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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1982, causa 828/79

Decisione
decisa il 1982-02-04
ECLI
ECLI:EU:C:1982:37

Epigrafe

Nella causa 828/79, Robert Adam, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso il CCR di Ispra, Varese (Italia), con l'aw. Cesare Ribolzi, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Victor Biel, 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto quanto specificato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e le conclusioni e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Il contesto normativo

paragrafo 1
La presente causa va considerata sullo sfondo del contesto normativo seguente:
paragrafo 2
a) Nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, l'art. 63 dello Statuto del personale recitava: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga al funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965». A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, un dipendente può richiedere che una parte dei suoi emolumenti sia trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello in cui egli presta servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, stabiliva che queste rimesse dovevano venire effettuate tramite l'istituzione dalla quale dipendeva l'interessato, «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal Fondo monetario internazionale, che non era stata modificata dal 1° novembre 1969 (vale a dire, ad esempio, 13,66 BFR per 1 marco). Dal 1971, anno in cui fu soppresso il sistema internazionale dei tassi di cambio fissi, che costituisce la base di queste disposizioni, dette parità rispecchiarono sempre meno il potere d'acquisto delle monete di cui trattasi ed il loro valore sul mercato dei cambi. Il dipendente che effettuava delle rimesse nei paesi la cui moneta era rivalutata rispetto alle parità notificate al Fondo monetario internazionale poteva, quindi, rispetto alle rimesse effettuate alle condizioni normali del mercato, trarre vantaggio dal corso del cambio. Conformemente alla disciplina giuridica vigente prima del 1° aprile 1979, il coefficiente correttore contemplato dall'art. 64 dello Statuto, che rispecchia le condizioni di vita nella sede di lavoro del dipendente, doveva venir applicato all'intero importo costituente la retribuzione, ivi compresa la parte che doveva venir trasferita in un altro paese, conformemente all'art. 17 dell'allegato VII. Ciò implicava un aumento parallelo del coefficiente correttore per i dipendenti che prestavano servizio in paesi come l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda, nei quali la moneta era svalutata rispetto alle parità del Fondo monetario internazionale ed una diminuzione del coefficiente per i dipendenti che prestavano servizio in paesi la cui moneta aveva accresciuto il suo valore rispetto alle «parità FMI». Coloro che percepivano una pensione potevano trarre da questa disciplina speciali vantaggi. Se essi dichiaravano di risiedere in un paese a moneta svalutata, si applicava alla loro pensione il coefficiente correttore vigente per questo paese, conformemente all'art. 82, n. 1, dello Statuto. L'art. 45 dell'allegato VIII dello Statuto offriva loro la possibilità di farsi corrispondere dette pensioni nella moneta forte del loro paese d'origine o della sede dell'istituzione presso la quale avevano prestato servizio. Questa situazione è stata messa in risalto dall'avvocato generale Mayras nelle sue conclusioni della causa 28/74 (Gillet, Race. 1975, pag. 478). Dal 1974, la Commissione ha sottoposto al Consiglio proposte onde eliminare le incongruenze delle norme vigenti in materia di corresponsione delle retribuzioni e delle pensioni derivanti dalla soppressione del sistema internazionale dei tassi di cambio fissi. La proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo Statuto del personale delle Comunità europee del 13 giugno 1974 (GU n. C 88, pag. 25) contemplava una nuova versione dell'art. 17, n. 4, dell'allegato VII dello Statuto: «I trasferimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono effettuati sulla base delle parità indicate nell'ultimo comma dell'art. 63 dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». Il 1° aprile 1977, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento relativa all'introduzione nello Statuto dell'unità di conto europea (UCE) (GU n. C 99, pag. 5), che veniva respinta dal comitato dello Statuto cui era stata sottoposta per esame. Il Consiglio ha seguito i pareri del Parlamento europeo e della Corte di giustizia. Nella sua risoluzione del 7 luglio 1977 (GU n. C 183, pag. 55), il Parlamento approvava la proposta prendendo atto «del fatto che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non incideranno assolutamente sui valori reali dei pagamenti ai funzionari a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità». Nel corso della seduta, il membro della Commissione responsabile per le questioni amministrative, signor Tugendhat, aveva dichiarato «la finalità del sistema istituito dalla Commissione è quella di giungere ad una neutralità finanziaria e penso che si possa giungere ad una parità del potere d'acquisto. In sostanza vogliamo che un dipendente della Commissione di un determinato grado, indipendentemente dal fatto che lavori a Bruxelles, a Lussemburgo, a Londra o in qualsiasi altra sede della Comunità, possa acquistare esattamente la stessa quantità di beni che può acquistare il suo omologo che presta servizio in un'altra sede della Comunità. Il problema dei trasferimenti preoccupa anche la Commissione. Una proposta di modifica dello Statuto dei dipendenti è attualmente all'esame. Ritengo che detta modifica vada adottata contemporaneamente alla presente proposta di regolamento, e ritengo che questo sia un altro punto che ha costituito oggetto di determinate preoccupazioni». Poiché nel 1978 il Consiglio non era riuscito ad approvare la proposta di regolamento relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, del 6 ottobre 1976 (GU n. C 271, pag. 5), la Commissione si è industriata a procedere all'aggiornamento dei tassi di conversione delle remunerazioni dei dipendenti contemplata dalla proposta del 1° aprile 1977 tenendo conto della situazione così venutasi a creare. In allegato alla sua relazione 1978 per l'esame annuale del livello delle remunerazioni (Doc. COM(78) 673 finale del 29 novembre 1978), la Commissione ha inviato al Consiglio la seguente comunicazione, per la quale non sono stati consultati né il Parlamento, né la Corte di gisutizia, né il Comitato dello Statuto: «... Il testo dei primi due capoversi dell'art. 63 è sostituito da quello seguente: “La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio comunitario delle Comunità europee alla data del...”