in forza dell'art. 33, 2° comma del Trattato CECA, due ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni generali della Commissione 3 marzo 1982, n. 533, che modifica per la terza volta la decisione n. 1831/81 /CECA che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 65, pag. 6), e 30 giugno 1982, n. 1698, relativa all'adattamento dei tassi di riduzione della categoria V, per il terzo trimestre 1982, a favore di alcune imprese (GU L 191, pag. 43).
punto 2
Con atti depositati I'll maggio e il 31 agosto 1982, la Thyssen Aktiengesellschaft (in prosieguo: Thyssen AG), con sede in Duisburg, ha proposto, in forza della stessa disposizione, due ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni individuali della Commissione, inviatele il 30 marzo e il 20 luglio 1982, relative alle produzioni di riferimento ed alle quote di produzione per il secondo ed il terzo trimestre del 1982, nella parte in cui riguardano le percentuali di riduzione per la categoria V. Questi due ricorsi sono basati essenzialmente sull'illegittimità delle sopra menzionate decisioni generali nn. 533/82 e 1698/82.
punto 3
Con ordinanza 23 marzo 1983, la Corte, tenuto conto della connessione fra le quattro cause, ne ha ordinato la riunione ai fini del procedimento orale e della sentenza.
punto 4
Prima di esaminare i ricorsi, è opportuno ricordare il contesto delle decisioni generali impugnate.
punto 5
Con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1) la Commissione, di fronte ad una crisi manifesta sul mercato dell'acciaio, istituiva, in forza dell'art. 58 del Trattato CECA, un regime di quote di produzione trimestrali per le imprese siderurgiche della Comunità. Questo regime implica l'applicazione, per ciascuna delle categorie di prodotti ad esso soggetta, di una percentuale di riduzione, uniforme per tutte le imprese considerate, rispetto alla produzione effettiva durante un periodo di riferimento. Il regime implica inoltre l'applicazione di percentuali di riduzione per la parte della produzione che può essere consegnata nel mercato comune. La decisione contemplava tuttavia determinate deroghe al sistema di riduzioni uniformi. Le produzioni di riferimento erano ad esempio aumentate per le imprese che si trovassero in determinate situazioni, in particolare a causa dei provvedimenti da esse adottati in conformità alla politica siderurgica delle Comunità. L'art. 14 della decisione attribuiva inoltre alla Commissione il potere di adeguare le disposizioni a domanda dell'impresa per la quale le restrizioni della produzione o delle consegne imposte dalla decisione o dai provvedimenti per la sua applicazione provocassero difficoltà eccezionali.
punto 6
Alla scadenza del regime istituito dalla decisione n. 2794/80 (30 giugno 1981) la Commissione adottava la decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1). Mentre la decisione n. 2794/80 aveva posto tutti i profilati leggeri (vergella, tondo per cemento armato e acciai mercantili) nel gruppo IV, soggetto al regime delle quote, la decisione n. 1831/81 li suddivideva in tre gruppi, cioè il gruppo IV (vergella), il gruppo V (tondo per cemento armato) e il gruppo VI (acciai mercantili), soggetti non già al nuovo regime di quote, bensì ad un sistema di sorveglianza. Tuttavia, qualche giorno più tardi, cioè il 3 luglio 1981, la Commissione, con decisione generale n. 1832/81 (GU L 184, pag. 1), includeva nuovamente il tondo per cemento armato e gli acciai mercantili nel regime delle quote.
punto 7
Esattamente come la decisione n. 2794/80, la decisione n. 1831/81 ha attenuato il rigore del sistema di riduzioni uniformi contemplando l'aumento delle produzioni di riferimento per le imprese che si trovassero in determinate situazioni, ed attribuendo alla Commissione, nell'art. 14, il potere di procedere ad adeguamenti a richiesta dell'impresa per la quale l'ampiezza delle percentuali di riduzione imposte per un trimestre causasse difficoltà eccezionali. Tuttavia, la decisione n. 1832/81, includendo nuovamente il tondo per cemento armato e gli acciai mercantili nel regime delle quote, limitava nel contempo la possibilità di valersi di detto articolo 14, per quanto riguarda la produzione di questi articoli, ai casi in cui la produzione di riferimento complessiva delle categorie V e VI fosse inferiore a 60000 tonnellate l'anno.
