diritto.io

Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali

Testo in vigore al

NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVE A PARTICOLARI FIGURE DI PERSONALE

Art. 24 Coordinatore

1. In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attivita' integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione puo' essere istituita la figura del coordinatore dipartimentale.

2. La funzione di coordinatore dipartimentale e' affidata a dipendenti del massimo livello presenti in ciascuno degli enti sottoindicati, e' revocabile ed e' retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilita' e del lavoro straordinario.

3. Il coordinatore assomma alla direzione dell'unita' operativa a cui e' preposto il compito di coordinamento del dipartimento.

4. Il numero massimo di coordinatori istituibile e' sei per i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Trieste, Venezia e Verona, otto per i comuni di Napoli, Torino, Genova, Palermo, undici per i comuni di Roma e Milano.

5. Per le province di cui sopra il numero massimo di coordinatori istituibile puo' essere di quattro unita'.

Art. 25 Personale medico

1. In via provvisoria e in attesa dell'applicazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, si stabilisce quanto segue:

  1. 1) Ai medici dei servizi psichiatrici e dei consorzi provinciali antitubercolari e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale medico degli enti ospedalieri. La decorrenza di tale trattamento e' fissata alla data del 1 ottobre 1978.

  2. 2) Gli enti, per la determinazione del trattamento economico del personale medico diverso da quello contemplato dal precedente punto 1), devono uniformarsi al principio della onnicomprensivita', escludendo la corresponsione di emolumenti comunque denominati (anche se previsti da disposizioni di legge) in aggiunta alla retribuzione tabellare. Sono soppresse altresi' le disposizioni di legge che consentono le erogazioni di somme al personale medico e non medico per prestazioni rese nell'interesse di privati e di enti pubblici da parte del personale comunale e provinciale. Tali somme sono interamente acquisite al bilancio dell'ente interessato.

  3. 3) Ai medici, biologi e chimici dei laboratori di igiene e profilassi, ai medici degli istituti provinciali di protezione e assistenza all'infanzia nonche' agli ufficiali sanitari, ai veterinari comunali e ai medici igienisti, scolastici e del lavoro e psicologi, assunti in ruolo ed ai quali per effetto della normativa vigente e' inibita l'attivita' libero professionale, viene attribuita una indennita' di aggiornamento scientifico professionale di L. 65.000 mensili, per dodici mensilita', in aggiunta al trattamento economico tabellare che viene determinato nel modo seguente:

    1. 1) parametro 220 - assistenti medici, chimici e biologi dei L.I.P. e psicologi;

    2. 2) parametro 263,33 - medici e chimici coadiutori dei L.I.P.;

    3. 3) parametro 346,66 - direttori reparti medico e chimico dei L.I.P.;

    4. 4) parametro 346,66 - ufficiali sanitari, veterinari comunali
      dirigenti dei comuni di classe 1ª/A e medici direttori I.P.P.A.I.;

    5. 5) delle province di 1ª/A;

    6. 6) parametro 263,33 - ufficiali sanitari, veterinari comunali dirigenti dei comuni di classe 1ª/B, medici e veterinari dirigenti di settore, direttori I.P.P.A.I. di province di 1ª/B e aiuti I.P.P.A.I. di province di 1ª/A, direttore di farmacia.

    7. 7) parametro 220 - restanti ufficiali sanitari, veterinari comunali e condotti, medici igienisti, scolastici e del lavoro nonche' medici degli istituti provinciali di protezione e assistenza all'infanzia, farmacista.

2. Per il personale medico diverso da quello contemplato al punto 1) del comma precedente e al restante personale di cui al punto 3) del medesimo comma, in servizio alla data del 30 settembre 1978, contestualmente alla soppressione dei proventi di cui al punto 2) del comma in argomento, viene mantenuto a titolo personale l'importo monetario, non pensionabile e riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, corrispondente alla media dei compensi e proventi spettanti a sensi di legge nel periodo 1 ottobre 1977-30 settembre 1978, decurtato della somma prevista quale indennita' di aggiornamento scientifico.

Art. 26 Vice segretari generali

1. Ai dipendenti in servizio presso gli enti alla data del 30 settembre 1978 con qualifica o funzioni di vice segretario generale viene mantenuto, in uno con la mansione, ad personam, il trattamento giuridico ed economico complessivamente acquisito, che comunque non dovra' essere inferiore al trattamento economico previsto per il massimo livello amministrativo esistente nell'ente stesso.