. La Commissione insiste affinchè il consiglio adotti entro la fine dell'anno il citato articolo, nonché l'art. 17 dell'allegato VII quale risulta dai lavori del Consiglio effettuati nel quadro della revisione dello Statuto... (Il)... presente regolamente entra in vigore il 1o gennaio 1979; esso è applicabile a partire dal 1° aprile 1979. Tuttavia, per i pensionati e beneficiari d'indennità la cui entità finanziaria netta subisca una diminuzione in rapporto all'applicazione del sistema vigente, il regolamento sarà applicabile solo a partire dal 1° ottobre 1979...». b) Il 21 dicembre 1978, il Consiglio approva il regolamento n. 3085/78 che modifica, in particolare per quel che riguarda le parità monetarie da adottarsi, il regolamento n. 259/68 che fissa lo Statuto dei dipendenti delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e il regolamento n. 2530/72 nonché il regolamento n. 1543/73 relativi a determinate misure particolari (GU n. L 369, pag. 6). Questo regolamento riprende il termini della comunicazione della Commissione del 29 novembre 1978 e, per quanto riguarda il coefficiente correttore da applicarsi agli importi trasferiti, il tenore della proposta del 1° aprile 1977. Il Consiglio aggiungeva tuttavia: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese». Esso stabilisce il 1° luglio 1978 come data di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione versata in una moneta diversa dal franco belga in base ai tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità e precisa che detta data viene modificata al momento dell'adeguamento annuo del livello delle retribuzioni. c) Parallelamente all'aggiornamento dei tassi di cambio, con il regolamento 21 dicembre 1978, n. 3086, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello stesso (GU n. L 369, pag. 8), il Consiglio modificava i valori dei coefficienti correttori corrispondenti alle varie sedi di servizio, sicché qualsiasi dipendente o agente temporaneo, destinato ad un sede che non fosse in Belgio o in Luxemburgo, dall'aprile 1979 poteva contare che la sua retribuzione rimanesse allo stesso livello della retribuzione del mese precedente. Il punto di partenza (ammontare della retribuzione in franchi belgi) rimaneva per ipotesi invariato, per quanto riguardava le operazioni di liquidazione, e il punto di arrivo (ammontare espresso nella moneta nazionale di pagamento) doveva d'altro canto rimanere normalmente uguale a quello precedente, quindi era indispensabile, a partire dal momento in cui uno dei due parametri (tasso di cambio) che intervengono nella liquidazione veniva modificato, aggiustare il secondo parametro (coefficiente correttore) in modo che l'operazione risultasse neutrale.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il ricorrente, dipendente di grado B2, ottavo scatto, fruiva di una retribuzione globale pari a 2455877 LIT (bollettini di stipendio dei mesi di marzo e aprile 1979) e trasferiva mensilmente 32834 BFR, 2366 DM e 2660 BFR. Il costo di queste operazioni è aumentato per un importo totale di 497259 LIT. Questo importo corrisponde al 20,24 % della retribuzione globale del mese di aprile.
paragrafo 2
Con un reclamo che ricalcava l'impostazione di vari altri reclami presentati contemporaneamente e pervenuto all'autorità competente il 21 giugno 1979, il ricorrente si doleva che, dall'aprile 1979, fosse intervenuto un aumento del costo delle operazioni di trasferimento effettuate tramite la Commissione, aumento che comportava la diminuzione del residuo della retribuzione da lui effettivamente percepito.
paragrafo 3
Il 28 settembre 1979, la Commissione distribuiva tramite corriere interno, una nota che un telex del Direttore del personale della Commissione del 27 agosto 1979 precisava doversi considerare come decisione individuale esplicita in risposta ai reclami.
paragrafo 4
Il presente ricorso è stato proposto il 10 dicembre 1979 e registrato alla Corte di giustizia il 21 dicembre successivo, contemporaneamente agli altri ricorsi paralleli (cause 829-1204/79, 1249 e 1250/79).
paragrafo 5
In un secondo tempo è stato deciso che la presente causa sarebbe stata trattata come causa tipo.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato a suo tempo dal ricorrente e, in subordine, l'asserita decisione esplicita 28 settembre 1979 in quanto affette da violazione dei principi generali del diritto, violazione delle norme giuridiche prese per l'applicazione del Trattato, sviamento di potere e violazione di forme essenziali che le inficiano in una con i regolamenti 3085 e 3086/78 da cui discendono; 2. dichiarare illegittima la decurtazione della quota di rimunerazione in lire italiane liquidata al ricorrente, coeteris paribus, a far data dal mese di aprile 1979, per i motivi ed argomenti esposti in ricorso; 3. dichiarare, nell'esercizio della giurisdizione di merito che le compete nella soggetta materia, il diritto del ricorrente a conservare inalterate le quote in lire italiane e in valuta straniera consolidate al mese di marzo 1979 fino ad assorbimento negli aumenti di retribuzione (non dovuti a variazioni del potere di acquisto), nonché alla rettifica delle liquidazioni mensili frattanto intervenute; 4. con vittoria di spese ed onorari di causa.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
rigettare il ricorso in quanto infondato; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente, nell'atto introduttivo, deduce un primo mezzo tratto dalla violazione del principio del legittimo affidamento, giacché l'operato della Commissione ha implicato una diminuzione della parte del suo stipendio che gli veniva corrisposta in lire. Il fatto che la convenuta ammetta essa stessa che «il riassetto deciso dal Consiglio comporta in diversi casi un aumento del costo dei trasferimenti» smentisce la pretesa «neutralità» dell'operazione. Non si tratta, come afferma la Commissione, di un «lucro cessante» (il tasso di cambio vantaggioso per i trasferimenti in lire in precedenza controbilanciato dalla conversione svantaggiosa in lire della maggior parte dello stipendio), ma di un «danno emergente».
paragrafo 2
È inoltre violato il principio di non discriminazione. Infatti, nessuna disposizione transitoria è stata prevista per la categoria particolare di dipendenti che effettuano rimesse autorizzate dalla Commissione, mentre il regolamento n. 3085/78 ne contiene per quanto riguarda i titolari di pensione. La condizione necessaria per l'applicazione del principio di non discriminazione, cioè l'analogia della situazione rispetto alla quale esso viene invocato, è indubbiamente soddisfatta nella fattispecie.