punto 8
In compenso l'art. 16, n. 1, della decisione n. 1831/81 contiene una nuova clausola attributiva di poteri alla Commissione, la quale stabilisce che:
«Qualora intervengano profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o se l'applicazione della presente decisione incontri difficoltà impreviste, la Commissione procederà, con decisione generale, agli adattamenti necessari».
punto 9
Con la prima delle decisioni generali impugnate, cioè la decisione 3 marzo 1982, n. 533, la Commissione, basandosi sull'art. 16, n. 1, della decisione n. 1831/81, ha stabilito una deroga alle percentuali di riduzione uniformi per il secondo trimestre del 1982, quali erano state stabilite dalla decisione generale della stessa data n. 532/82 (GU L 65, pag. 5). La deroga è del seguente tenore:
«Per le imprese la cui fabbricazione totale di prodotti... [soggetti alle quote] ... non ha superato le 700000 tonnellate nel 1981, delle quali almeno il 90 % delle categorie IV, V e VI, i tassi di riduzione relativi alla categoria V per la determinazione delle quote di produzione e della parte di dette quote che può essere immessa sul mercato comune, fissate [dalla] ... decisione n. 532/82/CECA per il secondo trimestre 1982, sono ridotti di cinque punti percentuali se la produzione della categoria V rappresenta almeno il 30 % di quella delle categorie IV, V e VI nel 1981».
punto 10
Questa deroga è motivata come segue:
«...
2. Per quanto riguarda i tondi per cemento armato, prodotti della categoria V della nuova disciplina di quote, la contrazione della domanda, continuata e accentuatasi nel corso degli ultimi due trimestri in seguito all'aggravarsi della depressione congiunturale nel settore dell'edilizia nonché l'elevato livello delle scorte hanno reso necessaria la concessione di tassi di riduzione molto elevati. Nelle ultime settimane la contrazione della domanda ha provocato sul mercato un calo dei prezzi che in alcune regioni della Comunità sono scesi nettamente al di sotto del livello corrispondente agli orientamenti della Commissione; sebbene con gravità inferiore, questa riduzione della domanda colpisce anche i prodotti delle categorie IV (vergella) e VI (laminati mercantili) che sono assorbiti dagli stessi settori e spesso prodotti dalle stesse imprese.
3. Esiste infatti nella Comunità tutta una serie di piccole e medie imprese la cui attività dipende quasi esclusivamente dai prodotti delle categorie IV, V e VI e, in una certa proporzione, dalla produzione dei tondi per cemento armato; tali imprese si differenziano nettamente sia dalle imprese che fabbricano anche varie altre categorie di prodotti e che quindi possono beneficiare di una situazione migliore per le altre produzioni, sia dalle imprese che producono soltanto altre categorie di prodotti.
4. Con decisione n. 1831/81/CECA la Commissione aveva riconosciuto che la disciplina delle quote poteva provocare gravi difficoltà per alcune imprese “sia a causa delle dimensioni dei loro impianti sia per la loro dipendenza da un numero limitato di prodotti” ed ha inserito l'articolo 14 in questa decisione per poter adeguare le produzioni di riferimento di queste imprese qualora il tasso di riduzione superi un certo limite.
Dato che il tasso di riduzione per i tondi per cemento armato è molto elevato nel secondo trimestre del 1982, è ovvio che la disciplina delle quote provocherà difficoltà eccezionali alle imprese di cui al precedente punto 3. E pertanto necessario prevedere quote meno vincolanti per tali imprese.
5. Dato il numero molto elevato delle imprese di cui al punto 3 precedente, è opportuno prevedere che per questi produttori la riduzione dei tassi di riduzione per la determinazione delle quote abbia luogo con una decisione generale.