Art. 27 Comandanti vigili urbani

1. Al comandante dei vigili urbani dei comuni di classe 1ª/B il livello retributivo funzionale attribuibile e' il 7° rispondente a L.

2. 3.960.000 annue lorde. Ai comandanti dei vigili urbani dei comuni di classe 1ª/A, il livello retributivo funzionale attribuibile e' l'8° rispondente a L. 4.740.000 annue lorde.

Art. 29 Infermieri psichiatrici

1. Gli infermieri psichiatrici che hanno frequentato un corso della durata di un anno sono inquadrati al 3° livello (parametro 130). Gli infermieri psichiatrici che hanno frequentato un corso professionale della durata di due anni sono inquadrati al 5° livello (parametro 155).

RISTRUTTURAZIONE E MOBILITA'

Art. 30

1. Per assicurare con le strutture degli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione, anche ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale, e della relativa legge di conversione 8 gennaio 1979, n. 3, le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la decisione dei problemi concernenti la riorganizzazione dei servizi e degli uffici, la mobilita' del personale e l'organizzazione del lavoro in relazione ai profili organizzativi derivanti dal nuovo ordinamento delle riforme sociali in corso, dal decentramento e dalla delega di funzioni.

2. Ad integrazione di quelli contenuti nel comma terzo dell'art. 4 del decreto-legge n. 702, cosi' come modificato dalla legge di conversione, i criteri informatori per la riorganizzazione dei servizi e per la organizzazione del lavoro, saranno:

  1. a) l'utilizzazione di strutture operative per l'attuazione dei programmi, anche in forme associative e consortili, per i casi previsti dall'art. 5, comma nono, del decreto-legge n. 702 e della relativa legge di conversione;

  2. b) la rapidita' e la snellezza degli interventi e la semplificazione delle tecniche e dei procedimenti lavorativi;

  3. c) l'adozione del metodo della programmazione e quindi del lavoro per programmi;

  4. d) la valorizzazione e l'accrescimento delle capacita' professionali degli addetti e di tutto l'apparato;

  5. e) la possibilita' di tempestiva verifica dei risultati e degli obiettivi con i necessari adeguamenti strumentali e procedurali;

  6. f) l'introduzione e l'attuazione degli istituiti di partecipazione e di democrazia organizzativa: la valorizzazione del lavoro collegiale, anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione dei gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio come momento di verifica delle procedure, dei rapporti di lavoro fra le diverse strutture, dei compiti individualmente assegnati ai lavoratori in rapporto alla loro professionalita', dei risultati del processo lavorativo svolto e delle sue prospettive;

  7. g) la realizzazione di piani organici di formazione ed aggiornamento professionale d'intesa con la regione ed in collaborazione con altri enti o istituti specializzati.

3. Le modalita' operative per l'applicazione del principio della mobilita' del personale tra enti locali, loro aziende e loro consorzi saranno:

  1. 1) la gestione della mobilita' attraverso apposite graduatorie formulate secondo criteri oggettivi, da definire a livello regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacale, che comunque tengano conto delle esigenze personali e familiari del lavoratore (anche di studio), della sua eta', dell'anzianita' di servizio e della residenza;

  2. 2) il rispetto della qualifica professionale del dipendente, escludendo l'attribuzione di livelli funzionali superiori od inferiori, e la salvaguardia dei diritti acquisiti;

  3. 3) al personale che non sia trasferito o comandato compete il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

  4. 4) la ricerca preventiva di eventuali consenzienti al trasferimento, prima di passare ai provvedimenti d'ufficio.

4. Per quanto concerne la mobilita' interna all'ente, a differenza di quella tra enti, loro aziende e loro consorzi, saranno osservate le seguenti modalita':

  1. 1) l'attuazione della mobilita', esclusi i trasferimenti e le assegnazioni, nell'ambito del livello per esigenze di servizio sulla base dei piani di programmazione annuali adottati con delibera di giunta;

  2. 2) l'assunzione dei provvedimenti di mobilita' adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Inquadramento nei nuovi livelli

1. L'attribuzione dei livelli retributivi previsti dall'allegato A e l'inquadramento nella nuova progressione economica del livello assegnato, ai sensi del precedente art. 19, commi secondo, terzo e quarto, hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1 ottobre 1978.