paragrafo 3
Il ricorrente contesta la legittimità del coefficiente correttore istituito dal regolamento n. 3086/78 e il metodo secondo il quale esso è stato calcolato. Invece di attenersi alla norma dell'art. 64, n. 1, dello Statuto, i coefficienti correttori sono infatti stati stabiliti in modo da ottenere, applicando simultaneamente nuovi tassi di cambio, stipendi nominalmente identici a quelli versati nel marzo 1979. Il ricorrente sostiene un caso di sviamento di potere, giacché la Commissione ha fatto del coefficiente correttore un uso distorto da quello che la norma assegna a detto istituto.
paragrafo 4
È stata commessa inoltre una violazione delle forme sostanziali, giacché la modifica apportata alla disciplina proposta non è stata prospettata preventivamente agli organi statutari, la cui consultazione è prescritta ogni qual volta trattisi di adottare provvedimenti che implicano una revisione dello Statuto e che incidono sull'amministrazione del personale. Il fatto che detto emendamento sia stato approvato all'unanimità dal Consiglio non cambia nulla. Inoltre, i regolamenti nn. 3085 e 3086/78 sono caratterizzati dall'insufficienza della loro motivazione, che si limita ad affermare la necessità di «procedere ad una modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto e le modalità di trasferimento di una parte degli emolumenti di un funzionario in un paese diverso da quello in cui si trova la sede di servizio dell'interessato».
paragrafo 5
Quanto alla presunta decisione individuale del 28 settembre 1979, questa è stata notificata «in incertam personam» e a una data indeterminata. Se la Corte dovessa ritenere che detta nota rappresenta una decisione individuale di reiezione, essa dovrebbe irrimediabilmente venir considerata invalida per violazione delle forme sostanziali. D'altra parte, la motivazione di detta nota contiene un'esposizione erronea dei fatti per quel che riguarda l'asserita «neutralità» dei nuovi tassi di cambio e l'asserita illegittimità dei vantaggi di cambio di cui avrebbero fruito determinati dipendenti per effetto dell'applicazione del regime precedente. Orbene, la giurisprudenza della Corte in materia di motivazione è delle più esplicite circa l'obbligo di chiarezza e di completezza.
paragrafo 6
Nel controricorso, la Commissione osserva che, onde poter applicare il principio della tutela del legittimo affidamento, l'autorità avrebbe dovuto «aver assunto obblighi che si è impegnata ad osservare» (cfr. causa 81/72, Commissione c/Consiglio, Racc. 1973, pag. 575). Orbene, mai la convenuta si è impegnata nei confronti del ricorrente a conservare immutate le condizioni poste dallo Statuto in materia di rapporto d'impiego ed in particolare per quel che riguarda le modalità delle rimesse. Per di più, l'amministrazione non avrebbe potuto validamente impegnarsi in questo senso, dato che il rapporto di servizio e i diritti e doveri che ne derivano sono disciplinati mediante un regolamento. È quindi inutile che il ricorrente sostenga che gli autori dello Statuto, con l'art. 17 dell'allegato VII, avevano voluto istituire «una garanzia di cambio» a vantaggio dei dipendenti, onde premunirli ad aeternum contro le oscillazioni che potevano verificarsi nelle parità monetarie e contro il rincaro che esse avrebbero potuto implicare per quel che riguarda le obbligazioni finanziarie contratte dal personale in questo o in quello Stato membro (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle cause riunite 63-75/70, Bode, Racc. 1971, pag. 559). La vera ragion d'essere delle agevolazioni di trasferimento disciplinate da questa disposizione va ricercata alla luce del contesto storico in cui, nel 1961, si sono svolti i lavori per l'elaborazione delle norme statutarie, in un periodo in cui si effettuavano controlli di cambio sovente severi, mentre doveva essere consentito ai dipendenti di nazionalità diverse di far fronte senza ostacoli agli impegni pecuniari assunti nel paese d'origine o nel paese in cui risiedeva la loro famiglia.
paragrafo 7
Successivamente, nel nuovo contesto di «fluttuazione» delle monete, la ratio legis dell'art. 17, allegato VII, veniva facili-mente elusa nella pratica; infatti i trasferimenti di una parte della retribuzione, benché entro limiti fissati in un «codice di comportamento» introdotto nel giugno 1974, divennero un mezzo per procurarsi «valute forti» ad un tasso molto inferiore rispetto alle condizioni di mercato, fatto che andava a scapito del bilancio comunitario.
paragrafo 8
I dipendenti non potevano avere dubbi quanto ai risultati pratici che derivavano, nel settore delle rimesse, dall'operazione di adeguamento dei tassi. Una circolare amministrativa distribuita nel maggio 1978 sottolineava «l'eliminazione di alcuni vantaggi attuali» in questo settore, precisando che le rimesse si sarebbero operate in futuro in base al valore del-l'UCE e fornendo un'esemplificazione dei risultati pratici. Non si può quindi concludere che l'operazione sarebbe stata caratterizzata da un'assoluta neutralità finanziaria, giacché si trattava di sopprimere in futuro vantaggi ingiustificati. Da tempo, dunque, i rappresentanti del personale erano al corrente delle intenzioni della Commissione e avevano anche dato il loro consenso a questa operazione di «risanamento», ponendovi l'unica condizione di una nuova verifica del coefficiente correttore italiano affinché quest'ultimo fosse più aderente alla realtà. Il 21 dicembre 1978, il Consiglio adottava quindi il regolamento n. 3087/78 relativo all'adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzione e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio o domiciliati in Italia (GU n. L 369, pag. 10), che concedeva un aumento del 6,4 % del coefficiente correttore italiano con effetto dal 1° gennaio 1978. Quindi, la cosiddetta «compensazione», a mezzo dei trasferimenti, del coefficiente correttore «sottovalutato» non aveva più ragione di esistere. Per il periodo che va dal 1° gennaio 1978 al 31 marzo 1979, i dipendenti hanno addirittura fruito dei vantaggi del vecchio sistema dei trasferimenti pur godendo ormai di un coefficiente correttore «corretto». È quindi del tutto abusivo sosternere che le assicurazioni date dalla convenuta circa le neutralità, per quanto concerne le retribuzioni, della prevista opera di attualizzazione, comprendevano anche i trasferimenti.
