Sez. 1, Sentenza n. 2351 del 12/04/1984 (Rv. 434382 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI DECLARATORIA DELLA EFFICACIA NELLO STATO ITALIANO DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - RIESAME DEL MERITO - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI DECLARATORIA DELLA EFFICACIA NELLO STATO ITALIANO DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di declaratoria della efficacia nello stato italiano delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario previsto dalla legge 27 maggio 1929 n. 847, in attuazione del concordato fra l'Italia e la S. Sede non può trovare applicazione l'art. 798 cod. proc. civ. in tema di riesame del merito della causa nella ipotesi di sentenza resa nella contumacia di una delle parti, a causa della riserva di giurisdizione in favore del giudice ecclesiastico relativamente ai matrimoni celebrati con il rito concordatario ritenuta costituzionalmente legittima. (V 7448/83, mass n 432065; (Conf 1225/83, mass n 426012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)