Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 7 novembre 1985, causa 145/83
Epigrafe
Sentenza della Corte
7 novembre 1985
Nella causa 145/83,
Stanley George Adams, con gli avvocati D. Vaughan, Q. C, e C. Prout, barrister, Middle Temple, Londra, incaricati da Denton Hall, Bürgin e Warrens, solicitors, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato P. Berna, 16 A, boulevard de la Foire,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. N. Koch, consigliere giuridico, e dalla sig.ra K. Banks, membro del suo ufficio legale, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Lever, Q. C, Gray's Inn, Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto una procedura ai sensi degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliét, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e T. F. O'Higgins, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › A — Sintesi dei/atti
paragrafo 1
All'inizio del 1973, il ricorrente, Stanley George Adams, che era stato dipendente della società Hoffmann-La Roche & Co. (in prosieguo « Roche »), con sede in Basilea, fino al 31 ottobre 1973, forniva alla Commissione delle Comunità europee le prove concernenti talune pratiche anticoncorrenziali di tale impresa ed in base a tali informazioni la Commissione adottava la decisione 9 giugno 1976 con cui infliggeva alla Roche un'ammenda, la quale veniva confermata per l'essenziale dalla sentenza della Corte 13 febbraio 1979 (causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Race, pag. 461).
paragrafo 2
Il 31 dicembre 1974, il ricorrente veniva arrestato dalle autorità svizzere mentre, in provenienza dall'Italia, attraversava il confine svizzero. A causa delle informazioni fornite alla Commissione, il ricorrente veniva imputato ai sensi degli artt. 273 e 162 del codice penale svizzero che riguardano la divulgazione di informazioni commerciali e, rispettivamente, la violazione del segreto industriale. In data 21 marzo 1975, le autorità svizzere ponevano il ricorrente in libertà provvisoria su cauzione.
paragrafo 3
Con sentenza 1o luglio 1976, il tribunale penale di Basilea dichiarava il ricorrente colpevole di trasgressione dei sopra menzionati artt. 162 e 273 del codice penale svizzero e lo condannava in contumacia ad un anno di reclusione con la condizionale. Successivamente venivano respinte sia le impugnazioni proposte contro questa pronunzia, sia la domanda di revisione della sentenza.
paragrafo 4
Il 28 maggio 1982, il ricorrente esperiva un'azione contro la Svizzera dinanzi alla Commissione europea per i diritti dell'uomo. Questa tuttavia, con atto 9 maggio 1983, dichiarava irricevibile la domanda per decorso del termine.
paragrafo 5
Il 18 luglio 1983 il ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE, chiedendo che sia controllata la legittimità delle azioni e/o omissioni della Commissione delle Comunità europee e/o dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda:
paragrafo 6
1) la ripetuta divulgazione di informazioni, in contrasto con l'obbligo del segreto, che aveva causato l'arresto, la detenzione, il processo e la condanna del ricorrente in Svizzera e
2) il non avere informato il ricorrente, trasgredendo l'obbligo ad essa incombente di consigliarlo adeguatamente, della possibilità di adire la Commissione europea per i diritti dell'uomo, e che la Commissione sia condannata al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa delle azioni e/o omissioni di cui sopra.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › B — L'attività del ricorrente come informatore della Commissione
punto 1
Il 25 febbraio 1973, il ricorrente, che era a quell'epoca cittadino maltese, nato nel 1927 e dipendente della Roche dal 1964, inviava al commissario incaricato delle questioni di concorrenza una lettera « personale e riservata » con cui denunciava diverse pratiche anticoncorrenziali della Roche. Il ricorrente precisava di lavorare ancora presso la Roche, ma di avere l'intenzione di lasciare l'impresa verso il mese di luglio dello stesso anno e di voler avviare una propria produzione industriale di carne in Italia. Egli concludeva la lettera dichiarando :
« Le chiedo di far sì che il mio nome non sia menzionato nel contesto di questa pratica. Tuttavia, rimango a Sua completa disposizione per fornirLe altre informazioni, nonché documenti relativi ad ogni punto sollevato nella presente lettera. Inoltre, sono disposto a discutere ogni punto con i suoi collaboratori o con Lei stessa in ogni momento e, se necessario, sono disposto a venire in aereo nel Belgio o a Roma a tal fine. Inoltre, dopoché avrò lasciato la Roche verso il mese di luglio del 1973, sarò disposto anche a comparire dinanzi a qualunque tribunale per deporre sotto giuramento circa l'esattezza delle mie affermazioni. Spero che mi comunichi presto in qual senso posso esserLe ancora utile (...) ».
punto 2
Con lettera 26 marzo 1973, il sig. Schlieder, che era a quell'epoca a capo della direzione generale della concorrenza (DG IV) della Commissione, suggeriva al ricorrente di avere un colloquio su questi punti con il sig. Carisi, direttore dell'ufficio ispezione della DG IV.
punto 3
Il 9 aprile 1973, il ricorrente aveva un colloquio a Bruxelles con dei funzionari della Commissione, sigg. Carisi e Rihoux, nel quale forniva alla Commissione talune informazioni sull'attività della Roche.
punto 4
In seguito a tale colloquio, il ricorrente inviava alla Commissione, unitamente a lettere indirizzate al Carisi il 10 e 15 aprile, indi il 21 luglio 1973, delle fotocopie di vari documenti interni della Roche, in particolare quattordici note informative relative alla gestione (« Management Information »), le cui date andavano dal febbraio del 1970 al settembre del 1972, nonché la fotocopia di una lettera in data 25 giugno 1973 inviata ai direttori della Roche dal sig. A. Jann, presidente della stessa. L'ultima lettera del ricorrente al Carisi così si concludeva:
« colgo questa occasione per informarLa che sarò presso la Roche/Basilea sino alla fine di ottobre del 1973 (...) »
punto 5
In seguito, tutti i rapporti tra il ricorrente e i funzionari della Commissione si sono interrotti. Il 31 ottobre 1973, il ricorrente dava le dimissioni dalla Roche e, il 1o aprile 1974, si stabiliva con la moglie, e i tre figli in Italia.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › C — Le indagini avviate dalla Commissione contro la Roche a norma dell'art. 86 del trattato CEE
punto 1
In seguito ai fatti sopra esposti, la Commissione avviava indagini sulle attività della Roche nei settori descritti dal ricorrente alla Commissione.
punto 2
Nell'ambito di queste indagini, tre dipendenti della DG IV della Commissione si recavano negli uffici della filiale francese della Roche a Neuilly, il 22 ottobre 1974. Essi venivano ricevuti dal direttore della filiale, sig. de Reynier, ed esaminavano un certo numero di fascicoli della società, senza trovarvi copia dei documenti che il ricorrente aveva fornito alla Commissione. Dopo che il de Reynier aveva dichiarato di non aver conoscenza dell'esistenza di questi documenti, gli incaricati della Commissione ribattevano di esserne certi, essendo in possesso di copie, e gli mostravano un pacchetto di documenti senza tuttavia consentirgli di esaminarli. Inoltre, quando il de Reynier chiedeva agli incaricati come la Commissione fosse entrata in possesso di questi documenti, essi si rifiutavano di rispondere, ma dichiaravano che « la Commissione riceveva spesso informazioni senza averle richieste ».
punto 3
Il 29 ottobre 1974, un dipendente della DG IV si recava una seconda volta negli uffici della filiale francese della Roche, mentre due altri si recavano presso la filiale belga. Essi avevano copie delle quattordici note informative relative alla gestione, nonché della lettera 25 giugno 1973 indirizzata ai direttori della Roche dal presidente. Nel preparare queste copie, essi avevano fatto in modo che fossero nascosti i passi che a loro parere potevano indicare specificamente la fonte. Gli incaricati della Commissione venivano ricevuti dai rispettivi direttori delle filiali, sig. de Reynier e sig. Vandendael, ai quali facevano esaminare le copie dei documenti al fine di verificarne l'autenticità. Nel corso di questi colloqui, il de Reynier e il Vandendael chiedevano entrambi agli emissari della Commissione come questa fosse entrata in possesso dei documenti, domanda alla quale gli emissari si rifiutavano di rispondere. Infine, gli incaricati consegnavano le copie agli impiegati della Roche e ricevevano in cambio conferma dell'autenticità dei documenti.
punto 4
Il 9 giugno 1976, la Commissione adottava la decisione n. 76/642, relativa ad una procedura per l'applicazione dell'art. 86 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (IV/29.020-Vitamines) (GU L 223, pag. 27). In questa decisione, la Commissione dichiarava che la Roche aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato delle vitamine all'ingrosso e le infliggeva un'ammenda di 300000 unità di conto. La decisione veniva confermata dalla sentenza, sopra menzionata, della Corte 13 febbraio 1979, la quale tuttavia riduceva l'ammenda a 200000 unità di conto.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › D — Le azioni penali promosse dalle autorità svizzere a carico del ricorrente
punto 1
L'8 novembre 1974, l'avvocato svizzero Alder, che agiva per conto della Roche, si recava presso la DG IV e cercava di sapere come la Commissione fosse entrata in possesso dei documenti sopra menzionati. Nel corso del colloquio, egli chiedeva se fosse veramente necessario promuovere, come la Roche intendeva fare, un'azione ai sensi dell'art. 273 del codice penale svizzero per « spionaggio economico », poiché l'essenziale era conoscere la fonte delle « fughe » e adottare, nell'ambito della Roche, i provvedimenti necessari per evitare che tali fughe si ripetessero. Law. Alder dichiarava che se la Commissione accettava di fare il nome dell'informatore o di indicare se questi si trovasse a Basilea, la Roche era disposta a fornire i documenti ed i dati necessari per le indagini della Commissione e, per di più, s'impegnava a non promuovere alcuna azione penale contro l'informatore. I dipendenti della DG IV in un primo momento si rifiutavano d'indicare l'origine delle copie, indi accettavano di prendere in considerazione di dire se la persona che le aveva fornite fosse o no un dipendente della Roche.
punto 2
Quando lo Schlieder veniva a conoscenza della proposta dell'aw. Alder, dichiarava che in nessun caso la Commissione avrebbe modificato la sua prassi generale consistente nel non divulgare l'identità degli informatori. Di conseguenza, il 6 dicembre 1974, l'avv. Alder veniva informato che la Commissione non era disposta a dirgli se la persona che aveva fornito i documenti fosse un dipendente della Roche e non intendeva discutere l'origine dei documenti in suo possesso.
punto 3
Il 18 dicembre 1974, l'aw. Alder inviava, per conto della Roche, una lettera al Pubblico Ministero di Berna, nella quale sporgeva denuncia contro ignoti per divulgazione di informazioni commerciali, in trasgressione principalmente dell'art. 273 del codice penale svizzero, e chiedeva che fosse aperta un'istruttoria penale in materia. Da questa lettera si desume fra l'altro che in occasione delle visite, effettuate dagli incaricati della Commissione alle filiali della Roche a Neuilly e a Bruxelles, il 29 ottobre 1974, « era stato possibile, col consenso dei dipendenti della Comunità sopra menzionati, fare le fotocopie — già versate agli atti — dei documenti della Roche in possesso della Commissione europea ». A parte ciò, l'aw. Alder rilevava, basandosi in particolare su queste copie, che le ricerche effettuate circa la fonte delle informazioni avevano consentito di concludere che questa doveva essere ricercata innanzitutto e principalmente in un certo gruppo di marketing e che il principale sospetto era il ricorrente. A tal riguardo, l'avv. Alder sottolineava che dopo il colloquio coi dipendenti della Commissione, in data 8 novembre 1974, aveva avuto l'impressione che l'informatore della Commissione non lavorasse più presso la Roche.
punto 4
Il 31 dicembre 1974, il ricorrente veniva arrestato dalle autorità svizzere mentre, in provenienza dall'Italia, attraversava la frontiera svizzera con la moglie e i tre figli. Lo stesso giorno veniva sentito dagli addetti al dipartimento della polizia del Pubblico Ministero svizzero e l'interrogatorio proseguiva il 1o gennaio 1975. In occasione di questo interrogatorio, la polizia informava il ricorrente che alcuni incaricati della Commissione avevano mostrato al personale del gruppo Roche delle note informative concernenti la gestione, nonché una lettera del presidente della Roche. Dal verbale ufficiale dell'interrogatorio risulta che il ricorrente ammetteva di essere l'informatore della Commissione e che era « del tutto possibile » che egli avesse dato alla Commissione le note informative relative alla gestione.
punto 5
Il 1o gennaio 1975, il ricorrente veniva imputato ufficialmente di spionaggio economico ai sensi dell'art. 273 del codice penale svizzero. Egli non era autorizzato a comunicare con la famiglia e veniva messo in isolamento in una prigione di Lugano, indi di Basilea. Durante la detenzione, era spesso interrogato da addetti al Pubblico Ministero svizzero. Anche la moglie veniva interrogata, all'inizio di gennaio, presso il commissariato di polizia di Lugano. Il 10 gennaio essa si suicidava.
punto 6
Dai verbali degli interrogatori avvenuti dal 22 al 24 gennaio 1975 risulta che il ricorrente ha ammesso di aver fornito informazioni verbalmente alla Commissione, ma di non averle consegnato alcun documento. Il ricorrente ha contestato di aver confessato di aver fornito documenti alla Commissione e ha dichiarato che il verbale del 31 dicembre 1974/1o gennaio 1975 non riferiva correttamente ciò che egli aveva detto, probabilmente poiché quei primi interrogatori avevano avuto luogo senza interprete.