paragrafo 9
Quanto alla pretesa discriminazione tra dipendenti in servizio e pensionati, la Commissione osserva che non può trattarsi in realtà che del principio giuridico della non discriminazione arbitraria — ossia della discriminazione priva di ogni criterio obiettivo — piuttosto che del principio di uguaglianza. Non sussiste identità né comparabilità di situazioni fra il trattamento fatto ai pensionati (art. 4 del regolamento n. 3085/78) e quello dei dipendenti che commissionano trasferimenti. Nel caso dei primi, il nuovo sistema ha implicato una riduzione brutale, da un mese all'altro, in una misura che poteva anche arrivare alla metà dell'importo in lire ottenuto con il cambio della somma versata in franchi belgi o in marchi a titolo di pensione. Per contro, per i funzionari in servizio, l'aumentato costo dei trasferimenti era ben lungi dal rappresentare una simile quota della retribuzione, perchè gli importi trasferiti non possono superare il 35 % della retribuzione stessa. In certi casi limite (trasferimento in Germania del 35 % della retribuzione di marzo di un dipendente in servizio in Italia), il rincaro del corso del trasferimento potrebbe quindi arrivare ad un massimo del 25 % circa della retribuzione globale di aprile.
paragrafo 10
Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, la Commissione sostiene che è inutile cercare in che consista lo sviamento di potere in cui sarebbe incorso il Consiglio modificando, come si è visto, gli artt. 63 dello Statuto e 17 dell'allegato VII dello Statuto. Avendo facoltà di adeguare lo Statuto alle «realtà economiche» (causa 28/74 summenzionata) il Consiglio ha invece raggiunto direttamente lo scopo che perseguiva (attualizzazione dei tassi), senza sviamenti nell'esercizio normale dei poteri conferitigli.
paragrafo 11
Il coefficiente correttore italiano è stato calcolato «matematicamente». Se nel marzo un dipendente in servizio in Italia riscuoteva come retribuzione netta un importo di un milione di lire, e ciò in applicazione del coefficiente correttore italiano, il quale teneva conto sia del costo della vita che delle parità monetarie applicate, è consequenziale che un'identica retribuzione avrebbe dovuto essergli versata nel mese di aprile. E impensabile, infatti, che nell'arco di un mese il costo della vita potrebbe variare in modo tale da giustificare un aumento della retribuzione. Poiché uno dei fattori che influenzavano il coefficiente correttore, cioè le parità monetane, era stato adeguato alla realtà, era giocoforza modificare il coefficiente correttore in modo da assicurare il risultato di non variare l'importo della retribuzione del mese di aprile. Certo, i trasferimenti sarebbero costati di più, ma risanare il sistema era appunto uno degli scopi perseguiti.
paragrafo 12
Quanto all'incompletezza delle consultazione cui si è proceduto, la Commissione osserva che il punto di vista del ricorrente sarebbe fondato se, successivamente alla presentazione di una prima proposta della Commissione, venisse presentata, prima di una decisione del Consiglio su tale proposta, un'altra proposta effettivamente nuova, ossia concernente punti diversi, o che introducesse, a proposito degli stessi punti, delle modifiche sostanziali (cfr., a contrario, causa 41/69, ACF Chemiefarma, Race. 1970, pag. 662). Analogamente, il procedimento consultivo contemplato dall'art. 10 dello Statuto non deve venir ricominciato per ogni singola modifica di portata non sostanziale. Nella fattispecie, la Commissione, in una nota del 30 novembre 1978, comunicava al Consiglio il suo voto che venisse ristrutturato l'art. 1 della proposta iniziale dell'aprile 1977. Indubbiamente, confrontate con il testo di detta proposta, le nuove disposizioni non costituiscono una modifica sostanziale. Il nodo della revisione statutaria è null'altro che l'abbandono delle vecchie parità FMI e la loro sostituzione con parità attualizzate, che nondimeno consentono a ciascun dipendente di continuare ad essere titolare della stessa retribuzione globale in moneta della sede di servizio. Questo era il risultato che avrebbe conseguito l'attualizzazione dei tassi per il tramite dell'UCE e questo è anche il risultato conseguito mediante l'attualizzazione dei tassi secondo le modalità infine adottate. Per quanto riguarda i trasferimenti, l'attualizzazione, basata sull'UCE, dei tassi di cambio da applicare per tali operazioni avrebbe comportato un aumento del costo di queste ultime in proporzioni equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione del regolamento n. 3085/78. I tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale della Comunità alla data del 1o luglio 1978 sono infatti rigorosamente funzione del valore delle monete prese in considerazione (franco belga da un lato, monete diverse dall'altro) rispetto all'UCE alla stessa data.
paragrafo 13
Nella replica, il ricorrente sottolinea che la Commissione sottace intenzionalmente un elemento fondamentale, cioè che se le rimesse fuori d'Italia potevano in passato avvenire secondo un rapporto di cambio favorevole, la restante retribuzione è stata falcidiatata dall'incidenza in senso sfavorevole del medesimo rapporto di cambio. La Commissione non può sostenere di aver posto rimedio a tutto questo con lo strumento del coefficiente correttore. Infatti, l'aumento del coefficiente correttore è intervenuto con sensibile ritardo rispetto all'aumento del costo della vita, non ha tenuto conto della particolare evoluzione del costo della vita nella provincia di Varese ed ha semmai compensato la perdita del potere di acquisto della moneta all'interno dello Stato e non anche la svalutazione della moneta italiana rispetto a quelle degli altri Stati membri, come viene dimostrato dalla differenza fra parità del potere d'acquisto e parità monetaria. Il ricorrente osserva che la Comissione ha esteso in passato — anche a costo di qualche fondata critica sul piano giuridico da parte del controllore finanziario, ma con lo scopo evidente di offrire al personale una qualche compensazione — la possibilità di effettuare rimesse all'estero.