2. Nella nuova progressione economica, il tempo necessario per passare da una posizione stipendiale di scatto o classe alla successiva e' quello richiesto in base alle cadenze previste nel richiamato art. 19, commi secondo, terzo e quarto.

3. In sede di prima attuazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 32, l'inquadramento economico nel livello assegnato e' fatto in conformita' alla posizione economica individuale del dipendente, che viene determinata sommando i seguenti elementi:

  1. a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi;

  2. b) eventuali assegni pensionabili;

  3. c) una somma ragguagliata all'anzianita' reale di servizio prestato alla data del 30 settembre 1978 e determinata in ragione dell'1% del valore iniziale del nuovo livello per ogni biennio intero di servizio prestato presso lo stesso ente o consorzio di cui l'ente fa parte e presso il quale il dipendente sia stato trasferito, per un massimo di 18 anni di anzianita', con l'abbattimento dei primi due anni di anzianita'; detto beneficio non compete al personale che, in sede di applicazione del precedente accordo nazionale ANCI-UPI-FLEL del 5 marzo 1974, abbia fruito di ricalcolo dell'anzianita' in eccedenza a quanto previsto dall'art. 3.1 del medesimo accordo;

  4. d) una somma pari alla differenza fra il valore iniziale del nuovo livello retributivo di inquadramento ed il valore iniziale del livello retributivo in godimento presso l'ente al 30 settembre 1973; tale differenza - computando in essa le L. 300.000 annue (L. 25.000 mensili) delle aggiunzioni senza titolo gia' in godimento - non puo' essere inferiore all'importo di L. 480.000 annue (L. 40.000 mensili), il quale rappresenta altresi' il beneficio minimo da assicurare in ogni caso, ne' puo' superare la somma di L. 600.000 annue (L. 50.000 mensili);

  5. e) una somma pari a L. 120.000 annue lorde.

4. La posizione giuridica di inquadramento e' quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontrasse coincidenza d'importi, la posizione giuridica d'inquadramento e' quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale, garantendo comunque il godimento della frazione che viene al risultare in eccedenza.

5. Sempre in sede di prima attuazione, il tempo di percorrenza necessario per l'attribuzione della posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica di inquadramento e' ridotto in proporzione al rateo di aumento periodico, per classe o scatto, in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, salvo che il dipendente abbia gia' raggiunto il massimo della progressione prevista nell'ente.

6. La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

  1. a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;

  2. b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla classe immediatamente successiva all'ultima conseguita e si rapporta tale incremento alle mensilita' virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima. Il rateo di aumento periodico cosi' ottenuto viene depurato da quanto e' stato eventualmente gia' percepito, nello scorrimento tra le due classi, per scatti; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste ovvero la progressione economica stessa si sviluppa solamente per scatti, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

  3. c) si computa quindi a quante mensilita' equivale l'importo del precedente punto b) nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento, attribuita ai sensi del quarto comma del presente articolo. Ove dal saldo dell'operazione residua un resto, queste viene arrotondato per eccesso a mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva. Quindi i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento, vengono ridotti di un pari numero di mensilita'.

7. L'eventuale frazione monetaria, eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza in aggiunta all'importo del sesto comma, lettera b), o da sola, se il dipendente, nella progressione economica orizzontale di provenienza, non ha rateo per scatto o classe in maturazione per conseguimento del massimo sviluppo ivi previsto ovvero per cadenza dell'aumento periodico alla data del 30 settembre 1978.

8. Qualora il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, definito nel suo valore con la procedura prevista dal sesto comma, lettere a) e b), sommato alla posizione economica individuale, come determinata dal terzo comma, dia, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata ai sensi del quarto comma, il dipendente acquisisce subito la posizione superiore e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale cosi' acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva.

9. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilita' corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilita'.

10. Viene altresi' garantita l'attribuzione della retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, anche superando il limite di L. 600.000, quando la posizione economica individuale, come determinata dal terzo comma, non e' sufficiente a far raggiungere l'anzidetta retribuzione iniziale.