punto 7
Il 25 gennaio 1975, un dipendente della DG IV riceveva una lettera anonima che l'informava dell'arresto del ricorrente e chiedeva che la Commissione intervenisse a suo favore. Solo mediante questa lettera la Commissione sarebbe venuta a conoscenza dell'arresto del ricorrente.
punto 8
Sembra che all'inizio di febbraio del 1975 l'avv. Alder e il sig. Schlieder della Commissione abbiano avuto un colloquio telefonico nel quale il secondo ammetteva che l'informatore della Commissione era il ricorrente. A tal riguardo, risulta da note prese il 14 febbraio 1975 dall'ufficiale di polizia svizzero, sig. Wick, che questi, lo stesso, giorno, aveva avvertito l'aw. Portmann, collega dell'aw. Bollag, legale svizzero cui il ricorrente si era in un primo momento rivolto, che un alto funzionario della Commissione aveva indicato il ricorrente come colui che aveva fornito i documenti e come la fonte delle informazioni della Commissione. In seguito, l'avv. Portmann si premurava di informare il ricorrente del colloquio con il Wick.
punto 9
Il 21 marzo 1975, il ricorrente veniva messo in libertà provvisoria contro pagamento di una cauzione di 25000 franchi svizzeri, somma che era stata raccolta da amici e parenti.
punto 10
Nell'aprile del 1975, il ricorrente prendeva parte ad una riunione con tre incaricati della Commissione, che gli promettevano che la Commissione avrebbe pagato le spese legali ragionevolmente sostenute per la sua difesa nel procedimento penale instaurato a suo carico in Svizzera. La Commissione effettivamente rimborsava l'importo della cauzione e pagava gli onorari dell'avv. Bollag e, pertanto, la somma totale versata ammontava a circa 110000 franchi svizzeri. Essa ordinava inoltre uno studio speciale sull'art. 273 del codice penale svizzero, una copia del quale veniva consegnata al ricorrente.
punto 11
Il 1o luglio 1976 il tribunale penale di Basilea dichiarava il ricorrente colpevole di trasgressione degli artt. 162 e 273 del codice penale svizzero e lo condannava in contumacia a un anno di reclusione con la condizionale, alla confisca della cauzione, alle spese e gli vietava il soggiorno in Svizzera per cinque anni. La sentenza, stesa in tedesco, contiene fra l'altro i passi seguenti:
« (...)
Fatti contestati all'imputato
(...)
Il 22 e il 29 ottobre 1974, alcuni dipendenti debitamente incaricati dalla Commissione si recavano presso Michel de Reynier, direttore della Hoffmann-La Roche & Co. AG di Neuilly, in Francia, e cominciavano col fare indagini particolareggiate sulle quote di mercato, sui clienti, sui prezzi, sulle condizioni di vendita, ecc. sul mercato delle vitamine. Indi chiedevano che fossero loro consegnate delle “ Management Information ” e infine giungevano fino al punto di cercare personalmente detti documenti.
Essendo risultati vani i loro sforzi, consegnavano al de Reynier le 16 fotocopie sopra menzionate (15 Management Information e la lettera 25 giugno 1973 del presidente della La Roche) (...) e gli confermavano che si trattava di copie di documenti della società La Roche di Basilea (...).
Motivazione
(...)
2. I fatti
2.1. I fatti contestati all'imputato sono conformi alle risultanze dibattimentali, ad eccezione di due punti secondari (...). In primo luogo, i documenti “ Management Information ” di cui trattasi erano 14 e non 15 (...).
2.2. L'imputato ammette in particolare di aver scritto alla Commissione all'inizio del 1973 e, poco tempo dopo, nel marzo o nell'aprile del 1973, di aver trascorso un giorno a Bruxelles, conferendo con vari funzionari della Direzione generale IV, che è incaricata delle questioni di concorrenza. Egli ammette di avere, nella riunione, comunicato verbalmente ai funzionari tutte le sue osservazioni e la sua esperienza circa quelle che, a suo parere, costituivano manovre anticoncorrenziali del suo datore di lavoro e dei concorrenti o clienti di questo sul mercato delle vitamine. Secondo l'Adams, i colloqui vertevano sulle informazioni ed istruzioni contenute nei documenti “ Management Information ” e nella lettera Jann, con particolare riguardo agli accordi di produzione, di vendita e di prezzi, alle riduzioni di produzione, agli accordi di fedeltà e alle riunioni segrete fra dirigenti delle varie imprese chimiche, in occasione delle quali si erano discussi accordi di ripartizione del mercato mondiale (...).
Il fatto che l'Adams fosse l'informatore emerge del pari dal colloquio telefonico del sig. Schlieder, della Commissione, con l'aw. Alder, legale della denunziante (...).
2.3. Due fatti secondari sono contestati, cioè che documenti, “Management Information ” e una lettera Jann siano stati consegnati ad emissari della Commissione e che vi siano stati in seguito contatti telefonici e per iscritto con funzionari di Bruxelles.
2.3.1. Si deve partire dal fatto che la Commissione è in possesso di fotocopie dei documenti di cui trattasi, come risulta dalle dichiarazioni inequivoche rese dai testimoni de Reynier e Vandendael, ai quali degli incaricati della Commissione hanno esibito i documenti “ Management Information ” e la lettera Jann di cui trattasi (...).
2.3.2. (...) Da ultimo, va del pari rilevato che all'epoca della visita a Bruxelles, nella primavera del 1973, la lettera Jann non esisteva ancora, poiché reca la data del 25 giugno 1973. Di conseguenza, l'Adams ha necessariamente dovuto essere in contatto con la Commissione anche dopo la visita a Bruxelles.
(...).»
punto 12
Contro questa sentenza il ricorrente interponeva appello dinanzi alla Corte d'appello del Cantone della città di Basilea. Il 27 settembre 1977, la Corte respingeva l'appello del ricorrente, ma annullava il divieto di soggiorno. La sentenza dichiara tra l'altro che, « il 29 ottobre 1974, dei dipendenti della CEE mostravano (quattordici documenti intitolati “ Management Information ” e la lettera 25 giugno 1973 del presidente della Roche) (...) al testimone sig. de Reynier, in Parigi, il quale a sua volta ne faceva delle copie (...) ». Da una lettera 6 gennaio 1978 risulta che la Commissione ha trasmesso al ricorrente la traduzione inglese di questa sentenza.
punto 13
I ricorsi proposti al tribunale federale svizzero venivano respinti il 21 aprile e il 3 maggio 1978.
punto 14
Nel febbraio del 1979, il ricorrente revocava il mandato all'avv. Bollag e incaricava l'avv. Diefenbacher, del foro di Berna, di provvedere alla sua difesa.
punto 15
La domanda di revisione della sentenza veniva respinta dalla Corte d'appello di Basilea il 25 novembre 1981 e dalla Corte di cassazione il 17 febbraio 1982.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › E — Il progetto di allevamento del ricorrente in Italia
punto 1
Dal 1o aprile 1974, il ricorrente si era stabilito con la famiglia in Italia con l'intento di dedicarsi all'allevamento dei maiali. A tal fine, acquistava 10 ettari di terreno, per un importo di 75000 sterline pagate interamente di sua tasca. Inoltre, investiva 50000 sterline nella preparazione del terreno per la costruzione e la posa delle fondamenta di otto grandi porcilaie, di un frantumatore di sostanze alimentari e di un complesso ad uso uffici.
punto 2
Il 21 marzo 1975, data in cui veniva posto in libertà provvisoria dalle autorità svizzere, il ricorrente tornava al proprio domicilio in Italia. Egli constatava che le banche commerciali e gli enti pubblici incaricati della concessione di sovvenzioni i quali, prima del suo arresto, avevano accettato di finanziarlo, non erano più disposti a farlo. Tuttavia, nef 1977, in seguito fra l'altro ad un intervento della Commissione, egli riceveva di nuovo la promessa di un prestito e di una sovvenzione dello Stato come contributo al finanziamento degli investimenti per la costruzione di edifici agricoli. In seguito a ciò, egli avviava i lavori, ma il programma di costruzione subiva dei ritardi rispetto al progetto concordato con le autorità poiché il ricorrente non riusciva ad ottenere i mezzi finanziari necessari.
punto 3
A causa della carenza accertata, gli enti pubblici incaricati della concessione di sovvenzioni sequestravano i beni del ricorrente e lo denunziavano per truffa. Il 20 dicembre 1979, il ricorrente veniva arrestato in Italia, indi rimesso in libertà provvisoria, contro cauzione, il 12 febbraio 1980.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › F — II ricorso proposto dal ricorrente contro la Svizzera dinanzi alla Commissione europea per i diritti dell'uomo
punto 1
Il 28 maggio 1982, il ricorrente proponeva un ricorso contro la Svizzera dinanzi alla Commissione europea per i diritti dell'uomo, sostenendo che l'azione giudiziaria promossa a suo carico dalle autorità svizzere era stata condotta in segreto, in sua assenza e trasgredendo l'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950 (GU 1977, C 103, pag. 1), che garantisce a tutti il diritto di essere giudicati equamente e pubblicamente da un giudice indipendente e imparziale, ma che pronunzi la sentenza pubblicamente. A parte ciò, l'azione avrebbe trasgredito l'art. 10 della convenzione, che garantisce il diritto di libera espressione.
punto 2
Con atto 9 maggio 1983, la Commissione europea per i diritti dell'uomo dichiarava la domanda irricevibile in quanto proposta oltre il termine, cioè più di sei mesi dopo la data della sentenza del tribunale federale svizzero.
punto 3
A tal riguardo, l'ex patrono del ricorrente, aw. Bollag, scriveva fra l'altro al suo mandante, in una lettera dell'I 1 ottobre 1982:
« Lei ha chiesto per quale motivo il suo caso non è stato sottoposto alla Commissione europea per i diritti dell'uomo. Rispondo alla sua domanda nel modo seguente:
Ho ricevuto istruzioni da lei stessa e dalla Commissione della CEE. Durante tutto il procedimento lei era in stretto contatto con la Commissione, che l'ha costantemente informata di tutti i passi possibili.
(...).
Pertanto non mi è mai stato dato l'incarico di rivolgermi alla Commissione europea per i diritti dell'uomo nel suo caso (...) ».
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti › G — Le domande del ricorrente alla Commissione miranti ad ottenere il risarcimento del danno subito
punto 1
Con telex 14 marzo 1980, il ricorrente informava la Commissione di aver bisogno di denaro. Il 29 maggio 1980, la Commissione consegnava al ricorrente un assegno di 50 milioni di lire.
punto 2
Con lettera 30 maggio 1980, l'aw. Diefenbacher comunicava alla Commissione che il ricorrente non intendeva, a causa di questo pagamento, rinunciare ai suoi diritti nei confronti di essa. Con lettera 24 giugno 1980, l'aw. Diefenbacher chiedeva al presidente della Commissione di « fissare una data (...) per un colloquio al fine di determinare definitivamente il risarcimento dovuto al sig. Adams per il danno da lui subito in seguito alla trasmissione d'informazioni alla CEE (...) ». Infine, con lettera 18 agosto 1980, l'avv. Diefenbacher segnalava alla Commissione di essere « entrato in possesso di una prova che dimostrava in modo singolare la responsabilità diretta della Commissione per la deplorevole situazione del sig. Adams ».
SENTENZA › In fatto › II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti
paragrafo 1
Con atto depositato il 18 luglio 1983, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
paragrafo 2
Il ricorrente conclude, nell'atto introduttivo, che la Corte voglia :
paragrafo 3
condannare la Commissione al risarcimento del danno subito dal ricorrente in seguito ad azioni e/o omissioni inficiate d'illegittimità commesse dalla Commissione e/o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 4
La Commissione conclude, nel suo controricorso, che la Corte voglia:
paragrafo 5
respingere il ricorso;
condannare il ricorrente alle spese.
paragrafo 6
Con ordinanza della Corte (terza sezione) 27 ottobre 1983, il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
paragrafo 7
Con ordinanza della Corte (terza sezione) 22 marzo 1984, sono stati designati degli avvocati del ricorrente.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha disposto un mezzo istruttorio, il quale è stato affidato alla seconda sezione. Essa ha inoltre invitato la Commissione a presentare copie complete (non modificate) dei documenti che il ricorrente le aveva fornito nel 1973.
paragrafo 9
Il 31 gennaio e il 1o febbraio 1985, la Corte (seconda sezione) ha proceduto all'audizione del ricorrente, del suo ex difensore svizzero, avv. Portmann, e di vari dipendenti, in servizio o non più, della Commissione.