paragrafo 14
Il ricorrente ricorda che già nel 1974 il Parlamento europeo non aveva espresso parere favorevole alla proposta iniziale della Commissione. Tale parere è intervenuto soltanto in seguito alle rinnovate iniziative del 1977 e soprattutto dopo che la Commissione aveva dato formali garanzie sull'intangibilità delle situazioni retributive dei propri dipendenti. Poichè il Parlamento ha fatto menzione esplicita dei trasferimenti di fondi nel secondo «considerando» della sua risoluzione, ne risulta che le garanzie di intangibilità dei diritti del personale riguardano anche detti trasferimenti. Ribadendo le sue posizioni, la Commissione commette un errore molto grave, in quanto esso ha indotto in errore il Parlamento che si era fatto portavoce di tali garanzie.
paragrafo 15
Il ricorrente ritiene che un trattamento analogo a quello dei pensionati avrebbe dovuto venir concesso ai dipendenti in. servizio, per vari motivi. In primo luogo, la diminuzione degli emolumenti dei pensionati corrisponde alla cessazione di alcune particolari possibilità, d'indubbio favore, mentre la decurtazione patita dai dipendenti in servizio non corrisponde ad alcun vantaggio supplementare o al gioco combinato di alcune disposizioni statutarie. In secondo luogo, mentre il pensionato può stabilire la propria residenza ovunque ritenga più opportuno o più conforme ai propri interessi, la residenza del dipendente in attività è connessa alla sede di servizio e comporta la necessità di trasferimenti di somme in altro o in altri Stati. In terzo luogo, il rifiuto di istituire un paragone tra dipendenti in servizio e dipendenti in pensione è eccessivo: trattasi nell'un caso e nell'altro di rapporti e prestazioni che trovano la propria disciplina nelle medesime fonti di diritto e corrispondono a situazioni per lo meno affini. La Commissione ha avvertito la necessità di disposizioni transitorie anche nei confronti dei propri dipendenti, i quali vengono a subire ben più modeste diminuzioni salariali in seguito all'eliminazione di talune distorsioni di retribuzione, operazione nota sotto il nome di «nettoyage de la grille» (cfr. regolamento n. 160/80 del Consiglio).
paragrafo 16
Il ricorrente insiste sul mezzo di violazione delle forme sostanziali, osservando che la proposta del 1977 mirava fra l'altro a introdurre l'unità di conto europea nello Statuto e ad esprimere in questa. unità tutti gli importi fino a quel momento espressi in franchi belgi, mentre il regolamento n. 3085/78 mantiene il franco belga come parametro monetario e sono state unicamente modificate le parità da utilizzare in applicazione dello Statuto, nonché le modalità di trasferimento eventuale di una parte degli emolumenti fuori dello Stato in cui trovasi la sede di servizio. Le differenze di principio tra i due atti si rivelano ancor più sostanziali ove si consideri che la proposta riguardava un provvedimento il quale doveva inserirsi nella politica monetaria della Comunità e dare attuazione pratica all'unità di conto europea, istituita il 18 dicembre 1975, in tutti i settori di attività disciplinati dai Trattati; che codesti scopi fondamentali non sono stati realizzati dal regolamento n. 3085/78 (rimanendo in particolare escluso l'importante settore della politica agricola comune); che, a fronte di un'unità di conto ben definita, soggetta a modifiche in caso di necessità, il regolamento prevede l'esercizio della facoltà di revisione soltanto in occasione dell'esame annuale delle retribuzioni malgrado possano apparire nel frattempo largamente pregiudicati gli interessi dei dipendenti; che, mentre la proposta del 1977 non prevedeva l'adozione di disposizioni complementari per i trasferimenti, il regolamento n. 3085/78 si rimette ad una normativa stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità, previa consultazione del Comitato dello Statuto (questa normativa, definendo limiti restrittivi e rigidi ai trasferimenti, fa assumere al regolamento n. 3085/78 una rilevanza ben maggiore di quella della proposta del 1977); che numerose «novità», di cui non esiste traccia nella proposta del 1977, sono state per contro inserite nel regolamento n. 3085/78 (trasferimenti eseguiti da funzionari in servizio fuori dal territorio della Comunità e introduzione di valute ulteriori; trasferimenti eccezionali, disposizioni transitorie a favore dei pensionati), mentre norme non meno necessarie figuranti nella proposta non hanno trovato sede nel regolamento stesso (liquidazione dei rimborsi-spese tuttora effettuata, in base ai tassi di cambio trimestrali, secondo una decisione della Commissione del 4. 11. 1974 e del Direttore generale dell'Amministrazione del 21 gennaio 1976).
paragrafo 17
Nella controreplica, la Commissione ammette che lo strumento del coefficiente correttore è stato fuorviato dagli scopi cui è preordinato, ma ciò unicamente per compensare i dipendenti degli effetti negativi di un tasso di cambio non più realistico. I regolamenti del Consiglio impugnati nella fattispecie hanno consentito di mettere ordine nel sistema, da una parte riportando il coefficiente correttore alla sua essenziale funzione di correttore del costo della vita, e dall'altra prevedendo tassi di cambio pienamente adeguati alla realtà. Nell'ipotesi in cui precedentemente all'adozione del regolamento n. 3087/78 del Consiglio, i vantaggi nelle rimesse potessero essere stati voluti dalla Commissione per compensare un inadeguato coefficiente correttore, la cosiddetta compensazione non aveva più ragion d'essere, perché niente c'era più da compensare, dopo la concessione di un aumento del 6,4 % del coefficiente correttore.