11. In tale ipotesi il rateo di aumento periodico in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza e virtualmente maturato alla data del 30 settembre 1978, per la parte eccedente la somma utilizzata per far raggiungere la retribuzione iniziale del nuovo livello di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza, con la procedura di cui ai precedenti quinto e sesto commi, per acquisire la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente superiore all'iniziale. Qualora l'importo suddetto, aggiunto alla retribuzione iniziale da' un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe successiva all'iniziale, il dipendente acquisisce subito quest'ultima e utilizza la frazione che eventualmente oltrepassa la posizione stipendiale cosi' acquisita per ridurre temporalmente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilita' corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero l'eventuale resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso, i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilita'.

Art. 32 Personale ex ONMI

1. Per i dipendenti ex ONMI l'inquadramento nei nuovi livelli si effettua sulla base di quanto previsto nel precedente art. 31, terzo comma, lettere a), d) ed e).

2. L'assegno personale pensionabile di cui risulta eventualmente provvisto detto personale viene ridotto per la parte eccedente le L. 420.000 di beneficio e l'eventuale ulteriore differenza sara' riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti dal maturato in itinere del presente contratto.

Art. 33 Inquadramenti ad esaurimento

1. Sono inquadrati nel 5° livello parametro 155 (L. 2.790.000) quei lavoratori che, avendo acquisito la qualifica di applicato principale od equiparata, vennero inquadrati nel 50 livello previsto dall'accordo 5 marzo 1974 esercitando le funzioni proprie di tale livello, ivi compresa anche l'eventuale guida di lavoratori dei livelli inferiori.

2. Sono inquadrati nel 6° livello parametro 178 (L. 3.204.000) quei lavoratori che, non in possesso del diploma di laurea, sono stati inquadrati nel 6° livello previsto dall'accordo 5 marzo 1974 ed hanno esercitato funzioni proprie del nuovo livello di inquadramento, assumendone le relative responsabilita'.

3. Per quanto concerne il personale non di ruolo si fa riferimento al disposto dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 34 Rinvio a norme preesistenti

1. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni regolamentari vigenti negli enti locali in quanto compatibili con l'accordo medesimo.

ALLEGATO A LIVELLI RETRIBUTIVO-FUNZIONALI

1° livello (parametro 100: L. 1.800.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti esclusivamente le attivita' di pulizia dei locali.

Trattasi di prestazioni elementari che comportano anche l'uso di apparecchiature di semplice manovrabilita'.

2° livello (parametro 116: L. 2.088.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attivita' che non richiedono specifica preparazione professionale e per le quali e' sufficiente una qualificazione acquisibile attraverso un limitato periodo di pratica di lavoro.

Le attivita' riguardano:

a) sorveglianza e custodia dei locali (uffici, scuole, ecc.);

servizio di anticamera; rapporti con il pubblico; dislocazione di fascicoli e oggetti degli uffici; prelievo e distribuzione della corrispondenza; esecuzione di fotocopie ed eliocopie; ciclostilati e fascicolature; chiusura ed apertura dei locali; esecuzione di piccole commissioni interne ed esterne al luogo di lavoro; portieri, guardiani, custodi di musei, bidelli, uscieri, commessi (comunque denominati), ausiliari di cucina, ausiliari di lavanderia e di guardaroba, ausiliari addetti ad asili nido ed a scuole materne e centri per l'infanzia;

b) servizi ausiliari di assistenza; addetti a centri di Igiene mentale e ospedali psichiatrici, brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo, istituti per anziani, istituti per handicappati, addetti all'assistenza domiciliare per anziani;

c) altre figure ausiliarie assimilabili a quelle delle lettere precedenti.

Le figure di questo livello formano un'unica posizione di lavoro integrata fra di loro nell'ambito di ciascuna fascia ed ivi compresa l'attivita' del livello inferiore.

3° livello (parametro 130: L. 2.340.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti le attivita' che:

a) comportano gravosita' e disagio nel loro espletamento pur non richiedendo specifica preparazione professionale;

b) si svolgono, in settori amministrativi tecnico-pratici e sanitari, nell'ambito di una limitata autonomia lavorativa e secondo istruzioni dettagliate e predeterminabili con impegni esecutivi che non richiedono specializzazioni professionali, ma solo una adeguata preparazione.