6. L'aggravarsi della depressione congiunturale nel settore dell'edilizia e l'accentuarsi dell'indebolimento della domanda e quindi dei prezzi per i tondi per cemento armato costituiscono un cambiamento profondo sul mercato siderurgico ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della decisione n. 1831/81/CECA».
punto 11
Alla scadenza del regime di quote istituito con la decisione n. 1831/81, la Commissione adottava la decisione generale 30 giugno 1982, n. 1696, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 191, pag. 1). Questa decisione, la quale ha sottoposto le tre categorie di profilati leggeri (vergella, tondo per cemento armato e acciai mercantili) al regime delle quote, ha tenuto ferme le deroghe al sistema di riduzioni uniformi nonché le condizioni cui era subordinato il potere di deroga attribuito alla Commissione dall'art. 14, portando tuttavia da 60000 a 100000 tonnellate il limite produttivo oltre il quale la deroga non era ammessa. Infine, l'art. 18, n. 1, della decisione n. 1696/82 contiene una clausola attributiva di poteri che è formulata negli stessi termini dell'art. 16, n. 1, della decisione n. 1831/81.
punto 12
In forza di questa clausola, la Commissione adottava, nella stessa data della decisione n. 1696/82, la seconda decisione generale impugnata, cioè la n. 1698/82. Questa contempla una deroga alle percentuali di riduzioni uniformi per il terzo trimestre del 1982, stabilite dalla decisione generale n. 1697/82 recante la stessa data (GU L 191, pag. 42). La deroga è formulata negli stessi termini della sopra citata decisione n. 533/82; tuttavia vi si aggiunge che l'impresa la quale riceva, per detto trimestre, un adeguamento in forza dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, non fruisce della diminuzione della percentuale di riduzione contemplata dalla decisione n. 1698/82. Nella motivazione della decisione si rilevano l'aggravamento della situazione per il mercato del tondo per cemento armato, il che ha reso necessaria la determinazione di percentuali di riduzione per il terzo trimestre ancora maggiori che per il secondo trimestre. Inoltre, vi si dichiara che:
«...
3. Già per il secondo trimestre 1982, la Commissione ha dovuto constatare che l'applicazione di tassi di riduzione elevati avrebbe causato difficoltà eccezionali ad alcune imprese di piccole e medie dimensioni, la cui attività dipende quasi esclusivamente dai prodotti delle categorie IV, V e VI e, in una certa proporzione, dalla produzione di tondi per cemento armato. Pertanto, con decisione n. 533/82/CECA del 3 marzo 1982 essa ha previsto una diminuzione dei tassi di riduzione di cinque punti percentuali in favore di tali imprese, dato che le imprese interessate non soddisfano integralmente i criteri previsti per fruire dell'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 1831/81/CECA, modificata con decisione n. 1832/81/CECA.
...
5. L'aggravarsi della situazione sul mercato dei tondi per cemento armato e la necessità connessa di fissare tassi eccezionalmente elevati per tale prodotto costituiscono un cambiamento profondo su tale mercato e creano difficoltà per l'applicazione della disciplina di quote, che sono soltanto in parte previste all'articolo 14 della decisione n. 1696/82/CECA. È pertanto opportuno procedere ad un adattamento della decisione per il terzo trimestre 1982, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della decisione stessa».
punto 13
Per il quarto trimestre del 1982, durante il quale la percentuale di riduzione per il tondo per cemento armato è rimasta allo stesso livello che nel terzo trimestre, la Commissione non ha più contemplato un'eccezione generale per le imprese considerate nelle due decisioni impugnate. Per contro essa ha modificato i limiti, stabiliti dall'art. 14 della decisione n. 1696/82, per gli adeguamenti a favore di dette imprese, a richiesta e previo esame dei singoli casi.
punto 14
È pacifico che l'agevolazione contemplata dalle decisioni nn. 533/82 e 1698/82, date le condizioni ivi poste, era riservata esclusivamente alle imprese chiamate in prosieguo «monoproduttori». Queste imprese producono quasi unicamente articoli che rientrano nelle categorie IV, V e VI, generalmente a partire dal rottame, usando una tecnica che non consente di produrre altri laminati. Non fruiscono delle decisioni nn. 533/82 e 1698/82 le imprese dette «integrate», quali la Thyssen AG e le imprese associate alla Walzstahl-Vereinigung. Le imprese integrate differiscono dai monoproduttori in particolare per il fatto che la loro produzione comprende un'ampia gamma di articoli e che il tondo per cemento armato costituisce solo una parte molto limitata della produzione stessa. In generale esse seguono una tecnica produttiva diversa e più costosa di quella dei monoproduttori. Tuttavia talune fra esse, come la Thyssen AG, usano per la produzione di tondo per cemento armato una tecnica analoga e quella dei monoproduttori.