paragrafo 10
Dopo la fine dell'istruttoria, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza alcun altro mezzo istruttorio. Tuttavia, con consenso delle parti, si è deciso, in un primo tempo, di limitare tale fase ai problemi relativi all'esistenza di una base di responsabilità e all'eventuale prescrizione dell'azione del ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti
paragrafo 1
Il ricorso è basato sull'assunto del ricorrente secondo il quale la Commissione è responsabile di:
paragrafo 2
A) inosservanza dell'obbligo del segreto d'ufficio, per aver divulgato più volte la sua identità come informatore della Commissione, il che avrebbe causato l'arresto, la detenzione, il processo e la condanna in Svizzera,
e di
B) inosservanza dell'obbligo di consigliarlo adeguatamente circa la possibilità di rivolgersi alla Commissione europea per i diritti dell'uomo.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti › A — Sull'asserita inosservanza dell'obbligo del segreto nei confronti del ricorrente › a) Sull'esistenza di un atto illecito di cui la Commissione sia responsabile › i) Sulla questione se la Commissione fosse tenuta al segreto nei confronti del ricorrente dopo che questi aveva lasciato il suo lavoro presso la Roche
paragrafo 2
1.1. Il fatto di aver concluso la lettera 25 febbraio 1973 dichiarando di essere pure disposto a confermare sotto giuramento dinanzi alla Corte l'esattezza della sua testimonianza significava che l'identità dell'informatore doveva essere rivelata solo da lui stesso, pubblicamente, dopo che la Commissione avesse terminato le indagini e la Corte fosse stata adita. Questa frase finale quindi non indica che il ricorrente fosse disposto in qualunque momento a rinunciare al segreto.
paragrafo 3
1.2. E infondato l'assunto della Commissione secondo il quale egli non avrebbe mai creduto che essa fosse tenuta al segreto nei suoi confronti. In primo luogo, lasciando il posto presso la Roche e la Svizzera per l'Italia, egli ha fornito al sig. Carisi, della Commissione, le informazioni necessarie per poterlo rintracciare all'occasione. Inoltre, non si può accusarlo di leggerezza per non essersi lamentato con i dipendenti della Commissione, quando li ha incontrati nell'aprile del 1975, del fatto che essi avevano mostrato agli agenti della Roche i documenti da lui forniti alla Commissione. Infatti, a tale data, egli ignorava le circostanze di tale incidente, nonché le sue conseguenze relativamente alla sua identificazione come informatore. In particolare, egli non aveva motivo di credere, e non ha creduto, ciò che la polizia gli aveva rivelato in proposito, poiché pensava che fosse un mezzo per strappargli delle confessioni senza una prova precisa. A parte ciò, il semplice fatto che la Commissione avesse mostrato taluni documenti non era sufficiente di per sé ad attirare la sua attenzione sulle circostanze che implicavano la responsabilità della Commissione per inosservanza dell'obbligo del segreto d'ufficio nei confronti del ricorrente. Infine, questi contesta di non aver avvertito la Commissione del fatto che si poteva desumere dai documenti che egli era la persona che li aveva forniti.
paragrafo 4
1.3. Il comportamento della Commissione prova che questa si era considerata vincolata dall'obbligo del segreto nei confronti del ricorrente. Ad esempio, la Commissione si è più volte astenuta deliberatamente dal fare il nome dell'informatore — fino all'inizio del 1975, quando il nome è stato rivelato dal sig. Schlieder — senza fare distinzione tra i periodi precedente e successivo all'ottobre del 1973. Inoltre, quanto fatto dalla Commissione per aiutare il ricorrente dimostra che essa riconosceva l'esistenza di una relazione diretta fra l'arresto del ricorrente ed il mancato progredire della sua azienda commerciale in Italia, come pure l'esistenza di un obbligo di ristabilire la situazione.
paragrafo 6
2.1. La Commissione cita la dichiarazione espressa fatta dal ricorrente nella lettera 25 febbraio 1973, in cui è detto che, dopo aver lasciato la Roche, sarebbe stato disposto a comparire « dinanzi a qualunque tribunale » per deporre sotto giuramento circa l'esattezza delle sue affermazioni. Questa dichiarazione non può tuttavia essere ragionevolmente intesa, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel senso che significhi solo che egli era disposto a testimoniare dinanzi alla Corte dopo che la Commissione avesse adottato una decisione ufficiale nei confronti della Roche. Benché il ricorrente non intendesse che il suo nome fosse fatto in questa pratica finché era dipendente della Roche, la lettera dimostrava che tale riserva veniva meno dal momento in cui egli avrebbe lasciato il posto, cosa ch'egli intendeva fare nel luglio del 1973.
paragrafo 7
2.2. II ricorrente non ha mai ritenuto in seguito che la Commissione fosse vincolata nei suoi confronti da un obbligo del genere. Il suo comportamento ha dimostrato infatti che, dopo aver lasciato la Roche, non gl'importava di essere identificato come l'informatore della Commissione e che questa aveva quindi dei buoni motivi per credere che la cosa gli fosse indifferente. Il ricorrente, quando aveva lasciato il posto presso la Roche e la Svizzera per l'Italia, non aveva neanche informato la Commissione del nuovo indirizzo, di modo che essa non sapeva dove egli risiedesse. In particolare, il Carisi ha negato di aver ricevuto tale informazione. Nell'incontro coi funzionari della Commissione nell'aprile del 1975, il ricorrente non le ha in alcun modo fatto carico di aver mostrato documenti alla Roche, benché a quell'epoca sapesse perfettamente, dopo le rivelazioni della polizia, che la Commissione aveva mostrato a persone del gruppo Roche note informative relative alla gestione e una lettera indirizzata ai direttori della Roche dal suo presidente. La sentenza del tribunale penale della città di Basilea dichiara infatti che « i documenti di cui trattasi si trovavano sul tavolo durante l'interrogatorio e si faceva costantemente riferimento ad essi ». Nell'incontro con i funzionari della Commissione nell'aprile del 1975, il ricorrente dichiarava che la polizia gli aveva mostrato copie dei documenti e che egli aveva immediatamente capito che si trattava di quelli che aveva fornito alla Commissione. Infine, il ricorrente non ha mai informato la Commissione di essere preoccupato per il fatto che la sua identità, come persona che aveva fornito detti documenti, potesse essere desunta dai documenti stessi. A parte ciò, nel gennaio del 1978 la Commissione inviava al ricorrente la traduzione inglese della sentenza della Corte d'appello della città di Basilea che descriveva l'uso fatto dai dipendenti della Commissione dei documenti che erano stati loro forniti dal ricorrente.
paragrafo 8
2.3. II fatto che la Commissione si sia più volte rifiutata di indicare l'identità dell'informatore non dimostra affatto che essa si considerava tenuta a mantenere il segreto. Il suo comportamento è stato infatti dettato solo dalla prassi generale consistente nel non divulgare l'identità dei suoi informatori. La Commissione non ha più mai ammesso l'esistenza di alcun rapporto « tra l'arresto del ricorrente e il mancato progredire della sua azienda commerciale in Italia » né di « un obbligo di ristabilire la situazione ». Essa ha certo adottato un certo numero di provvedimenti per cercare di aiutare il ricorrente. Tuttavia quanto da essa fatto era dovuto semplicemente a considerazioni umanitarie.
punto 1
Il ricorrente sostiene che i suoi rapporti con la Commissione, ivi comprese le informazioni a questa fornite, avevano effettivamente carattere riservato. Ciò risulta chiaramente dalla lettera 25 febbraio 1973, inviata dal ricorrente alla Commissione, e dai colloqui che si erano svolti nella riunione del 9 aprile 1973, ed inoltre deriva sia dai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, sia dagli obblighi imposti alla Commissione dall'art. 214 del trattato e dall'art. 20 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 1962, pag. 204).
punto 2
La Commissione contesta di essere stata vincolata dall'obbligo del segreto nei confronti del ricorrente dopo che questi aveva lasciato la Roche. Essa a tal riguardo fa riferimento a quanto dichiarato dal ricorrente al momento in cui le ha fornito le informazioni ed i documenti relativi all'attività della Roche. Gli avvenimenti succesivi corroborano del resto l'assunto di un obbligo del genere.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti › A — Sull'asserita inosservanza dell'obbligo del segreto nei confronti del ricorrente › a) Sull'esistenza di un atto illecito di cui la Commissione sia responsabile › ii) Sulla questione se la Commissione, nell'ipotesi in cui fosse tenuta al segreto nei confronti del ricorrente, abbia trasgredito tale obbligo
paragrafo 2
1.1. Non è vero ch'egli non abbia avvertito la Commissione del fatto che la sua identità e la sua qualità di informatore potevano desumersi dai documenti fornitile. Per di più, la Commissione ha ammesso di avere consentito ai dipendenti della Roche di fotocopiare i documenti, coprendone le parti che potessero indicarne la fonte. La Commissione era quindi perfettamente consapevole del fatto che i documenti potevano rivelare l'identità del ricorrente e avrebbe quindi dovuto prendere contatto con lui prima di mostrarli a chicchessia.
paragrafo 3
1.2. La risposta data dai dipendenti della Commissione al de Reynier il 22 ottobre 1974, in cui si diceva che « la Commissione riceveva spesso informazioni senza averle richieste », ha rivelato alla Roche, in spregio all'obbligo del segreto, che i documenti erano stati ottenuti non grazie alle indagini effettuate per iniziativa della Commissione, ma per mezzo di una persona che aveva accesso ai documenti stessi.
paragrafo 4
1.3. Infine, il ricorrente ricorda che il sig. Schlieder ha ammesso, in un colloquio telefonico con l'avvocato della Roche, all'inizio di febbraio del 1975, che il ricorrente era l'informatore della Commissione.
paragrafo 6
2.1. Il ricorrente non le ha mai chiesto di non rivelare il contenuto dei documenti da lui forniti. Egli ha acconsentito a che la Commissione usasse i documenti nelle indagini e nell'eventuale azione contro la Roche. Essa ha ritenuto necessario, in tale contesto, rivelare alla Roche il contenuto dei documenti. Quando hanno permesso che i documenti fossero fotocopiati, inoltre, gli incaricati della Commissione hanno avuto cura di coprire le parti che potessero indicare la loro fonte specifica. Le copie non contenevano quindi alcuna indicazione che potesse consentire a persone nella posizione degli incaricati della Commissione d'identificare la loro origine. Oltre a ciò i documenti erano circolari che non avevano alcun nesso palese con il ricorrente, il quale ha potuto essere identificato dalla Roche solo in esito ad un complesso procedimento di deduzioni e da una persona che aveva una conoscenza molto approfondita dell'organizzazione e delle attività della Roche.
paragrafo 7
2.2. La risposta data dai suoi emissari il 22 ottobre 1974 non può affatto aver contribuito all'identificazione del ricorrente come fonte dei documenti. La Roche sapeva infatti perfettamente che a tale data la Commissione non aveva ricevuto i documenti da essa. Poiché questi erano di carattere interno, la Roche sapeva del pari che essi potevano essere stati ottenuti solo attraverso una persona che aveva avuto accesso ai documenti stessi.
paragrafo 8
2.3. Lo stesso ricorrente, dopo essere stato arrestato dalle autorità svizzere il 31 dicembre 1974, ha sempre dichiarato di essere l'informatore della Commissione. Orbene, da quel momento, qualsiasi conferma, da parte della Commissione, dell'identità del ricorrente come informatore è irrilevante nella presente causa. Il tribunale penale di Basilea ha infatti dichiarato che le confessioni iniziali del ricorrente erano valide e lo ha condannato in base ad esse.
A parte ciò, risulta chiaramente da detta sentenza che l'avvocato della Roche non aveva interpretato le dichiarazioni dello Schlieder nel senso che confermassero che i documenti della Roche, di cui la Commissione era entrata in possesso, provenivano dal ricorrente e solo su tale punto gli addebiti mossigli erano controversi.
punto 1
Il ricorrente sostiene che la Commissione ha trasgredito l'obbligo del segreto. In primo luogo, l'aver mostrato le note informative relative alla gestione ai direttori delle filiali belga e francese della Roche ha costituito di per sé una trasgressione, poiché ha consentito alla Roche d'inferire che, con ogni probabilità, il ricorrente era la fonte delle informazioni. In secondo luogo, i dipendenti della Commissione hanno ripetutamente fornito informazioni sui rapporti tra l'informatore e la Roche. Infine, il ricorrente è stato indicato per nome dal direttore generale della DG IV della Commissione, sig. Schlieder, in quanto informatore della convenuta.
Nella riunione dell'8 novembre 1974 tra l'avv. Alder e i dipendenti della convenuta, il primo ha avvertito i secondi che la Roche stava considerando la possibilità di un procedimento penale a carico del ricorrente. La convenuta non ha tuttavia fatto nulla per avvertire il ricorrente di tale eventualità, benché la questione fosse stata esaurientemente discussa in tale riunione, aggravando in tal modo il danno derivante dall'inosservanza dell'obbligo di segreto d'ufficio.
punto 2
La Commissione nega di aver trasgredito un presunto obbligo di segreto nei confronti del ricorrente. Il fatto che la Roche abbia potuto identificare la fonte dei documenti esaminando le copie che le erano state fornite dalla Commissione era del tutto imprevedibile per essa. Inoltre, le dichiarazioni dei suoi dipendenti non hanno rivelato nulla che la Roche e le autorità svizzere non sapessero già.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti › A — Sull'asserita inosservanza dell'obbligo del segreto nei confronti del ricorrente › b) Sulla questione se l'azione del ricorrente sia prescritta a norma dell'art. 43 del protocollo sulla statuto CEE della Corte
paragrafo 2
1.1. Dagli antefatti della causa risulta che fin dal gennaio del 1975, stando alle informazioni fornite dalle autorità svizzere, il ricorrente era pienamente consapevole della rivelazione alla Roche del contenuto dei documenti da parte della Commissione. Se ciò non bastasse, se il colloquio del febbraio 1975 fra lo Schlieder e il patrono della Roche, avv. Alder, dovesse avere rilevanza causale, cosa che la Commissione contesta, i difensori del ricorrente ne avrebbero avuto conoscenza al più tardi quando hanno ricevuto la sentenza del tribunale di Basilea, cioè il 1o luglio 1976, o poco dopo; non è affatto concepibile che gli avvocati non l'abbiano segnalato allora al ricorrente. Pertanto, gli atti che secondo il ricorrente costituirebbero inosservanza dell'obbligo del segreto d'ufficio incombente alla Commissione sono stati compiuti, ed erano noti al ricorrente e/o ai suoi legali, sostanzialmente più di cinque anni prima dell'inizio della presente causa.