Sono percio' inquadrati nel presente livello:

1) operai della nettezza urbana, comunque denominati;

operai addetti alla sorveglianza e manutenzione delle fognature; interratori (o seppellitori); affissatori; operai addetti alla segnaletica; operai addetti ad attivita', varie nei mercati, negli impianti sportivi, nel mattatoio, negli stabilimenti balneari, ecc.; addetti alla cattura dei cani (accalappiacani), necrofori (o vespilloni);

2) conducenti e/o addetti alla manutenzione ordinaria di automezzi e motomezzi; operai non specializzati addetti alla ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili e strade (falegnami, muratori, elettricisti, idraulici, giardinieri, cantonieri-sorveglianti stradali, ecc.);

3) infermieri generici, disinfettatori e disinfestatori; puericultrici e qualifiche equiparate;

4) cucinieri e aiuti cuochi;

5) letturisti, esattori, telefonisti addetti a centralini semplici.

Le figure di questo livello sono integrate fra di loro e con quelle dei livelli inferiori, secondo fasce di professionalita' omogenee o complementari.

4° livello (parametro 142: L. 2.556.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attivita' richiedenti specifica preparazione professionale risultante da corsi di qualificazione o acquisita attraverso pratica ed esperienze di ufficio e di mestiere.

Le attivita' previste nel presente livello implicano capacita', responsabilita' ed autonomia operativa nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate e si svolgono nei settori tecnici, amministrativi ed educativi.

Sono percio' inquadrati nel presente livello:

1) operai altamente specializzati addetti alla esecuzione di lavori di natura complessa anche nel campo della manutenzione, conduzione, riparazione di impianti o strumenti e apparecchiature, o addetti alla guida e funzionamento di automezzi pesanti e/o complessi e scuolabus e a macchine operatrici complesse (frigoristi, tappezzieri, mastromuratori, falegnami-ebanisti, giardinieri-vivaisti, carpentieri, motoristi-meccanici, macchinisti, tipografi-compositori e tipografi-macchinisti, fresatori, tornitori, carrozzieri ed elettrauto, elettricisti-impiantisti, idraulici-impiantisti), operai specializzati addetti agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, agli impianti di produzione e distribuzione gas, acqua, elettricita', etc.;

2) lavoratori addetti a funzioni che si svolgono sulla scorta di istruzioni e che comportano responsabilita' e autonomia:

addetti alla vigilanza urbana e sanitaria (vigili urbani e vigili sanitari comunque denominati), ittica e venatoria (guardiapesca, nocchiere, motorista, pilota motorista, radiotelefonista, guardiacaccia), assistenti all'infanzia, operatori di commutazione addetti a medi e grandi impianti telefonici, cuochi che hanno la responsabilita' della conduzione di cucina; - 3) addetti alla perforazione e verifica delle schede nei C.M. e nei C.E. la cui prestazione richiede anche attivita' complementari e particolari impegni; impiegati addetti a compiti di ufficio che richiedono conoscenze nel settore amministrativo (addetti anche a lavori di dattilografia), messi notificatori, computisti, assistenti tecnici, disegnatori, aiutanti tecnici preparatori di laboratorio.

Le attivita' previste nel presente livello, omogenee o complementari, costituiscono una unica posizione di lavoro.

5° livello (parametro 155: L. 2.790.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attivita' che richiedono l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative impegnative e predeterminabili da prescrizioni di massima o che di norma si esplicano in collaborazione con addetti ai livelli inferiori.

Sono inquadrati nel presente livello i lavoratori appresso indicati che in possesso di adeguate cognizioni tecniche o scientifiche svolgono in specifici campi d'attivita' - tecnici, amministrativi, sanitari educativi - i lavori loro affidati:

1) periti tecnici, disegnatori progettisti (in grado di interpretare ed elaborare dati di elementi progettuali e di rappresentarli con le speciali tecniche richieste), tecnici di laboratorio e di radiologia, geometri;

2) ragionieri, segretari, ufficiali amministrativi e simili, economi e segretari-economi, programmatori di C.E. e CIM., ispettori annonari;

3) infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari, visitatori, assistenti sociali, ostetriche, dietisti, delegati veterinari e sanitari, terapisti della riabilitazione (ortottisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, logopedisti e otologopedisti, podologhi, etc.), educatori assistenti all'infanzia e maestri di scuola materna;

4) assistenti di cattedra;

5) capo settore vigili urbani.

6° livello (parametro 178: L. 3204.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro riguardanti attivita' di studio, di ricerca, di programmazione e dei conseguenti adempimenti istruttori.