punto 15
Le ricorrenti deducono in particolare che le decisioni generali impugnate non trovano fondamento nell'art. 58 del Trattato CECA, né negli artt. 14 e 16 della decisione n. 1831/81 o negli artt. 14 e 18 della decisione n. 1696/82. Adducendo le asserite difficoltà eccezionali dei monoproduttori, la Commissione avrebbe abusato dei poteri attribuitile dall'art. 16 della decisione n. 1831/81 e dall'art. 18 della decisione n. 1696/82 onde attribuire, senza esaminare i singoli casi come prescriverebbero gli artt. 14 di dette decisioni, un vantaggio concorrenziale ad un intero gruppo di imprese che detengono il 70 % del mercato comunitario del tondo per cemento armato e ciò senza aver sentito il comitato consultivo e senza chiedere il parere conforme del Consiglio come l'art. 58 del Trattato prescrive. Con ciò la Commissione non solo avrebbe trasgredito il principio di neutralità concorrenziale, principio sul quale è fondato il regime delle quote, come pure il divieto di discriminazione, e perso di vista gli scopi fondamentali del Trattato, ma avrebbe del pari commesso uno sviamento di potere a danno delle ricorrenti.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 16
La Commissione ha espresso dei dubbi sulla ricevibilità dei ricorsi, i quali sono tutti basati sull'art. 33, 2° comma del Trattato, a norma del quale le imprese o le associazioni di cui all'art. 48 possono proporre ricorso contro le decisioni individuali che le riguardino o contro le decisioni generali che esse ritengano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.
punto 17
Per quanto riguarda i ricorsi della Walzstahl-Vereinigung, i quali sono diretti contro le decisioni generali nn. 533/82 e 1698/82, la Commissione mette in dubbio l'interesse ad agire dell'associazione ricorrente. Essa rileva che solo sei imprese fra i tredici soci soggetti al sistema della quote producono tondo per cemento armato e che la quota di questo articolo nella produzione complessiva di tutti questi tredici soci non supera il 3 %. Inoltre il 40 % della produzione di tondo per cemento della Repubblica federale di Germania è prodotto da imprese che non fanno parte dell'associazione ricorrente. La Commissione ne conclude che le decisioni generali impugnate hanno avuto solo conseguenze minime per la Walzstahl-Vereinigung.
punto 18
In proposito, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interesse ad agire basta che la ricorrente sia un'associazione di imprese che soddisfi le condizioni poste dagli artt. 33, 2° comma, e 48 del Trattato e che essa abbia dedotto uno sviamento di potere nei confronti di una o più imprese associate, indicando in modo appropriato in cosa consista l'asserito sviamento di potere. La Commissione non ha contestato che queste condizioni fossero soddisfatte nelle presenti cause. D'altro canto, come la Commissione ha giustamente osservato, i ricorsi della Walzstahl-Vereinigung possono implicare l'annullamento delle due decisioni impugnate solo se lo sviamento di potere sia effettivamente provato. La questione rientra tuttavia nel merito delle cause.
punto 19
Per quanto riguarda i ricorsi della Thyssen AG, la Commissione rileva che questa impresa ha chiesto alla Corte di annullare le decisioni individuali relative alle sue quote di produzione per il secondo e per il terzo trimestre del 1982, nella parte in cui riguardano le percentuali di riduzione per il tondo per cemento armato. Dato che dette percentuali sono basate sulle decisioni nn. 532/82 e 1697/82 e dato che i mezzi della ricorrente sono diretti essenzialmente contro le decisioni nn. 533/82 e 1968/82, i ricorsi sarebbero irricevibili, quanto meno in parte.