Anche se la mancata conoscenza viene presa in considerazione ai fini dell'art. 43 del protocollo, occorre che la persona che la invoca contro la decorrenza del termine di prescrizione abbia spiegato grande diligenza per scoprire la verità. Orbene, nel presente caso, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver saputo, al pari di uno dei suoi avvocati, che un ufficiale della polizia svizzera aveva asserito che un dipendente della Commissione aveva identificato il ricorrente. Ciononostante, questi ha semplicemente preferito credere che questa asserzione fosse falsa e non effettuare ulteriori ricerche su questo punto per molti anni. In proposito, la Commissione nega di aver avuto conoscenza di una domanda del ricorrente volta ad ottenere la traduzione in inglese della sentenza del tribunale di Basilea del 1o luglio 1976.
Oltre a ciò, l'art. 43 del protocollo non stabilisce affatto che il ricorrente deve avere conoscenza dei fatti perché il termine di prescrizione cominci a decorrere. Perdipiù non si è avuta frode da parte della Commissione, né occultamento fraudolento degli atti di cui trattasi.
paragrafo 3
1.2. E infondato l'assunto del ricorrente secondo cui il termine contemplato dall'art. 43 del protocollo doveva cominciare a decorrere solo dal momento in cui essa avesse cessato di dargli dei « consigli ». La Commissione sostiene di non aver mai consigliato l'aw. Bollag sul diritto comunitario, né sul punto della misura in cui essa poteva essere venuta meno ad eventuali obblighi nei confronti del ricorrente.
paragrafo 4
1.3. Gli atti della Commissione criticati dal ricorrente erano fatti istantanei. Essa è disposta ad ammettere che questi atti, se erano illeciti nei confronti del ricorrente, hanno dato luogo ad un'azione a favore di questo solo nel momento in cui gli hanno causato un danno. Orbene, il ricorrente pretende che gli atti di cui trattasi gli hanno causato un danno in quanto hanno portato all'arresto, alla detenzione e al processo e, in seguito, ad altre perdite e danni. A prima vista, la data più recente in cui il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere è quindi quella della condanna del ricorrente, cioè il 1o luglio 1976. Il fatto che il danno abbia continuato ad aumentare, come sostiene il ricorrente, in seguito agli atti precedenti assertivamente illeciti della Commissione non può avere l'effetto di rinviare il dies a quo del termine di prescrizione. Altrimenti, il termine ricomincerebbe a decorrere ogni volta che il ricorrente ritenesse di aver subito un altro danno.
paragrafo 6
2.1. In primo luogo, egli sostiene che fino all'agosto del 1980 i suoi avvocati e lui stesso ignoravano i fatti rilevanti.
In proposito, non è vero che il suo ex patrono, aw. Bollag, abbia avuto conoscenza di questi fatti, e anche se così fosse, non avrebbe avuto buoni motivi per credervi, né per trarne conclusioni circa la responsabilità della Commissione.
A parte ciò, all'inizio dell'agosto del 1980, il suo patrono, aw. Diefenbacher, l'ha informato, dopo aver ottenuto i documenti giustificativi con considerevole ritardo, del fatto che, dall'esame del fascicolo del procedimento penale dinanzi al tribunale di Basilea risultava che alcuni dipendenti della Commissione avevano mostrato alla Roche copie di documenti che avevano ricevuto in via riservata dal ricorrente e, in secondo luogo, che lo Schlieder aveva fatto il nome del ricorrente come informatore della Commissione, e ciò in un colloquio telefonico con l'avvocato della Roche. Fino ad allora il ricorrente ignorava questa trasgressione dell'obbligo del segreto, poiché non aveva visto le copie delle testimonianze scritte di cui trattasi e la sua attenzione non era stata richiamata su tale punto. Anche se le avesse viste, non avrebbe potuto trarne alcuna conclusione, poiché non legge il tedesco e non aveva avuto modo di procurarsene la traduzione.
Perdipiù, la domanda formulata dal ricorrente circa la traduzione in inglese della sentenza del tribunale di Basilea 1o luglio 1976 non aveva ricevuto risposta da parte della Commissione. La Commissione sapeva che egli avrebbe immediatamente valutato la parte da essa avuta nel suo arresto, se gli fosse stata consegnata questa traduzione.
Del resto, anche se il ricorrente avesse creduto, o avesse dovuto credere, che il colloquio tra law. Alder e lo Schlieder aveva avuto luogo, ciò non l'avrebbe informato delle circostanze che rendevano la Commissione responsabile del suo arresto. La Commissione stessa ha infatti sottolineato che l'avvocato della Roche, basandosi sulla conversazione con lo Schlieder, non aveva interpretato le dichiarazioni di questi come una conferma che i documenti, entrati in possesso, provenivano dal ricorrente.
Infine, né il ricorrente né il suo avvocato di allora avevano creduto alle rivelazioni della polizia svizzera e dell'ufficiale di polizia, sig. Wick, circa le informazioni fornite dai dipendenti della Commissione ai rappresentanti della Roche. Dato il carattere riservato dei rapporti che il ricorrente credeva di aver stabilito con la Commissione, tale comportamento sarebbe stato impensabile per lui.
paragrafo 7
2.2. Il diritto comunitario e, in particolare, la misura in cui la Commissione poteva essere venuta meno agli obblighi che la Comunità europea aveva verso di lui, ha costituito uno dei punti sui quali la Commissione ha consigliato l'aw. Bollag e, per suo tramite, il ricorrente. Orbene, in mancanza di una consulenza indipendente e obiettiva, il termine contemplato dall'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte deve cominciare a decorrere solo dal momento in cui la Commissione ha cessato di fornire i suoi suggerimenti e/o quando il ricorrente stesso ha avuto effettivamente conoscenza dei fatti.
paragrafo 8
2.3. Secondo la giurisprudenza della Corte, il termine di prescrizione in fatto di responsabilità extracontrattuale non può cominciare a decorrere prima che sussistano tutti i presupposti dell'obbligo di risarcire il danno e, in particolare, prima che questo si sia concretato. Orbene, nel presente caso, il danno risarcibile causato al ricorrente è durato almeno fino alla sua uscita di prigione, in Italia, il 12 febbraio 1980.
punto 1
La Commissione sostiene che l'azione esperita dal ricorrente è in ogni caso prescritta a norma dell'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte.
punto 2
Il ricorrente contesta che l'azione sia prescritta a norma dell'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti › B — Sull'asserita trasgressione dell'obbligo di consigliare il ricorrente circa il diritto di rivolgersi alla commissione europea per i diritti dell'uomo
punto 1
Il ricorrente sostiene che la Commissione, assumendosi l'impegno, verso l'aprile del 1975, di consigliare l'aw. Bollag circa la preparazione della difesa del ricorrente, aveva un obbligo di diligenza nei confronti di questi, consistente nel consigliarlo in modo adeguato. Orbene, la Commissione è venuta meno a tale obbligo astenendosi dal-l'informare il ricorrente del diritto di rivolgersi alla commissione europea per i diritti dell'uomo, per il motivo che la procedura seguita in occasione dell'arresto, della detenzione e del processo costituiva trasgressione della convenzione europea sui diritti dell'uomo e, in particolare, degli aru. 6 e 10 della stessa.
punto 2
La Commissione contesta di essere stata vincolata da un obbligo di diligenza nei confronti del ricorrente, in forza del quale essa doveva consigliarlo circa il diritto di adire la commissione europea per i diritti dell'uomo. Essa ha pagato le spese per la difesa del ricorrente contro taluni addebiti mossigli dinanzi ai tribunali svizzeri e, salvo per un numero limitato di punti sui quali essa ha dato consigli agli avvocati svizzeri del ricorrente, ha pagato gli onorari di questi e si è rimessa ad essi per l'assistenza del ricorrente.
A parte ciò, nella controreplica, la Commissione sostiene che l'azione esperita dal ricorrente per la trasgressione di tale asserito obbligo è in ogni caso colpita anch'essa da prescrizione.
SENTENZA › In fatto › III — Mezzi e argomenti delle parti › C — Sul danno subito dal ricorrente
punto 1
Il ricorrente deduce che, a causa delle azioni e/o omissioni sopra menzionate della Commissione e/o dei suoi dipendenti, egli ha subito un danno che descrive nei termini seguenti:
i) La perdita di reputazione da lui subita in Italia in seguito all'arresto, alla detenzione ed al processo in Svizzera, l'ha privato del sostegno finanziario e commerciale che gli era già stato ufficialmente promesso e che gli aveva consentito di effettuare il primo investimento in un'impresa di allevamento. Nello stato attuale, l'azienda è invendibile. L'investimento non ha oggi alcun valore e il ricorrente ha perso 125000 sterline.
ii) Onde garantire la restituzione delle somme prestate dagli enti statali italiani incaricati della concessione di sovvenzioni per lo sviluppo dell'impresa di allevamento di maiali, il ricorrente ha dovuto contrarre una polizza di assicurazione per 6000 sterline, che egli ha del pari perso.
iii) Inoltre, per provvedere alla casa ed alla famiglia, il ricorrente ha preso a prestito 25000 sterline, di cui è tuttora debitore.
iv) Per essere consigliato e difeso, in occasione dei processi in Italia, il ricorrente si è valso di avvocati italiani, ai quali deve tuttora 6000 sterline per spese legali.
v) In seguito al dolore causatole dalla detenzione del marito e dall'esperienza estremamente penosa dell'interrogatorio che aveva subito, la moglie del ricorrente si è suicidata il 10 gennaio 1975, all'età di 32 anni. Poiché era lei che si occupava della casa e dei figli, il ricorrente ha dovuto allora assumere una donna di servizio, le cui prestazioni dal lunedì al venerdì, sono state retribuite con 125 sterline al mese dal 1o ottobre 1975 al 1o ottobre 1980.
vi) La perdita di reputazione dovuta principalmente all'arresto, alla detenzione ed al processo in Svizzera ha impedito al ricorrente, dal gennaio del 1976, di trovare qualsiasi impiego retribuito. Il ricorrente ha attualmente circa 60 anni e alla fine del servizio presso la Roche, nell'ottobre del 1973, percepiva una retribuzione annua di 27000 sterline.
vii) In seguito all'arresto, alla detenzione ed al processo in Svizzera, il ricorrente ha perso il diritto alla pensione che poteva far valere presso la Roche, suo ex datore di lavoro. A 65 anni, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla pensione di 12000 sterline l'anno.
viii) Come risarcimento delle sofferenze morali che egli ha sopportato a causa della detenzione in Svizzera, il ricorrente reclama la somma di 225000 sterline
ix) Da detrarre: la somma di 50 milioni di lire italiane, versate al ricorrente dalla Commissione il 29 maggio 1980.
punto 2
La Commissione ribatte che il risarcimento dei danni dev'essere in ogni caso limitato all'indennizzo del ricorrente per la detenzione iniziale in Svizzera. Ogni altro danno non è stato causato da inadempimento di un obbligo da parte della Commissione ed è troppo vago per dare luogo a riparazione.
In ogni caso, se il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni da parte della Commissione, questa chiede che il problema dell'entità del risarcimento sia affidato ad una sezione della Corte per valutazione approfondita in un secondo tempo.
punto 3
Per quanto riguarda quest'ultima proposta, il ricorrente chiede alla Corte di accoglierla.