paragrafo 18
La Commissione ribatte che il parere emesso dal Parlamento il 15 ottobre 1974 è favorevole alla modifica del coefficiente correttore applicabile alle rimesse, e che esso comprende un emendamento diretto all'utilizzazione, per gli importi da trasferire, di un coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta il trasferimento è effettuato e il coefficiente correttore che si applica alla retribuzione dei dipendenti. Tale parere non fu smentito nel 1977 ed il testo definitivo approvato dal Consiglio nel 1978 riprende letteralmente l'emendamento proposto dall'Assemblea già nel 1974. I parlamentari erano perfettamente consapevoli del fatto che la proposta di attualizzazione dei tassi tra i vari «valori» considerati comprendeva anche i «trasferimenti di fondi» e comportava un rincaro di queste operazioni quando esse fossero effettuate verso un paese dalla moneta forte. La «neutralità finanziaria», risultato scontato del proposto sistema, si riferiva, a prescindere da qualsiasi trsferi-mento, alle retribuzioni globali, le quali sarebbero rimaste identiche a ciò ch'esse erano prima dell'attualizzazione dei tassi. Il Parlamento non può aver frainteso questo aspetto in quanto, subito dopo, il Commissario Tugendhat richiamava l'attenzione dei parlamentari sul problema specifico dei trasferimenti, indicato come un «altro punto» che costituiva oggetto di preoccupazioni. La relazione della Commissione dei bilanci (doc. 218/77), contemplata nel parere del 7 luglio 1977, è stata per di più molto esplicita su questo punto.
paragrafo 19
Per quanto riguarda la pretesa violazione del principio della parità tra dipendenti e pensionati, la Commissione aggiunge che, se è esatto che i pensionati avevano goduto di un trattamento di indubbio favore, non è esatto che nessun vantaggio derivava dal sistema dei trasferimenti per i funzionari. Se non c'è la perdita di un vantaggio, perché essi chiedono di vedersi applicato il vecchio regime che «nessun vantaggio» loro riserva? Il fatto poi che i pensionati possano stabilire la loro residenza ovunque desiderino non ha alcuna portata giuridica, se non quella di dimostrare che che si tratta di situazioni statutarie differenti e non paragonabili. La Commissione ha tenuto conto del fatto che i dipendenti in servizio possono avere necessità di effettuare trasferimenti in altri Stati, tanto è vero che essa autorizza detti trasferimenti, e per di più a condizioni di favore (rapporto tra i due coefficienti correttori). Ciò che non può più essere in certi casi consentito è che tali trasferimenti siano effettuati in modo da permettere di realizzare notevoli profitti. Una discriminazione c'è, ma i discriminati non sono i dipendenti in servizio in Italia, bensì gli altri, in servizio nel Belgio. Per quanto riguarda la mancanza di disposizioni transitorie, basta ricordare che il carattere essenziale di tali disposizioni è quello di essere «volontarie».
paragrafo 20
La Commissione ricorda che il ricorrente avrebbe speso la stessa somma in franchi belgi per effettuare un identico trasferimento, sia nel quadro di un riordinamento attuato mediante l'introduzione diretta dell'UCE nello Statuto che del mantenimento, quale parametro monetario, del franco belga. Le parità monetarie hanno un'influenza diretta sul potere d'acquisto e gli effetti di un mutamento improvviso delle stesse sarebbero certamente neutralizzati con un aggiustamento del coefficiente correttore, il quale, conformemente all'art. 65, n. 2, dello Statuto, può essere modificato in qualsiasi momento. Le altre «novità» sono, secondo la Commissione, delle misure di carattere secondario e complementare. Lo stesso limite restrittivo del 35 %, importo massimo percentuale dello stipendio che può essere trasferito, non è una novità, dato che tale importo percentuale era quello massimo previsto dal cosiddetto «codice di buona condotta» in vigore nel 1974. Inoltre, la Commissione ricorda che il regolamento n. 3085/78 è stato adottato dal Consiglio all'unanimità; questa semplice circostanza basta ad escludere l'obbligo di una nuova consultazione del Parlamento (art. 149 del Trattato CEE).

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza dei giorni 19 e 20 febbraio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 14 maggio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 21 dicembre 1979, Robert Adam, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, in Italia, ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: «lo Statuto»), un ricorso inteso all'annullamento della decisione con cui la Commissione ha determinato la retribuzione del ricorrente per il mese di aprile 1979, nonché della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente contro il provvedimento di cui sopra.
punto 2
Gli artt. 63 e 64 dello Statuto, nella versione vigente sino alla fine del 1978, stabilivano che: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi; essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionano presta servizio; la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1° gennaio 1965; alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio; il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %».
punto 3
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il dipendente può chiedere che una parte del suo stipendio venga trasferita regolarmente o eccezionalmente in un paese diverso da quello della sua sede di servizio. Il n. 4 di detto articolo, nella versione vigente fino al 31 marzo 1979, disponeva che questi trasferimenti dovevano venir effettuati tramite l'istituzione da cui dipendeva l'interessato e «al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento». Si considerava «tasso di cambio ufficiale» ai sensi di detta disposizione l'ultima parità accettata dal FMI, che era rimasta dal 1o novembre 1969 (cioè, ad esempio, 13,66 BFR per 1 DM).
punto 4
II 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 (GU n. L. 369, pag. 6), il quale, all'art. 1, disponeva che il testo dell'art. 63 dello Statuto è sostituito dal testo seguente: «La retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio. La retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1o luglio 1978. Al momento dell'esame annuale del livello delle retribuzioni previsto dall' art. 65, tale data può essere modificata dal Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, come previsto dal paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, dell'art. 148 del Trattato CEE e dell'art. 118 del Trattato Euratom. Fatta salva l'applicazione degli artt. 64 e 65, in caso di modifica di tale data, i coefficienti correttori fissati a norma delle disposizione suddette sono modificati dal Consiglio che, deliberando secondo la procedura di cui al terzo comma, corregge l'effetto della variazione del valore del franco belga rispetto ai tassi di cui al secondo comma».