punto 20
Come la Corte ha affermato nella sentenza 28 ottobre 1981 (Krupp/Com-missione, cause 275/80 e 24/81, Racc. pag. 2489), se è vero che, quando si tratta di un ricorso per l'annullamento di una decisione individuale, il ricorrente può effettivamente eccepire l'illegittimità di determinate disposizioni di decisioni generali di cui la decisione impugnata costituisce l'applicazione, non è men vero che questa possibilità sussiste solo se la decisione individuale è basata sulle norme di cui viene eccepita l'illegittimità. Orbene, nel nostro caso non si può contestare che vi sia una nesso molto stretto fra le decisioni che stabiliscono le percentuali di riduzione, fra l'altro per il tondo per cemento armato, e le decisioni che diminuiscono queste stesse percentuali per determinati produttori di detto articolo. Le seconde decisioni si richiamano espressamente alle prime e sono state adottate nella stessa data di queste. Inoltre, dato che lo scopo perseguito dalle percentuali di riduzione è di creare un equilibrio fra la produzione e la domanda prevista, è manifesto che, se non vi fosse stata una diminuzione della percentuale di riduzione per i produttori che rappresentavano il 70 % di tale mercato, la percentuale di riduzione generale per i prodotti di cui trattasi sarebbe stata inferiore. Si deve quindi ammettere che le decisioni individuali di cui la ricorrente chiede l'annullamento sono in parte basate sulle decisioni generali impugnate.
punto 21
Ne consegue che i quattro ricorsi sono ricevibili.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 22
Come detto sopra, al punto 15, le ricorrenti fanno in particolare carico alla Commissione di aver commesso uno sviamento di potere nei loro confronti, attribuendo a tutti i monoproduttori un vantaggio concorrenziale sul mercato del tondo per cemento armato senza aver proceduto all'esame della situazione di ciascuna di dette imprese, esame prescritto dagli artt. 14 delle decisioni di base in vigore a quell'epoca, e senza aver modificato tali decisioni secondo la procedura contemplata dall'art. 58 del Trattato.
punto 23
La Commissione ribatte ponendo in rilievo la necessità in cui si è trovata di adottare le decisioni generali impugnate. Essa ricorda il crollo della domanda di tondo per cemento armato nell'estate del 1981 a causa della persistente contrazione dell'attività nel settore dell'edilizia. Questo andamento del mercato avrebbe causato una forte riduzione del prezzo del tondo per cemento armato e reso necessaria l'applicazione di percentuali di riduzione cospicue per questo prodotto, in particolare per il secondo e per il terzo trimestre del 1982.
punto 24
Secondo la Commissione, queste circostanze avevano colpito i produttori di tondo per cemento armato in modo non uniforme. Per quanto riguarda i monoproduttori, il crollo dei prezzi avrebbe avuto la conseguenza, non solo di sopprimere il vantaggio di cui fruivano sotto il profilo dei costi, ma, inoltre, di farli lavorare in perdita. Le perdite delle imprese integrate nel settore del tondo per cemento armato sarebbero state anche maggiori di quelle subite dai monoproduttori; tuttavia, per le imprese integrate il vantaggio derivante, durante lo stesso periodo, dal fatto che i prezzi dei laminati piatti erano aumentati dopo l'istituzione del sistema delle quote sarebbe rimasto in atto. Se ciò non bastasse, le percentuali di riduzione sarebbero state ridotte simultaneamente per i prodotti ultimi menzionati quanto meno fino al secondo trimestre del 1982. Di conseguenza, contrariamente a quello che sarebbe avvenuto per i monoproduttori, le perdite subite dalle imprese integrate per il tondo per cemento armato sarebbero andate di pari passo con l'aumento dei ricavi tratti da altri settori anche più importanti.
punto 25
Secondo la Commissione, l'andamento sopra descritto minacciava la stessa esistenza dei monoproduttori i quali, in effetti, si trovavano in una situazione di difficoltà eccezionali ai sensi degli artt. 14 delle decisioni nn. 1831/81 e 1696/82. Cionondimeno, per far fronte a questo pericolo imminente, la Commissione non avrebbe potuto valersi di questi articoli, dato che essi potevano essere invocati solo dai piccoli monoproduttori e che i monoproduttori medi si trovavano nella stessa situazione critica. A parte ciò, l'esame individuale prescritto da detti articoli sarebbe stato superfluo giacché la situazione del mercato sarebbe stata comune a tutti i monoproduttori. Viceversa, la Commissione avrebbe avuto a sua disposizione, negli artt. 16 della decisione n. 1831/81 e 18 della decisione n. 1696/82, uno strumento che le consentiva di procedere ai necessari adeguamenti mediante decisioni generali. Le condizioni per l'applicazione di questi ultimi articoli sarebbero state soddisfatte, giacché l'andamento del mercato del tondo per cemento armato avrebbe effettivamente costituito un cambiamento profondo sul mercato siderurgico ai sensi degli articoli stessi.