SENTENZA › In fatto › IV — Riassunto dell'audizione: 31 gennaio/1o febbraio 1985
paragrafo 1
Quando è stato sentito, il ricorrente ha precisato in particolare che, con la lettera 25 febbraio 1973, egli aveva inteso imporre alla Commissione un obbligo di segreto non limitato nel tempo. È vero che egli in questa lettera aveva dichiarato che dopo aver lasciato la Roche sarebbe stato disposto a comparire dinanzi a « qualunque tribunale » per deporre sotto giuramento circa l'esattezza delle sue asserzioni. Ma egli non pensava che tale comparizione fosse necessaria e, anche supponendo che lo fosse, riteneva che la sua identità avrebbe potuto rimanere segreta. Nel colloquio con i sigg. Carisi e Rihoux a Bruxelles il 9 aprile 1973, egli aveva dichiarato di voler inviare i documenti alla Commissione solo per suo uso e perché essa potesse familiarizzarsi con le attività della Roche. Egli non ritiene di aver indicato espressamente che i documenti non dovevano esser mostrati a terzi poiché non immaginava affatto che la Commissione se ne sarebbe servita al difuori dell'istituzione e i dipendenti della Commissione non avevano mai indicato di volerli mostrare a chicchessia. Lo scopo era che la Commissione potesse prenderne conoscenza. Nel colloquio, il Carisi e il Rihoux avevano del resto promesso che il nome del ricorrente non sarebbe stato fatto, in quanto la Commissione aveva la possibilità di avviare le proprie indagini. Secondo il ricorrente, era facile prevedere che la Roche lo identificasse come informatore della Commissione grazie alle copie modificate da questa fornite alla Roche nell'ottobre del 1974. Ad esempio, non solo taluni di questi documenti recavano note scritte di pugno del ricorrente, ma la loro combinazione indicava chiaramente la fonte della fuga. Tuttavia, il ricorrente ammette che questo punto non era mai stato discusso con la Commissione. Dopo averle fornito i documenti, il ricorrente ha ritenuto che non vi fosse motivo per cercare di sapere quello che la Commissione intendeva fare. Egli non ha quindi chiesto di essere tenuto al corrente dell'avvio e dello svolgimento delle indagini sulla Roche. Tuttavia, sarebbe stato possibile alla Commissione informarlo poiché, fin dalla ricezione della lettera del ricorrente del febbraio 1973, essa era al corrente del suo progetto in Italia. Inoltre, nel colloquio dell'aprile del 1973, il ricorrente aveva precisato al Carisi che il progetto sarebbe stato realizzato a Latina. Nella stessa occasione, egli aveva parlato al Carisi dei suoi rapporti familiari e gli aveva detto, in particolare, che la moglie era svizzera e che i suoceri vivevano in Italia. Infine, in un colloquio telefonico con il Carisi all'inizio di novembre del 1973, egli aveva detto di avere l'intenzione di trascorrere cinque mesi presso i suoceri prima di proseguire per Latina e aveva indicato il loro numero di telefono. Dopo essere stato arrestato in Svizzera, egli riusciva, mediante una lettera anonima, ad informare la Commissione della cosa. Egli sperava che la Commissione lo aiutasse ad uscire dal « ginepraio » in cui si trovava. Nell'interrogatorio da parte della polizia svizzera, il ricorrente ammetteva in generale di aver fornito alla Commissione informazioni sulla Roche. In tale occasione l'ufficiale di polizia, sig. Wick, lo interrogava servendosi di documenti che egli aveva indicato essere quelli che gli incaricati della Commissione avevano mostrato ai direttori delle filiali della Roche di Parigi e di Bruxelles. Tuttavia, il ricorrente credeva, a quell'epoca, che si trattasse solo di una trappola per ottenere la sua confessione. Egli non poteva credere che la Commissione, che gli era « amica », avesse fornito queste informazioni alla Roche. Il ricorrente aveva affidato la sua difesa all'avv. Bollag. Quando il collega di questo, avv. Portmann, aveva informato il ricorrente in seguito che il Wick gli aveva dichiarato che qualcuno della Commissione aveva fatto il suo nome come informatore, né il ricorrente né l'avv. Portmann stesso vi avevano creduto. Fin dall'inizio, l'avv. Bollag gli aveva del resto confidato che a suo parere egli sarebbe stato in ogni caso condannato dal tribunale penale di Basilea. Di conseguenza, dopoché questa previsione si era rivelata esatta, l'avv. Bollag l'aveva semplicemente informato dell'esito della causa e gli aveva chiesto il consenso per interporre appello. I particolari di questa sentenza non sono stati quindi affatto discussi e solo nel 1980, dopo aver cambiato avvocato, il ricorrente ne ebbe conoscenza. La copia della sentenza non gli era infatti pervenuta prima del 1982. Per quanto riguarda la sentenza della Corte d'appello in data 27 settembre 1977, il ricorrente — per quanto ricorda — non ne ha del pari ricevuto copia. In ogni modo, egli aveva informato il suo avvocato e la Commissione che era perfettamente inutile inviargli documenti scritti in tedesco, che egli non capisce. Non si ricorda di aver ricevuto la lettera 6 gennaio 1978, con la quale la Commissione gli inviava la traduzione inglese della sentenza della Corte d'appello, benché ammetta di aver dovuto dire ai suoi avvocati di allora che aveva ricevuto la traduzione, poiché questi hanno ammesso che così era ed essi non l'avevano inventato. Egli non ha mai cercato di appurare, dopo la liberazione in Svizzera, come la polizia svizzera fosse entrata in possesso dei documenti. Infine, il ricorrente ammette che la Commissione non ha mai ammesso di essere responsabile del suo arresto.
paragrafo 2
Il testimone, avv. Portmann, legale svizzero, ha precisato che la difesa del ricorrente era stata assunta a sua domanda all'inizio del 1975. Dapprima, gli avvocati del ricorrente avevano ricevuto istruzioni solo da lui stesso. In seguito, quando egli era stato rimesso in libertà contro cauzione, gli avvocati avevano ricevuto informazioni dalla Commissione, ma non si trattava di precise istruzioni. Durante il periodo di detenzione del ricorrente in Svizzera, ai suoi difensori non era stato possibile consultare il fascicolo del procuratore. Infine, la questione se il ricorrente avesse fornito informazioni alla Commissione verbalmente o per iscritto non era essenziale per la sua difesa. Il modo d'informazione non avrebbe cambiato nulla, dato che il ricorrente non aveva negato di avere informato la Commissione degli atti illeciti della Roche. Era abitudine dello studio dell'avv. Bollag di inviare le sentenze ai clienti non appena ricevute. Senza dubbio si è proceduto nello stesso modo nella causa di cui trattasi. Law. Portmann sapeva che il ricorrente non parlava tedesco, ma non ha mai fatto tradurre in inglese le sentenze che lo riguardavano.
paragrafo 3
Il sig. Schlieder, ex capo della direzione generale « Concorrenza » (DG IV) della Commissione, ha precisato in particolare che la Commissione, fin dal ricevimento della lettera del ricorrente in data 25 febbraio 1973, si era resa conto di trovarsi dinanzi a un caso molto complesso. Di conseguenza, aveva deciso di istruire la pratica con la massima precauzione. Era tuttavia evidente per la Commissione che le indagini nei confronti della Roche potevano iniziare in ogni caso solo dopo che il ricorrente l'avesse lasciata. La necessità di tutelarlo dopo le dimissioni non era stata tuttavia discussa, poiché nessuno pensava realmente alla possibilità di un procedimento penale a suo carico. Lo Schlieder non aveva dato istruzioni circa l'uso dei documenti trasmessi dal ricorrente alla Commissione e, in effetti, non sapeva, a quell'epoca, che essi fossero stati resi alla Roche. Dopo le visite presso le filiali della Roche, nell'ottobre del 1974, gli avvocati di essa cercarono di giungere ad una soluzione amichevole. Vi era anche la minaccia che a carico dei dipendenti della Commissione fossero promosse delle azioni penali. In tale contesto si inserisce la visita dell'aw. Alder, legale svizzero della Roche, dell'8 novembre 1974, nella quale questi chiedeva di conoscere l'identità dell'informatore, onde evitare di promuovere un'azione penale a suo carico. Poiché nessuno presso la Commissione credeva alla possibilità di un'azione del genere, le minacce dell'aw. Alder sono state considerate semplicemente come un tranello per ottenere il nome dell'informatore. Per tale motivo la Commissione non ha ritenuto utile informarne il ricorrente. Del resto, da una lettera del ricorrente risultava che egli aveva lasciato la Roche e quindi la Svizzera, per stabilirsi in Italia. La Commissione, dopo aver ricevuto, alla fine di gennaio del 1975, una lettera anonima che l'informava dell'arresto del ricorrente, decideva immediatamente di chiedere al rappresentante delle Comunità in Svizzera, sig. Kohlhase, d'informarsi della cosa. Era chiaro che la Commissione doveva ufficialmente solidarizzare con il ricorrente e aiutarlo. Di conseguenza, il commissario Borschette e lo Schlieder decidevano che la Commissione doveva intervenire presso le autorità svizzere a favore del ricorrente. La Commissione chiedeva poi uno studio sul diritto svizzero, dal quale emergeva con grande sorpresa della Commissione, in particolare del suo ufficio legale, che un'azione penale a carico del ricorrente era del tutto possibile. Infine, la Commissione decideva di provvedere alle spese per la difesa del ricorrente, la quale veniva affidata agli avvocati svizzeri di questi sotto il controllo dell'ufficio legale della Commissione. Lo Schlieder non ricorda di avere avuto un colloquio telefonico con l'aw. Alder all'inizio di febbraio del 1975.
paragrafo 4
Il sig. Rihoux, dipendente della Commissione, ha dichiarato in particolare di aver inteso la lettera 25 febbraio 1973 del ricorrente nel senso che, dopo che questi avesse lasciato la Roche, la Commissione avrebbe avuto libertà di azione. A parte ciò, egli non aveva ricevuto alcuna istruzione circa il modo di trattare le informazioni ottenute dal ricorrente. Nel colloquio del 9 aprile 1973 con questi, la questione della « riservatezza » non era stata sollevata, e nemmeno quella dei suoi rapporti familiari e il ricorrente non aveva precisato il proprio indirizzo futuro. Non si era nemmeno discusso della lettera del ricorrente. Nell'ottobre del 1974, il Rihoux e due suoi colleghi, fra cui il sig. Pappalardo, si recavano presso la filiale della Roche di Parigi. Essi cercavano in tutti i modi, ma invano, di ottenere copie dei documenti forniti alla Commissione dal ricorrente. A tal scopo, essi leggevano al personale della filiale alcuni passi delle « Management Information », senza tuttavia mostrarle loro. Ripartivano senza avere ottenuto ciò che volevano. Sorgeva quindi la questione se bisognasse porre termine alle indagini, e ciò malgrado prove schiaccianti in possesso della Commissione, oppure proseguirle. Occorreva valutare accuratamente gli interessi in gioco, cioè, da un lato, l'interesse pubblico, il quale esigeva che si provvedesse all'applicazione del trattato e, dall'altro, l'interesse individuale, il quale richiedeva che l'identità dell'informatore non fosse rivelata. Contro l'uso dei documenti militavano in particolare il modo in cui erano state trasmesse le indicazioni in essi contenute. Quando si è deciso di usarli, ci si è quindi limitati ai documenti che erano sufficientemente convincenti per il proseguimento delle indagini e di natura anonima, come le circolari, le quali erano state distribuite necessariamente in numerose copie. In proposito, il Rihoux ha precisato che il ricorrente non aveva mai vietato alla Commissione di trattare i documenti in modo non riservato. Copie modificate di essi venivano quindi preparate e che risultava poi necessario restituire alla Roche in occasione della visita alle filiali, in data 29 ottobre 1974, per ottenere da esse l'attestazione della loro autenticità. L'8 novembre 1974, il Rihoux partecipava al colloquio che aveva luogo tra l'avv. Alder e i sigg. Pappalardo e Carisi. In questo colloquio, del quale lo Schlieder era stato informato, l'avv. Alder cercava di premere sulla Commissione affinché rinunziasse alla indagini contro la Roche e le fornisse il nome dell'informatore. L'avv. Alder minacciava anche i funzionari della Commissione di azioni penali e di un'azione ai sensi dell'art. 273 del codice penale svizzero contro « un informatore ignoto », se la Commissione non forniva le informazioni richieste. A quell'epoca, nessuno pensò di informare il ricorrente di queste minacce. Dal 9 aprile 1973, infatti, la Commissione non aveva più alcun contatto con il ricorrente, il quale era sparito senza informare la Commissione del suo indirizzo. Essa non aveva inoltre alcun motivo di credere che il ricorrente sarebbe tornato in Svizzera. Nella lettera del 21 luglio 1973 il ricorrente aveva precisato che dopo il 31 ottobre dello stesso anno egli intendeva lasciare la Roche. Infine, da parte della Commissione, si poteva ritenere che le minacce dell'avv. Alder fossero solo un « bluff ». Non si è mai creduto che la Roche promuovesse pubblicamente un'azione a carico dell'informatore per divulgazione dei propri atti illeciti.
paragrafo 5
Il sig. Pappalardo, dipendente della Commissione addetto alla DG IV dal settembre del 1973, ha confermato in sostanza le dichiarazioni del Rihoux. Egli ha aggiunto che restituendo al personale della Roche i documenti, gli incaricati della Commissione avevano agito nella persuasione che il ricorrente non aveva alcun motivo particolare di nascondere la propria identità dopo aver lasciato la Roche, il che, secondo il Pappalardo, risultava dalla lettera del ricorrente in data 25 febbraio 1973. Cionondimeno, gli incaricati hanno cercato di evitare che il ricorrente fosse identificato. Nella visita alla Commissione, in data 8 novembre 1974, l'avv. Alder spiegava il contenuto dell'art. 273 del codice penale svizzero. La spiegazione tuttavia era superficiale e sembrava inverosimile al Pappalardo ed ai suoi colleghi che una persona potesse essere punita penalmente in Svizzera per aver fornito informazioni atte ad accertare un illecito. Le minacce dell'avv. Aider non sembravano quindi implicare rischi per il ricorrente, il quale aveva dichiarato nella lettera che avrebbe lasciato la Roche nell'autunno del 1973 per recarsi in Italia, vicino a Roma. All'inizio di aprile del 1975, dopo esser stato liberato, il ricorrente aveva avuto un colloquio con i sigg. Pappalardo, Rihoux e Carisi, nel quale questi cercavano di comprendere come il ricorrente avesse potuto essere identificato. Il Pappalardo indicava espressamente, in tale occasione, che in occasione della visita alle filiali della Roche, nel mese di ottobre del 1974, le copie dei documenti erano state rese al personale della Roche.