Tali attivita' comportano rapporti interni per promuovere collaborazioni ed elaborare programmi specifici e importanti nonche' rapporti esterni per trattare e definire questioni e pratiche importanti.

Dette attivita' sono caratterizzate da adeguata autonomia operativa e fondamentalmente consistono: a) nella elaborazione delle istruttorie occorrenti alle decisioni dell'organo politico e percio' comportanti sia la collaborazione con addetti a funzioni analoghe o superiori anche di settori diversi da quello nei quali l'addetto e' specificamente impiegato, sia la collaborazione e il coordinamento di attivita' di addetti di altri livelli inferiori; b) nella elaborazione di studi e pareri; c) nella redazione di atti deliberativi; d) nella predisposizione ed elaborazione dei dati del bilancio e della contabilita'.

Nelle predette attivita' sono percio' individuabili, di massima, i funzionari con attivita' di direzione e/o di coordinamento di unita' organiche, ivi compresa la direzione di posizione di lavoro dei livelli inferiori, operanti nei seguenti settori di attivita' specifica: amministrativa, giuridica, tecnica, finanza e contabilita', statistica ed informatica, analisi di C.E. e C.M., biblioteche ed archivi storici, musei e monumenti, belle arti, coltura zootecnia, etc.

7° livello (parametro 220: L. 3.960.000).

Sono inserite nel presente livello le posizioni di lavoro che implicano:

a) l'organizzazione e la direzione di una unita' operativa comprendente attivita' omogenee nell'ambito di un settore ampio di servizi dell'ente;

b) l'esercizio di compiti e prestazioni che richiedono particolare preparazione tecnico-scientifica derivante da specifico titolo professionale.

Sono percio' inquadrati nel presente livello:

1) direttori di unita' operative rispondenti alle caratteristiche enunciate al precedente punto a);

2) ingegneri e architetti, medici, chimici, biologi, farmacisti, psichiatri e psicologi non ospedalieri, veterinari, procuratori legali, geologi e fisici;

3) posizioni di lavoro per il cui esercizio e' richiesta specifica abilitazione professionale o specializzazione, oltre la laurea.

8° livello (parametro 263,33: L. 4.740.000) Sono inserite nel presente livello le attivita' riguardanti la direzione di unita' operative di grande consistenza e di complessa articolazione funzionale in enti di grande e massima dimensione.

Tali attivita' comportano: l'adozione di provvedimenti nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalle leggi e/o dai regolamenti dell'amministrazione; la rappresentanza dell'ente, nei casi stabiliti dalla legge; il coordinamento, nell'ambito del settore di attivita' al quale l'addetto e' preposto, del lavoro e delle iniziative delle unita' operative appartenenti allo stesso settore; la verifica delle procedure di lavoro secondo criteri di collegialita', nel metodo del lavoro di gruppo; la promozione di gruppi di lavoro e la verifica dei risultati; la cura e lo studio di proposte operative per la realizzazione dei programmi generali dell'ente.

Sono percio' inquadrati nel presente livello i lavoratori che dirigono unita' operative rispondenti alle caratteristiche individuate nel primo comma della presente declaratoria e precisamente: a) i dirigenti delle unita' organiche complesse, escluse le ripartizioni, con ambiti operativi e dimensioni superiori alle sezioni, nei comuni e province di classe 1ª/A; b) i direttori delle ripartizioni nei comuni e province di classe 1ª/B nonche' nei seguenti comuni capoluogo: Aosta, Bolzano, Belluno, Isernia, Sondrio, Trento, Erma, Nuoro e Oristano.

9° livello (parametro 346,66: L. 6240.000) Sono inseriti nel presente livello, negli enti di massima dimensione in aree metropolitane, i titolari di attivita' riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per definire la impostazione, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'ente, oltre quanto previsto per il precedente livello. Tali attivita' comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e impiego delle risorse e elaborazione di notevoli complessita' dirette alla formulazione e realizzazione di programmi nell'ambito delle competenze relative alle materie, agli obiettivi e ai procedimenti attuativi.

Compete al lavoratore del presente livello promuovere la collaborazione tra addetti di altri settori, di pari o inferiore livello secondo le competenze richieste e necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo la collegialita' secondo il metodo di lavoro di gruppo.

Sono inquadrati in questo livello i direttori di ripartizione dei comuni e delle province di classe 1ª/A.