Sez. 2, Sentenza n. 10590 del 25/06/2012 (Rv. 622985 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Offerta del prezzo ex art. 2932, secondo comma, cod. civ. - Condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo - Sentenza costitutiva di primo grado non condizionata al pagamento del residuo prezzo - Conferma dell'offerta del prezzo nel giudizio di appello - Disciplina delle domande o eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ove sia accolta dal giudice di primo grado la domanda ex art. 2932 cod. civ., senza tuttavia condizionare l'effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, pur offerto dall'attore promissario acquirente, la medesima offerta di eseguire la prestazione non è configurabile come una domanda o un'eccezione non accolta, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., trattandosi di un fatto riferito a una domanda proposta e già esistente all'inizio del processo, sicché il giudice del gravame non può ravvisare un impedimento alla pronuncia costitutiva nel mancato rinnovo della predetta offerta da parte del contraente appellato, non essendovi ragione di ribadire quella disponibilità nel corso del giudizio d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)