paragrafo 6
Il sig. Kohlhase, ex direttore della rappresentanza della Commissione a Ginevra, ha dichiarato di esser stato chiamato a Bruxelles il 27 gennaio 1975 su richiesta dello Schlieder. Questi gli comunicava che la Commissione aveva ricevuto una lettera anonima la quale annunciava l'arresto del ricorrente e chiedeva al Kohlhase di prendere contatto con l'avv. Alder per ottenere conferma di tale informazione. Il giorno seguente, il Kohlhase incontrava quindi l'aw. Alder e gli chiedeva direttamente se fosse vero che il ricorrente si trovava in prigione, cosa che l'aw. Alder confermava immediatamente.
paragrafo 7
Infine, il sig. Mensching, assistente dello Schlieder dall'agosto del 1975, ha dichiarato che l'intenzione della Commissione era, a quell'epoca, di assistere il ricorrente, nei limiti del possibile. Con l'avv. Portmann, la Commissione aveva in particolare discusso della misura in cui l'accordo di libero scambio potesse essere invocato con profitto dinanzi ai giudici svizzeri. Il Mensching crede di ricordarsi che la Commissione aveva inviato al ricorrente una traduzione della sentenza della Corte d'appello di Basilea.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 21 maggio 1985, il ricorrente, rappresentato dal sig. D. Vaughan, e la Commissione, rappresentata dal sig. J. Lever, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
In tale occasione, il ricorrente ha precisato che la Commissione aveva trasgredito l'obbligo del segreto nei suoi confronti, in particolare tre volte. In primo luogo, la consegna delle copie dei documenti ai dipendenti della Roche nell'ottobre del 1974 aveva consentito alla Roche di dedurne che il ricorrente era con ogni probabilità l'informatore della Commissione. In secondo luogo, questa non aveva avvertito il ricorrente dei rischi che correva inevitabilmente se tornava in Svizzera, benché fosse suo dovere avvisarlo, sia dopo la consegna dei documenti ai dipendenti della Roche, sia, in ogni caso, dopo la prima visita dell'avv. Alder alla Commissione nel novembre del 1974, la quale aveva consentito alla Commissione di valutare pienamente l'entità di questo rischio. L'avv. Alder aveva infatti precisato ai dipendenti della Commissione che la Roche considerava la possibilità di procedere penalmente contro l'informatore e l'avvocato aveva persino spiegato il contenuto della norma afferente del codice penale svizzero. Infine, in terzo luogo, il ricorrente era stato designato per nome dallo Schlieder nel febbraio del 1975 come l'informatore della Commissione.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le due conclusioni all'udienza dell'11 luglio 1985.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 luglio 1983, il sig. Stanley George Adams ha proposto, a norma degli artt. 178 e 215, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso mirante ad ottenere, dalla Commissione delle Comunità europee, il risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa di azioni od omissioni inficiate d'illegittimità, commesse dalla Commissione o dai suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e che hanno provocato in particolare l'arresto, la detenzione e la condanna del ricorrente in Svizzera.
punto 2
Le azioni od omissioni, che il ricorrente sostiene aver dato origine al danno lamentato, sono più precisamente le seguenti:
la ripetuta rivelazione, in spregio all'obbligo del segreto, di informazioni e di documenti che hanno consentito di identificare il ricorrente come la fonte delle informazioni che hanno fatto sì che la Commissione infliggesse un'ammenda all'ex datore di lavoro del ricorrente, la società svizzera Hoffmann-La Roche, per talune pratiche anticoncorrenziali;
il non avere informato il ricorrente della possibilità di adire la Commissione europea per i diritti dell'uomo a proposito del procedimento penale instaurato a suo carico dalle autorità svizzere a causa della sua attività d'informatore della Commissione.
Nella replica, il ricorrente ha fatto inoltre carico alla Commissione di non averlo avvertito dei rischi che avrebbe corso se fosse tornato in Svizzera.
punto 3
Col consenso delle parti, la Corte ha deciso di limitare il procedimento, in un primo tempo, ai problemi della responsabilità e dell'eventuale prescrizione dell'azione del ricorrente.
SENTENZA › In diritto › Gli antefatti della lite
punto 4
II ricorrente, che era a quell'epoca dipendente della società svizzera Hoffmann-La Roche & Co. AG (in prosieguo: «Roche»), con sede in Basilea, il 25 febbraio 1973 inviava una lettera al membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, denunciando varie pratiche anticoncorrenziali della Roche. In questa lettera, sulla quale era apposta la dicitura « personale e riservata », il ricorrente precisava di essere ancora alle dipendenze della Roche, ma di avere l'intenzione di lasciare tale ditta verso il mese di luglio dello stesso anno e di mettersi in proprio nel settore della carne in Italia, presso Roma. Il ricorrente concludeva la lettera dichiarando :
« Le chiedo di far sì che il mio nome non sia menzionato nel contesto di questa pratica. Tuttavia, rimango a sua completa disposizione per fornirle altre informazioni, nonché documenti relativi ad ogni punto sollevato nella presente lettera. Inoltre, sono disposto a discutere ogni punto con i suoi collaboratori o con lei stessa in ogni momento e, se necessario, sono disposto a venire in aereo nel Belgio o a Roma a tal fine. Inoltre, dopoché avrò lasciato la Roche, verso il mese di luglio del 1973, sarò disposto anche a comparire dinanzi a qualunque tribunale per deporre sotto giuramento circa l'esattezza delle mie affermazioni. Spero che mi comunichi presto in qual senso posso esserle ancora utile (...) ».
punto 5
In seguito alla risposta in data 26 marzo 1973 del sig. Schlieder, che era a quell'epoca capo della direzione generale « Concorrenza » (DG IV) della Commissione, il 9 aprile 1973, il ricorrente aveva un colloquio con due funzionari della Commissione, i sigg. Carisi e Rihoux, in Bruxelles. In tale colloquio, il ricorrente forniva alla Commissione talune informazioni supplementari sull'attività della Roche. Inoltre, nell'aprile e nel luglio del 1973, il ricorrente inviava alla Commissione fotocopie di un gran numero di documenti (« Management Information ») nonché una lettera inviata ai direttori della Roche dal presidente della stessa.
punto 6
Con lettera 21 luglio 1973, il ricorrente segnalava alla Commissione che sarebbe rimasto presso la Roche sino alla fine di ottobre del 1973. Il ricorrente lasciava effettivamente la Roche il 31 ottobre 1973 e, il 1o aprile 1974, si stabiliva con la moglie ed i figli in Italia.
punto 7
Successivamente, la Commissione avviava indagini sull'attività della Roche nei settori che il ricorrente le aveva descritti. Nel corso di tali indagini, alcuni funzionari della Commissione, fra cui i sigg. Rihoux e Pappalardo, in data 22 e 29 ottobre 1974 si recavano negli uffici delle filiali della Roche di Parigi e di Bruxelles e cercavano di ottenere copte dei documenti forniti alla Commissione dal ricorrente. Poiché i rappresentanti della Roche negavano di avere avuto conoscenza di questi documenti, gli incaricati della Commissione consegnavano alla fine copie modificate delle « Management Information » e della lettera del presidente al direttore della Roche, dopo aver nascosto talune indicazioni o note manoscritte che a loro parere potevano indicare specificamente la fonte dei documenti. In cambio, gli emissari della Commissione ricevevano la conferma dell'autenticità dei documenti.
punto 8
Il 9 giugno 1976, la Commissione adottava la decisione 76/642, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 86 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU L 223, pag. 27), accettando che la Roche aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato delle vitamine all'ingrosso ed infliggendo a detta società un'ammenda di 300000 unità di conto. La decisione veniva confermata per l'essenziale dalla sentenza della Corte 13 febbraio 1979 (causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Race. pag. 461).
punto 9
Nel frattempo, l'8 novembre 1974, l'avv. Alder, che agiva per conto della Roche, si recava presso la Commissione per sapere come questa fosse entrata in possesso dei documenti. L'avv. Alder faceva presente che se la Commissione avesse fornito informazioni circa l'identità dell'informatore, la Roche sarebbe stata disposta a fornire i dati necessari per le indagini della Commissione e, inoltre, non avrebbe avviato alcuna azione penale a carico dell'informatore, cosa che essa avrebbe altrimenti fatto ai sensi dell'art. 273 del codice penale svizzero, relativo allo spionaggio economico mediante divulgazione di informazioni commerciali. Secondo la Commissione, i funzionari che avevano preso parte al colloquio avevano alla fine « accettato di prendere in considerazione di dire se la persona che aveva fornito i documenti fosse un impiegato della Roche ». Tuttavia lo Schlieder, avendo avuto conoscenza della proposta dell'avv. Alder, dichiarava che in nessun caso la Commissione avrebbe modificato la prassi generale consistente nel non divulgare l'identità dei propri informatori. Di conseguenza, il 6 dicembre 1974 l'avv. Alder veniva informato che la Commissione non intendeva discutere l'origine dei documenti in suo possesso.
punto 10
Con lettera 18 dicembre 1974, inviata al Pubblico Ministero di Berna, l'aw. Alder sporgeva denunzia contro ignoti per spionaggio economico ai sensi del sopramenzionato art. 273 del codice penale svizzero. Basandosi in particolare sulle copie dei documenti consegnati dai funzionari della Commissione ai dipendenti della Roche nell'ottobre del 1974, l'aw. Alder giungeva alla conclusione che il ricorrente era il principale sospetto.
punto 11
Il 31 dicembre 1974, il ricorrente, che veniva dall'Italia con la famiglia, veniva arrestato dalle autorità svizzere, mentre attraversava il confine. Dal verbale steso dalla polizia risulta che nel corso degli interrogatori, che si erano svolti il 31 dicembre 1974 e il 1o gennaio 1975, il ricorrente ammetteva di essere l'informatore della Commissione e che era « perfettamente possibile » che egli avesse fornito alla Commissione i documenti. Il 1o gennaio, il ricorrente veniva imputato di spionaggio economico ai sensi dell'art. 273 del codice penale svizzero. Negli interrogatori seguenti, il ricorrente sosteneva di aver fornito alla Commissione solo informazioni orali e che i verbali del 31 dicembre 1974 e del 1o gennaio 1975 non riferivano correttamente le sue dichiarazioni.
punto 12
Durante la detenzione, il ricorrente veniva messo in isolamento e non era autorizzato a comunicare con la famiglia. Il 10 gennaio 1975, la moglie, che era stata a sua volta interrogata dalla polizia svizzera, si suicidava. Il 25 gennaio, un dipendente della Commissione riceveva una lettera anonima che lo informava dell'arresto del ricorrente e chiedeva che la Commissione intervenisse a suo favore.
punto 13
All'inizio di febbraio del 1975, l'aw. Alder e lo Schlieder avevano un colloquio telefonico nel quale il secondo avrebbe confermato che l'informatore della Commissione era il ricorrente. È tuttavia contestato che lo Schlieder abbia confermato l'identità del ricorrente come fornitore dei documenti. In ogni caso, il 14 febbraio 1975, un ufficiale di polizia avvertiva l'aw. Portmann, collaboratore dell'aw. Boilag, legale svizzero del ricorrente, che un funzionario della Commissione aveva designato il ricorrente come fornitore dei documenti ed informatore della Commissione. L'aw. Portmann ne informava immediatamente il ricorrente.
punto 14
Il 21 marzo 1975, il ricorrente veniva messo in libertà provvisoria, contro cauzione di 25000 franchi svizzeri, somma che veniva rimborsata al ricorrente dalla Commissione, la quale pagava inoltre gli onorari dei suoi avvocati relativi al processo penale.
punto 15
II 1o luglio 1976, il tribunale penale di Basilea dichiarava il ricorrente colpevole di trasgressione, fra l'altro, dell'art. 273 del codice penale svizzero e lo condannava in contumacia a un anno di reclusione con la condizionale. Dalla sentenza, stesa in tedesco, si desume che, in occasione delle visite presso le filiali della Roche nell'ottobre del 1974, degli incaricati della Commissione avevano consegnato ai dipendenti della società delle fotocopie dei documenti forniti dal ricorrente alla Commissione. Inoltre, la sentenza ricorda che il ricorrente ha ammesso di aver comunicato verbalmente ai dipendenti della Commissione dei comportamenti della Roche che costituivano, a suo parere, manovre anticoncorrenziali. Infine, la sentenza dichiara che il fatto che il ricorrente fosse l'informatore della Commissione risultava del pari dal colloquio telefonico tra lo Schlieder e l'avv. Alder.
punto 16
II 27 settembre 1977, la Corte d'appello del cantone della città di Basilea respingeva l'appello del ricorrente. La sentenza dichiara in particolare che, in occasione della visita presso la filiale francese della Roche, gli incaricati della Commissione avevano mostrato i documenti di cui trattasi al direttore della filiale, che ne aveva fatto delle copie. Il 6 gennaio 1978 la Commissione inviava al ricorrente una lettera contenente la traduzione in inglese dì questa sentenza.
punto 17
I ricorsi proposti in seguito dal ricorrente al tribunale federale svizzero nonché la domanda di revisione della sentenza venivano respinti.
punto 18
Nel febbraio del 1979, il ricorrente revocava il mandato all'avv. Bollag per darlo all'avv. Diefenbacher, del foro di Berna. Con lettera 18 agosto 1980, questi segnalava alla Commissione di essere entrato in possesso « di una prova che dimostrava in modo singolare la responsabilità diretta della Commissione per la deplorevole situazione del sig. Adams ».
punto 19
Infine, il 28 maggio 1982, il ricorrente agiva contro la Svizzera dinanzi alla commissione europea per i diritti dell'uomo, sostenendo che il processo penale promosso a suo carico dalle autorità svizzere era stato condotto in spregio agli artt. 6 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950. Con atto 9 maggio 1983, la commissione europea per i diritti dell'uomo dichiarava irricevibile la domanda in quanto presentata oltre il termine.