punto 5
L'art. 2 del regolamento recita: «All'allegato VII dello Statuto, l'art. 17 è sostituito dal testo seguente: Articolo 17 1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese il funzionano esercita le sue funzioni. 2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello Statuto, il funzionario può: a) far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio: nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino; o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico; o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o del paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee; b) far effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni; c) essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire — a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra. 3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto; alle somme trasferite si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario».
punto 6
L'art. 4 del regolamento dispone che questo entra in vigore il 1o gennaio 1979 e che esso è applicable dal 1o aprile 1979.
punto 7
Il 21 dicembre 1978 il Consiglio adottava pure il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78, «che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello Statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell'applicazione dello Statuto». L'art. 1, n. 1, del regolamento fissa il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni, fra l'altro, per l'Italia a 74,3 e per la Repubblica federale di Germania a 98,7.
punto 8
A norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, il ricorrente faceva regolarmente trasferire determinate somme in Belgio e nella Repubblica federale di Germania. Il controvalore in lire italiane degli importi così regolarmente trasferiti, nel marzo 1979, era di 847675 lire.
punto 9
Dal 1° aprile 1979, l'equivalente in lire italiane delle somme così trasferite, in base ai tassi di cambio fissati ai sensi del n. 3 della nuova versione, sopra riportata, dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, ammontava a 1334934 lire.
punto 10
In forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il 21 giugno 1979, il ricorrente presentava reclamo alla Commissione avverso l'aumento del.costo dei trasferimenti cui aveva dovuto far fronte nell'aprile 1979. Rispondendo, il 28 settembre 1979, mediante lettera che secondo il ricorrente era indirizzata ad una persona indeterminata, la Commissione dichiarava che, da un lato, essa non poteva, senza commettere eccesso di potere, disapplicare regolamenti del Consiglio ritualmente entrati in vigore e, dall'altro, essa approvava nella sostanza le riforme apportate allo Statuto.
punto 11
II ricorrente proponeva dunque il presente ricorso con cui egli chiede che la Corte voglia: (1) annullare la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato a suo tempo dal ricorrente e, in subordine, l'asserita decisione esplicita 28 settembre 1979; (2) dichiarare illegittima la decurtazione della quota di retribuzione liquidata al ricorrente in lire italiane, coeteris paribus, a far data dal mese di aprile 1979; (3) dichiarare il diritto del ricorrente a conservare inalterate le quote della retribuzione liquidate in lire italiane e in valuta straniera, consolidate al mese di marzo 1979, fino ad assorbimento degli effetti della modifica negli aumenti di retribuzione (non dovuti a variazione del potere di acquisto), nonchè alla rettifica delle liquidazioni mensili frattanto intervenute.
punto 12
Il ricorrente deduce in primo luogo alcuni mezzi tratti dalla violazione di forme sostanziali. Egli sostiene che i regolamenti in questione sono stati adottati senza la previa consultazione delle istituzioni interessante, contemplata dall'art. 24 del Trattato 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (in prosieguo, «Trattato di fusione». Non sarebbero stati consultati né il Comitato economico e sociale né la Corte dei conti, che, secondo il ricorrente, rientrano tra le «istituzioni interessate» ai sensi del suddetto articolo. Inoltre, la consultazione del Parlamento europeo sarebbe stata effettuata in base ad una proposta della Commissione che era notevolmente diversa dai regolamenti adottati dal Consiglio.
punto 13
Il ricorrente deduce poi mezzi relativi al contenuto e agli effetti dei regolamenti. Egli critica l'applicazione dei regolamenti, osservando che l'applicazione della nuova versione dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto viola il principio dei diritti quesiti; la modifica delle condizioni contemplate dallo Statuto provoca, a suo avviso, una notevole riduzione delle retribuzioni nette corrisposte ai dipendenti, il che verrebbe a modificare le condizioni fondamentali in base alle quali il ricorrente aveva deciso di accettare il rapporto statutario; inoltre, l'applicazione della norma sarebbe incompatibile con gli impegni formalmente assunti dalla Commissione nel senso ch'essa avrebbe vegliato a che i provvedimenti da essa proposti fossero strettamente neutrali e non incidessero sul valore reale delle somme versate ai dipendenti come retribuzioni, pensioni e indennità. Il modo in cui è stato calcolato il coefficiente correttore nel regolamento n. 3086/78, che consiste in un artificio contabile destinato a lasciare immutata la situazione, salvo per quel che riguarda l'incidenza negativa in caso di trasferimenti, rappresenterebbe uno sviamento di potere. Inoltre, i regolamenti in questione non sarebbero adeguatamente motivati, sotto il profilo dei requisiti di cui all'art. 190 del Trattato.
punto 14
Il ricorrente si duole inoltre della discriminazione che, a suo parere, consegue dal fatto che vi sono disposizione transitorie in materia di pensioni mentre non vi è alcuna disposizione transitoria per i trasferimenti operati dal ricorrente a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto. Assolvendo l'obbligo di assistenza ad essa incombente, e di cui l'art. 24 dello Statuto prevede un caso d'applicazione, la Commissione avrebbe dovuto stabilire, come provvedimento d'attuazione, modalità transitorie di compensazione, da applicarsi fino alla scadenza degli impegni assunti dai dipendenti per legge e per contratto.