punto 26
Infine, sempre secondo la Commissione, dato che la situazione, in seguito ad un leggero aumento del prezzo del tondo per cemento armato e ad una leggera diminuzione del prezzo del rottame, sarebbe alquanto migliorata prima del quarto trimestre del 1982, la Commissione, a partire da questo trimestre sarebbe tornata al sistema dell'esame individuale contemplato dagli artt. 14.
punto 27
Per risolvere questo punto controverso si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 21 giugno 1958 (Groupement des hauts-fourneaux et aciéries belges/Alta Autorità, causa 8/57, Race. pag. 215), ha deciso che i poteri attribuiti alla Commissione dal Trattato CECA trovano un limite nelle disposizioni specifiche contenute nel titolo III di questo Trattato e che, in particolare, detti poteri sarebbero sviati dal loro scopo legittimo se si dovesse ritenere che la Commissione se ne sia valsa allo scopo esclusivo o, quanto meno determinante, di eludere una procedura appositamente contemplata dal Trattato per far fronte alle circostanze dinanzi alle quali essa si trova.
punto 28
In proposito, dalla motivazione delle decisioni impugnate, come pure dagli argomenti svolti dalla Commissione e sopra riassunti, si desume che questa ha effettivamente perseguito gli scopi degli artt. 14 delle decisioni di base e che, valendosi degli artt. 16 e 18 di dette decisioni, essa non solo ha evitato i limiti stabiliti da detti artt. 14, ma ha del pari voluto evitare l'esame individuale ch'essi prescrivono.
punto 29
Dato che il regime di quote istituito dalle decisioni di base nn. 2794/80, 1831/81 e 1696/82 era basato sull'applicazione, per ciascuna delle categorie di prodotti ad esso soggetti, di percentuali di riduzione uniformi per tutte le imprese — a meno che la situazione individuale di una singola impresa non giustificasse una deroga — l'aumento generale delle quote per un gruppo di imprese caratterizzate dalla loro struttura poteva essere deciso dalla Commissione solo seguendo la procedura prescritta dall'art. 58 del Trattato, cioè sentito il comitato consultivo e dopo aver ottenuto il parere conforme del Consiglio. Ne consegue che, basandosi sugli arrt. 16 e 18 delle decisioni fondamentali, la Commissione ha del pari eluso la procedura appositamente contemplata dal Trattato a tale scopo.
punto 30
Stando così le cose, e senza che sia necessario accertare se le considerazioni svolte dalla Commissione fossero atte a giustificare la differenziazione delle percentuali di riduzione applicate ai monoproduttori e, rispettivamente, alle imprese integrate, si deve accogliere il mezzo delle ricorrenti secondo cui le decisioni generali nn. 533/82 e 1698/82 erano viziate da sviamento di potere nei loro confronti. Ne consegue che le due decisioni vanno annullate.
punto 31
Dato che queste decisioni generali fanno parte del fondamento delle decisioni individuali inviate alla Thyssen AG il 30 marzo e il 20 luglio 1982 e relative alle produzioni di riferimento ed alle quote di produzione per il secondo e per il terzo trimestre del 1982, accogliendo la domanda di questa ricorrente si devono del pari annullare queste decisioni nella parte relativa alle percentuali di riduzione per il tondo per cemento armato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 32
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1° Sono annullate la decisione della Commissione 3 marzo 1982, n. 533, che modifica per la terza volta la decisione n. 1831/81/CECA che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica, come pure la decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1698, relativa all'adattamento dei tassi di riduzione della categoria V , per il terzo trimestre del 1982, a favore di alcune imprese.
2° Le decisioni individuali inviate dalla Commissione alla Thyssen Aktiengesellschaft il 30 marzo e il 20 luglio 1982 e relative alle produzioni di riferimento ed alle quote di produzione di detta impresa per il secondo e per il terzo trimestre del 1982, sono annullate nella parte relativa alle percentuali di riduzione per la categoria V.
3° La Commissione è condannata alle spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Koopmans
Bahlmann
Galmot
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Due
Everling
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 febbraio 1984.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente
J. Mertens de Wilmars