Sez. 5, Sentenza n. 5082 del 16/12/1976 Ud. (dep. 18/04/1977) Rv. 135651 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - GIUDICE DI APPELLO - TRAVISAMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - GIUDICE DI APPELLO - TRAVISAMENTO DELLE ARGOMENTAZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il travisamento del fatto, quale vizio di motivazione, riguarda di norma le circostanze ed i fatti incontestabilmente accertati o esclusi nel giudizio, che vengono appunto 'travisatì nella loro realta fenomenica o processuale; il travisamento non puo, invece, riguardare la interpretazione da parte del giudice d'appello delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, a meno che tale interpretazione non si risolva in un palese e rilevante errore di fatto o, comunque, dia luogo ad argomentazioni illogiche e contraddittorie ovvero all'affermazione di erronei principi di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)