SENTENZA › In diritto › L'audizione dinanzi alla Corte
punto 20
La Corte (seconda sezione) ha proceduto all'audizione del ricorrente, del suo ex difensore, aw. Portmann, e di vari dipendenti ed ex dipendenti della Commissione.
punto 21
II ricorrente ha dichiarato in particolare, in tale occasione, che con la lettera 25 febbraio 1973 egli aveva inteso imporre alla Commissione un obbligo di segreto non limitato nel tempo. Benché avesse dichiarato in questa lettera che dopo aver lasciato la Roche sarebbe stato disposto a comparire dinanzi a qualunque tribunale, egli non pensava che tale comparizione sarebbe stata necessaria e, anche supponendo che lo fosse, riteneva che la sua identità potesse rimanere segreta. Inoltre i sigg. Carisi e Rihoux avrebbero promesso che il nome del ricorrente non sarebbe stato fatto nel corso delle indagini. Il ricorrente non pensa di avere indicato espressamente ai funzionari della Commissione che i documenti a questa inviati non dovevano essere mostrati a terzi, né che il loro complesso poteva rivelare alla Roche la divisione dalla quale provenivano, poiché non immaginava affatto che la Commissione se ne sarebbe servita all'esterno. Egli non aveva nemmeno chiesto di essere tenuto al corrente dello svolgimento delle indagini a carico della Roche, ma sarebbe stato possibile alla Commissione tenerlo informato, poiché la lettera 25 febbraio 1973 l'aveva già informata del progetto di stabilirsi in Italia e nel colloquio col Carisi e col Rihoux nell'aprile del 1973, egli aveva precisato che questo progetto sarebbe stato realizzato nella piccola città di Latina.
punto 22
Lo Schlieder ha precisato in particolare che era evidente per la Commissione che le indagini da avviare nei confronti della Roche dovevano avere inizio in ogni caso solo dopo che il ricorrente avesse lasciato tale ditta. La necessità di tutelarlo dopo che si fosse licenziato non era stata discussa, poiché nessuno aveva pensato effettivamente alla possibilità di un'azione penale a suo carico. Lo Schlieder non aveva dato istruzioni per l'uso dei documenti forniti dal ricorrente alla Commissione. Nemmeno in occasione della visita dell'avv. Alder, in data 8 novembre 1974, qualcuno della Commissione aveva creduto possibile un'azione penale a carico del ricorrente. Le minacce dell'avv. Alder erano quindi state semplicemente considerate come un tranello per ottenere il nome dell'informatore. Per tale motivo la Commissione non aveva ritenuto utile informare il ricorrente. Del resto, da una lettera del ricorrente risulta che questi aveva lasciato la Roche e quindi la Svizzera per stabilirsi in Italia. Infine, lo Schlieder non ricorda di avere avuto un colloquio telefonico con l'avv. Alder all'inizio di febbraio del 1975, ma dopo il ricevimento della lettera anonima che l'informava dell'arresto del ricorrente, era chiaro che la Commissione doveva solidarizzare ufficialmente con lui e aiutarlo.
punto 23
Il Rihoux ha dichiarato in particolare di aver inteso la lettera del ricorrente in data 25 febbraio 1973 nel senso che dopo le dimissioni dalla Roche, la Commissione avrebbe avuto libertà d'azione. A parte ciò, egli non aveva ricevuto alcuna istruzione dai superiori circa il modo di trattare le informazioni ottenute dal ricorrente. Nel colloquio del 9 aprile 1973, la questione del carattere riservato delle informazioni non era stata sollevata col ricorrente il quale non aveva precisato il proprio futuro indirizzo. Nell'ottobre del 1974, il Rihoux e due suoi colleghi, fra cui il Pappalardo, si erano recati presso la filiale della Roche di Parigi e avevano cercato in tutti i modi, ma invano, di ottenere copie dei documenti forniti dal ricorrente. A tal fine, essi avevano letto al personale della Roche dei brani dei documenti, senza tuttavia mostrarli loro. Sorgeva quindi la questione se si dovesse porre termine alle indagini malgrado le prove schiaccianti in possesso della Commissione. Occorreva quindi valutare attentamente gli interessi contrapposti, cioè l'interesse pubblico, che imponeva di provvedere all'applicazione del trattato, e l'interesse individuale, il quale esigeva che l'identità dell'informatore non fosse rivelata. Contro l'uso dei documenti militavano in particolare il modo in cui erano stati forniti e le indicazioni ivi contenute. Si era quindi deciso di usare, e di consegnare alla Roche, fotocopie modificate dei documenti che erano anonimi e al tempo stesso sufficientemente convincenti per la prosecuzione delle indagini. Il Rihoux ha dichiarato che nessuno della Commissione aveva pensato d'informare il ricorrente delle minacce formulate dall'avv. Alder nella visita alla Commissione dell'8 novembre 1974. Il ricorrente era infatti sparito senza informare la Commissione del suo indirizzo e non vi era alcun motivo di ritenere che sarebbe ritornato in Svizzera. Infine, negli uffici della Commissione si era convinti che le minacce dell'aw. Alder fossero solo un « bluff ».
punto 24
Il Pappalardo, addetto alla DG IV dal settembre del 1973, ha aggiunto alle dichiarazioni del Rihoux che nella visita alla Commissione dell'8 novembre 1974, l'avv. Alder aveva illustrato il contenuto dell'art. 273 del codice penale svizzero.
punto 25
L'avv. Portmann ha dichiarato che la difesa del ricorrente era stata assunta su domanda di questi all'inizio del 1975. In un primo tempo, gli avvocati del ricorrente avevano ricevuto istruzioni solo da questi. In seguito, essi avevano ricevuto informazioni dalla Commissione, ma non precise istruzioni.
SENTENZA › In diritto › L'eccezione di prescrizione
punto 26
La Commissione ha eccepito la prescrizione dell'azione a norma dell'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte.
punto 27
Dato che il ricorso è basato su vari eventi prodottosi in epoche diverse e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in momenti diversi, non è possibile pronunziarsi sull'eccezione di prescrizione prima di avere accertato quale o quali di detti eventi, se ve ne sono, possano dar luogo a responsabilità extracontrattuale della Commissione. Solo dopo avere risolto tale questione sarà possibile determinare se la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello statuto sussista. Si deve quindi procedere, in primo luogo, all'esame dei mezzi relativi alla responsabilità.
SENTENZA › In diritto › Sulla responsabilità › a) Sulla trasgressione dell'obbligo del segreto e del dovere di avvertire il ricorrente
punto 28
Il ricorrente sostiene che i suoi rapporti con la Commissione erano in realtà di natura riservata, come emergerebbe chiaramente dalla sua prima lettera alla Commissione in data 25 febbraio 1973 e dai colloqui che egli aveva avuto con alcuni funzionari della Commissione durante la riunione del 9 aprile 1973. A parte ciò, l'obbligo di riservatezza deriverebbe sia dai principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sia dagli obblighi imposti alla Commissione dall'art. 214 del trattato e dall'art. 20 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 1962, pag. 204).
punto 29
Più in particolare, il ricorrente deduce che la dichiarazione, contenuta nella lettera 25 febbraio 1973, di essere pronto a confermare sotto giuramento dinanzi alla Corte l'esattezza delle sue asserzioni, significava che la sua identità doveva essere rivelata solo da lui stesso, una volta che la Commissione avesse terminato le indagini e la Corte fosse stata adita. Il ricorrente non avrebbe mai indicato alla Commissione che egli rinunciava all'obbligo del segreto nei suoi confronti dopo le dimissioni della Roche. Infine, il comportamento della Commissione mostrerebbe che essa si è considerata vincolata da detto obbligo. La Commissione si sarebbe infatti più volte astenuta deliberatamente dal fare il nome dell'informatore — e ciò sino all'inizio del 1975, quando il suo nome è stato rivelato dallo Schlieder — senza distinguere i periodi successivi da quelli precedenti al momento in cui il ricorrente ha lasciato la Roche.
punto 30
La Commissione, benché fosse quindi tenuta al segreto nei confronti del ricorrente, secondo questi, ha trasgredito tale obbligo e ciò in particolare in tre occasioni. In primo luogo, la consegna delle copie dei documenti ai dipendenti della Roche nell'ottobre del 1974 avrebbe consentito alla Roche d'inferirne che il ricorrente era con ogni probabilità la fonte delle informazioni. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe avvertito il ricorrente dei rischi che egli correva inevitabilmente se ritornava in Svizzera. Secondo il ricorrente, la Commissione aveva l'obbligo di avvertirlo, vuoi dopo la consegna dei documenti ai dipendenti della Roche, vuoi e comunque, dopo aver ricevuto la prima visita dell'avv. Alder nel novembre del 1974, che avrebbe consentito alla Commissione di valutare pienamente l'entità di tale rischio. In proposito, il ricorrente ricorda che l'avv. Alder aveva precisato ai dipendenti della Commissione che la Roche stava considerando la possibilità di un procedimento penale a carico dell'informatore ed aveva persino esposto il contenuto della afferente norma del codice penale svizzero. Infine, in terzo luogo, il ricorrente sarebbe stato designato per nome dallo Schlieder nel febbraio del 1975 come informatore della Commissione.
punto 31
La Commissione contesta di essere stata tenuta, nei confronti del ricorrente, a conservare il segreto dopo che egli aveva lasciato il posto presso la Roche. In proposito, essa si basa in particolare sulla dichiarazione espressa del ricorrente, contenuta nella lettera 25 febbraio 1973, secondo la quale, dopo aver lasciato la Roche, egli era pronto a comparire dinanzi a qualunque tribunale, cioè non solo dinanzi alla Corte di giustizia, per confermare sotto giuramento le proprie dichiarazioni. A parte ciò, il comportamento del ricorrente, dopo aver lasciato la Roche, avrebbe dato alla Commissione buoni motivi per credere che gli era indifferente l'essere identificato come informatore, in quanto il ricorrente non aveva nemmeno informato, la Commissione del suo nuovo indirizzo. Il fatto che la Commissione abbia rifiutato più volte di indicare l'identità dell'informatore non dimostrerebbe affatto che essa si considerasse tenuta a conservare il segreto; il suo comportamento sarebbe stato dettato solo dalla sua prassi generale consistente nel non rivelare l'identità degli informatori.
punto 32
In ogni modo, la Commissione contesta di aver trasgredito l'eventuale obbligo di mantenere segreta l'identità del ricorrente. La consegna di fotocopie al personale della Roche non costituirebbe trasgressione, in quanto il fatto che la Roche potesse identificare la fonte dei documenti esaminando le copie era del tutto imprevedibile. Il ricorrente non avrebbe mai chiesto alla Commissione di non mostrare i documenti alla Roche. Per contro, egli avrebbe acconsentito a che la Commissione usasse i documenti nel contesto di indagini a carico di tale ditta. Avendo ritenuto necessario rivelarli alla Roche, la Commissione avrebbe tuttavia avuto cura di cancellare ogni dato che potesse indicare la loro fonte specifica. Se ciò non bastasse, si tratterebbe di documenti che non avevano alcun nesso manifesto col ricorrente, il quale avrebbe potuto essere identificato solo da persona avente una conoscenza molto approfondita dell'organizzazione e delle attività della Roche. Il ricorrente non avrebbe mai avvertito la Commissione di un rischio del genere.
punto 33
Per quanto riguarda l'eventuale esistenza del dovere della Commissione di avvertire il ricorrente, essa sostiene che un dovere del genere non può essere dedotto dall'eventuale obbligo del segreto. Per il caso in cui si trattasse di un mezzo distinto, la Commissione aggiunge che è impossibile sostenere che essa avesse il dovere, in seguito alla visita dell'avv. Alder, di mettere in guardia il ricorrente contro i rìschi che avrebbe corso se fosse tornato in Svizzera. A parte ciò, la Commissione non avrebbe avuto motivo di credere che la Roche potesse identificare il ricorrente come informatore. Infine, nel colloquio telefonico con l'avv. Alder all'inizio di febbraio del 1975, lo Schlieder non avrebbe rivelato nulla che la Roche e le autorità svizzere non sapessero già, poiché il ricorrente aveva già confessato a quell'epoca di essere l'informatore della Commissione.
punto 34
Per quanto riguarda l'esistenza dell'obbligo di segretezza, va ricordato che l'art. 214 del trattato contempla l'obbligo, in particolare per i membri e per i dipendenti delle istituzioni della Comunità « di non divulgare le informazioni che, per loro natura, siano protette dal segreto “ d'ufficio ” e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi ». Benché questa norma riguardi soprattutto le informazioni ottenute da imprese, l'espressione « in particolare » dimostra che si tratta di un principio generale che comprende anche le informazioni fornite da persone fisiche, qualora siano « per loro natura » riservate. Questo vale soprattutto per le informazioni fornite in via del tutto volontaria, ma accompagnate dalla richiesta di riservatezza diretta a tutelare l'anonimato dell'informatore: l'istituzione che accetta di ricevere queste informazioni deve rispettare tale condizione.
punto 35
Orbene, per quanto riguarda la presente fattispecie, si desume già in modo non equivoco dalla lettera del ricorrente 25 febbraio 1973 che questi ha chiesto alla Commissione di non rivelare la sua identità. Non si può quindi contestare che la Commissione fosse tenuta, nei confronti del ricorrente, al segreto su questo punto. In realtà, il contrasto che sussiste fra le parti non riguarda l'esistenza dell'obbligo, ma il se la Commissione fosse tenuta al segreto dopo che il ricorrente aveva lasciato la Roche.
punto 36
A tal riguardo va sottolineato che la domanda del ricorrente non era accompagnata da alcun termine a decorrere dal quale la Commissione sarebbe stata sollevata dall'obbhgo del segreto circa l'identità dell'informatore. Nessuna indicazione in tal senso può essere tratta dal fatto che il ricorrente fosse pronto a comparire dinanzi a qualunque tribunale dopo aver lasciato la Roche. La deposizione dinanzi al giudice implica la convocazione ufficiale del testimone, l'obbligo di questi di rispondere alle domande fattegli e, in contropartita, tutte le garanzie di un procedimento giudiziario. L'offerta del ricorrente di confermare, in tali circostanze, l'esattezza delle informazioni non può quindi essere intesa come rinuncia generale all'obbligo del segreto che incombeva alla Commissione. Nemmeno il comportamento successivo del ricorrente può essere inteso in tal senso.
punto 37
Si deve quindi concludere che la Commissione doveva mantenere segreta l'identità del ricorrente, anche dopo che questi aveva lasciato il datore di lavoro.
punto 38
Tra i fatti addotti dal ricorrente, la sola occasione in cui la Commissione ha direttamente rivelato l'identità dell'informatore è costituita dal colloquio telefonico tra lo Schlieder e l'aw. Alder all'inizio di febbraio del 1975. Questa conversazione ha tuttavia avuto luogo dopo che il ricorrente aveva fatto pervenire alla Commissione una lettera anonima con cui l'informava della detenzione e chiedeva il suo aiuto. E difficile concepire che la Commissione potesse accedere alla domanda senza confermare, quanto meno implicitamente, che il ricorrente era l'informatore. A parte ciò, è emerso in seguito che a quell'epoca il ricorrente aveva già confessato alla polizia svizzera di aver fornito, quanto meno verbalmente, informazioni alla Commissione e dalle pronunzie dei giudici svizzeri si desume che la conferma di questo fatto da parte dello Schlieder non ha avuto importanza decisiva per la condanna. La rivelazione dell'identità del ricorrente, in quel momento e in tale circostanza, non può essere considerata una trasgressione dell'obbligo del segreto di cui la Commissione debba rispondere verso il ricorrente.
punto 39
Viceversa, per quanto riguarda la consegna delle fotocopie modificate ai dipendenti delle filiali della Roche, va detto che ciò ha consentito alla Roche di identificare il ricorrente come il principale sospetto, nella denunzia che essa ha sporto al Pubblico Ministero svizzero. È quindi tale consegna di documenti quella che ha provocato l'arresto del ricorrente ed ha inoltre fornito alla polizia e ai giudici svizzeri prove rilevanti a suo carico.
punto 40
Emerge dal fascicolo che la Commissione era pienamente conscia del fatto che consegnando alla Roche le fotocopie fornite dal ricorrente si rischiava di rivelare l'identità dell'informatore. Per tale motivo, gli incaricati della Commissione hanno in un primo momento cercato di ottenere altre copie dei documenti dalle filiali della Roche di Parigi e di Bruxelles. Essendo fallito tale tentativo, la Commissione ha preparato nuove copie dei documenti che essa riteneva meno atti a portare all'identificazione del ricorrente ed ha avuto cura di cancellare su queste copie ogni segno che a suo parere potesse rivelarne la fonte. Tuttavia, non conoscendo la prassi della Roche circa la distribuzione dei documenti nell'ambito aziendale, la Commissione non poteva essere sicura che queste precauzioni fossero sufficienti per eliminare qualsiasi rischio di identificazione del ricorrente attraverso le copie consegnate alla Roche. La Commissione ha quindi in ogni caso commesso un'imprudenza consegnando dette copie alla Roche senza aver sentito il ricorrente in proposito.
punto 41
Non è tuttavia necessario decidere se, tenuto conto della situazione a quell'epoca e in particolare delle informazioni di cui disponeva la Commissione, la consegna dei documenti basti per rendere la Comunità responsabile delle conseguenze dell'identificazione del ricorrente. Benché, al momento della consegna, la Commissione non fosse necessariamente consapevole dell'entità del rischio che essa faceva correre al ricorrente, la visita dell'avv. Alder, in data 8 novembre 1974, le ha fornito invece tutte le informazioni necessarie in proposito. Dopo tale visita, la Commissione sapeva che la Roche era fermamente decisa a scoprire come essa fosse entrata in possesso dei documenti e che l'impresa si accingeva a denunziare l'informatore ai sensi dell'art. 273 del codice penale svizzero del quale l'avv. Alder aveva avuto cura di esporre il contenuto. Essa sapeva del pari che esisteva la possibilità di ottenere dalla Roche l'impegno a non intraprendere nulla contro l'informatore, se essa ne rivelava l'identità, possibilità di cui essa non poteva tuttavia valersi senza il consenso del ricorrente.
punto 42
Stando così le cose, la Commissione non poteva affatto limitarsi a ritenere poco probabile l'identificazione del ricorrente, che questi non sarebbe mai tornato in Svizzera e che, in ogni caso, le autorità svizzere non avevano l'intenzione di promuovere un'azione penale a suo carico. Al contrario, la Commissione doveva fare tutto il possibile per avvertire il ricorrente, consentendogli di regolarsi alla luce delle informazioni fornite all'avv. Alder, e per consultarlo sulla linea di condotta da seguire in merito alle proposte di quest'ultimo.
punto 43
Il ricorrente, benché non avesse lasciato alcun indirizzo preciso che consentisse alla Commissione di raggiungerlo facilmente, già nella lettera 25 febbraio 1973 aveva manifestato l'intenzione di mettersi in proprio nel settore della carne in Italia, vicino a Roma. Anche in mancanza di altre precisazioni, tale informazione avrebbe consentito alla Commissione di avviare ricerche al fine di scoprire il luogo di residenza del ricorrente. Orbene, è pacifico che la Commissione non ha nemmeno cercato di rintracciarlo, benché essa avesse lasciato trascorrere circa un mese prima di comunicare all'avv. Aider il rifiuto definitivo di discutere l'origine dei documenti in suo possesso, rifiuto che è stato seguito dalla denunzia della Roche al Pubblico Ministero svizzero.
punto 44
Si deve quindi concludere che, omettendo di fare il possibile per comunicare al ricorrente le informazioni di cui essa disponeva in seguito alla visita dell'avv. Alder dell'8 novembre 1974, benché tale comunicazione fosse atta ad evitare o, quanto meno, limitare il danno che poteva derivare dall'identificazione del ricorrente attraverso i documenti che essa aveva consegnato alla Roche, la Commissione è responsabile nei confronti del ricorrente del danno stesso.
SENTENZA › In diritto › Sulla responsabilità › b) Sul dovere di consigliare il ricorrente per quanto riguarda la convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo
punto 45
In ultimo luogo il ricorrente assume che la Commissione, assumendosi l'impegno, verso l'aprile del 1975, di consigliare l'avv. Bollag circa la preparazione della difesa del ricorrente, aveva un obbligo di diligenza nei confronti di questi, che consisteva nel fornirgli adeguati suggerimenti. Orbene la Commissione, astenendosi dall'informare tempestivamente il ricorrente del diritto di rivolgersi alla commissione europea per i diritti dell'uomo, avrebbe trasgredito detto obbligo.
punto 46
La Commissione ribatte di non essersi mai assunta l'impegno di consigliare il ricorrente, né il suo difensore, per quanto riguarda la possibilità di rivolgersi alla commissione europea per i diritti dell'uomo. Essa avrebbe semplicemente pagato le spese per la difesa del ricorrente, rimettendosi agli avvocati di questi per i consigli.
punto 47
Questo mezzo è manifestamente infondato. Dal fascicolo, in particolare dalla deposizione dell'avv. Portmann, si desume che il ricorrente stesso aveva incaricato gli avvocati di difenderlo e che questi avevano ricevuto istruzioni solo dal ricorrente. La Commissione si è limitata a fornire le informazioni richieste, in particolare sull'accordo di libero scambio tra la Commissione e la Confederazione svizzera, ed a pagare inoltre le spese legali. La Corte ritiene che la Commissione non aveva alcun obbligo ulteriore e che non ha quindi commesso negligenza non dando precise istruzioni agli avvocati del ricorrente per la difesa e non consigliandolo nemmeno direttamente in proposito.
SENTENZA › In diritto › Sulla prescrizione dell'azione
punto 48
Secondo la Commissione, l'azione è in ogni caso prescritta a norma dell'art. 43 del protocollo sullo statuto della Corte. Tutti i fatti sui quali il ricorrente ha basato il ricorso sarebbero avvenuti più di cinque anni prima che questo fosse proposto. L'art. 43 non richiederebbe che il ricorrente abbia avuto tempestivamente conoscenza di questi fatti. Ad ogni modo, il ricorrente ne avrebbe avuto sufficientemente conoscenza per far valere i suoi eventuali diritti in seguito alle informazioni fornite dalla polizia svizzera durante gli interrogatori e, al più tardi, nel leggere le sentenze svizzere.
punto 49
Il ricorrente sostiene di avere avuto, in generale, conoscenza dei fatti da lui addotti solo nel 1980, dopo che il suo nuovo difensore, avv. Diefenbacher, aveva avuto l'occasione di studiare il fascicolo del procedimento penale. Egli non avrebbe creduto alle informazioni della polizia svizzera e non avrebbe potuto leggere le sentenze svizzere che erano scritte in tedesco. Ad ogni modo, egli non avrebbe avuto alcuna possibilità di conoscere i fatti relativi alla visita effettuata dall'avv. Aider alla Commissione l'8 novembre 1974.
punto 50
Ai sensi dell'art. 43 dello statuto della Corte, « le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine ». Tale norma va interpretata nel senso che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima del danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo, e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l'azione e presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione.
punto 51
Nella presente fattispecie, è opportuno ricordare che la Corte ha basato la sua conclusione circa la responsabilità della Comunità sul fatto che la Commissione non ha cercato di informare e di consultare il ricorrente in. seguito alla visita dell'avv. Alder dell'8 novembre 1974. Dal fascicolo si desume che l'interessato ha potuto avere conoscenza di questo fatto solo nelle more della presente causa, in quanto la visita dell'avv. Alder era menzionata per la prima volta nel controricorso della Commissione. Egli non ha quindi avuto la possibilità di far valere, per questo motivo, la responsabilità della Comunità prima della normale data di scadenza del termine di prescrizione.
punto 52
Ne deriva che l'eccezione della Commissione deve essere respinta.
SENTENZA › In diritto › Sul risarcimento del danno
punto 53
Bisogna quindi concludere che, in via di principio, la Comunità è tenuta a risarcire il danno derivante dall'identificazione del ricorrente attraverso i documenti consegnati alla Roche dalla Commissione. Va tuttavia ammesso che la responsabilità della Commissione è attenuata dalle imprudenze commesse dallo stesso ricorrente. Egli non ha infatti informato la Commissione della possibilità di inferire dai documenti stessi la sua identità come informatore, benché egli fosse la persona più idonea per scorgere e neutralizzare tale rischio. Egli non ha nemmeno chiesto alla Commissione di tenerlo al corrente dello svolgimento delle indagini a carico della Roche, in particolare dell'eventuale uso dei documenti a tal fine. Egli è infine tornato in Svizzera, senza cercare d'informarsi in proposito, benché dovesse essere consapevole dei rischi ai quali il suo atteggiamento verso l'ex datore di lavoro lo esponeva in forza delle leggi svizzere.
punto 54
Stando così le cose, il ricorrente stesso ha contribuito ampiamente al danno che ha subito. La Corte, valutando il comportamento rispettivo della Commissione e del ricorrente, ritiene equo ripartire la responsabilità in parti uguali tra le due parti.
punto 55
Da tutto quanto sopra discende che la Commissione va condannata a risarcire, per il 50%, il danno subito dal ricorrente per il fatto di aver potuto essere designato come l'autore delle informazioni sulle pratiche anticoncorrenziali della Roche, ma che il ricorso va respinto per la parte restante. È opportuno che l'entità del risarcimento sia determinata o dalle parti, d'intesa fra loro, o dalla Corte in caso di disaccordo.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE, pronunziandosi in via interlocutoria, dichiara e statuisce:
1) La Commissione è condannata a risarcire, per il 50%, il danno subito dal ricorrente per il fatto di aver potuto essere designato come l'autore delle informazioni che hanno portato la Commissione ad infliggere un'ammenda all'ex datore di lavoro del ricorrente, l'impresa svizzera Hoffmann-La Roche, per talune pratiche anticoncorrenziali.
2) Il ricorso è respinto per la parte restante.
3) Le parti invieranno alla Corte, entro nove mesi dalla pronuncia della sentenza, i dati relativi all'entità del risarcimento stabiliti d'intesa fra loro.
4) In caso di disaccordo, le parti faranno pervenire alla Corte, nello stesso termine, le loro conclusioni corredate da dati.
5) Le spese sono riservate.
Firme
Mackenzie Stuart
Everling
Bahlmann
Joliét
Bosco
Koopmans
Due
Galmot
O'Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 7 novembre 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
A. J. Mackenzie Stuart