SENTENZA › In diritto › Sulla violazione di forme sostanziali

punto 15
Va osservato che, qualora si debba modificare lo Statuto del personale ed il regime applicabile agli altri agenti, il diritto comunitario contempla la consultazione del Parlamento e della Corte di giustizia, nonché il parere del Comitato dello Statuto. L'art. 24 del Trattato di fusione stabilisce che «il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, e previa consultazione delle altre istituzioni interessante, stabilisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità». L'art. 10 dello Statuto stabilisce che il comitato dello Statuto (composto dai rappresentanti dei comitati del personale) viene consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello Statuto.
punto 16
Si deve tuttavia distinguere tra le esigenze del diritto comunitario relative al regolamento n. 3085/78, che modifica lo Statuto, e quelle riguardanti il regolamento n. 3086/78, che modifica i coefficienti correttori. Un regolamento come quest'ultimo, in cui sono fissati i coefficienti correttori, viene adottato dal Consiglio, su proposta della Commissione, a norma dell'art. 64 dello Statuto, che non impone alcun obbligo di consultazione.
punto 17
Quanto al regolamento n. 3085/78, è vero che l'art. 24 del Trattato di fusione contempla la consultazione delle «altre istituzioni interessate», tra le quali il Parlamento. Questa consultazione, che consente in particolare al Parlamento di partecipare effettivamente all'attività legislativa della Comunità costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati. La rituale consultazione del Parlamento rappresenta quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza comporterebbe l'invalidità del regolamento in questione. Si deve quindi assodare se questa indispensabile consultazione abbia effettivamente avuto luogo.
punto 18
Il 1° aprile 1977, la Commissione, su parere del comitato dello Statuto, presentava al Consiglio una proposta di regolamento dello stesso Consiglio per l'introduzione dell'unità di conto europea (UCE) nello Statuto (GU n. C 99, pag. 5). L'art. 1 aveva lo scopo di sostituire l'UCE al franco belga, nell'art. 63 dello Statuto. La proposta suggeriva modifiche, rese necessarie dall'adozione dell'UCE, e in particolare la sostituzione della tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, in cui gli stipendi erano espressi in franchi belgi, con una nuova tabella, nella quale gli stipendi erano espressi in UCE. L'art. 4 della proposta prevedeva che il n. 4 dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto venisse sostituito con il testo seguente: «I trasferimenti previsti dai paragrafi 2 e 3 vengono effettuati sulla base del valore dell'unità di conto europea (UCE) determinato all'art. 63, secondo comma, dello Statuto; agli importi trasferiti si applica il coefficiente che risulta dal rapporto esistente tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta viene effettuato il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per il paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario». La proposta conteneva altre disposizioni, irrilevanti per la fattispecie.
punto 19
Investito della proposta e richiesto di un parere da parte del Consiglio, il Parlamento dava parere favorevole (GU 1977, n. C 183, pag. 55). La risoluzione del Parlamento comportava, fra l'altro, le seguenti considerazioni: «— considerando che le proposte della Commissione delle Comunità sottoposte all'esame del Parlamento sono volte unicamente a esprimere in unità di conto europee dei valori (retribuzioni, indennità, trasferimenti di fondi, coefficiente correttore, imposte) espressi finora in franchi belgi, senza con questo intaccare i diritti del personale o esporne a fluttuazioni le retribuzioni; — ... — considerando che l'introduzione dell'unità di conto europea consente di rinunciare all'impiego del coefficiente correttore per correggere le parità di cambio e che la funzione di detto coefficiente sarà ormai, come era originariamente previsto, quella di tener conto degli aumenti del costo della vita; — considerando che la Commissione ha assicurato che le sue proposte non lederanno assolutamente, per quanto riguarda le retribuzione e gli altri versamenti, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee...».
punto 20
Nella risoluzione si chiede alla Commissione di adottare per tempo le disposizioni amministrative necessarie affinché l'applicazione dell'unità di conto europea non si risolva in una perturbazione delle attuali prassi amministrative o leda, sia pure temporaneamente, gli interessi della funzione pubblica europea, e si prende atto delle assicurazioni fornite dalla Commissione nel senso che le sue proposte non incideranno affatto sui valori reali dei versamenti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 21
In una comuni cazione al Consiglio, in data 29 novembre 1978, la Commissione esprimeva il desiderio che l'art. 1 della sua proposta del 1° aprile 1977 venisse modificato. Il testo della nuova proposta corrisponde ai primi due commi dell'art. 63 come modificato dal regolamento n. 3085/78. Con la stessa comunicazione, la Commissione proponeva un periodo transitorio di sei mesi, cioè fino al 1o ottobre 1979, per i pensionati e gli aventi diritto ad indennità i cui emolumenti netti avrebbero subito una riduzione per effetto dei nuovi criteri di calcolo.
punto 22
Nel regolamento n. 3085/78, conforme a questa proposta della Commissione, è stata tuttavia aggiunta, dopo la disposizione transitoria proposta, un'ulteriore disposizione transitoria: «Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 è ridotta in ragione di 1/10 al mese».
punto 23
Dalla relazione delle commissione «bilanci» del Parlamento risulta che questo era in grado di valutare l'incidenza che avrebbe potuto avere la proposta iniziale della Commissione sulle pensioni e sui trasferimenti effettuati a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, e che le assicurazioni date al Parlamento dalla Commissione vanno intese nel senso che la «neutralità» della proposta riguardava la retribuzione globale del dipendenti e che, in determinati casi, la proposta della Commissione poteva comportare l'aumento del costo dei trasferimenti.
punto 24
II regolamento in definitiva adottato era infatti conforme alla proposta presentata al Parlamento, eccezion fatta per la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all'UCE e per le disposizioni transitorie miranti ad alleviare, per un dato periodo, gli effetti delle disposizioni del regolamento nei confronti di certi pensionati. Per quel che riguarda la sostituzione dei tassi di cambio aggiornati all'UCE, si deve osservare che i tassi adottati riflettevano per l'appunto il valore dell'UCE espresso in moneta nazionale alla data del 1o aprile 1978, sicché questa modifica della proposta iniziale costituiva in pratica solo un cambiamento di metodo piuttosto che una modifica sostanziale. Quanto alla disposizione transitoria a favore di determinati pensionati, si deve osservare che questa disposizione era largamente conforme al desiderio espresso dal Parlamento.
punto 25
Così stando le cose, non era necessaria una nuova consultazione del Parlamento sulle disposizioni di cui trattasi.
punto 26
Quanto all'argomento addotto dal ricorrente, secondo cui il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti sono istituzioni, ai sensi dell'art. 24 del Trattato di fusione, la cui previa consultazione è condizione essenziale per adottare un regolamento che modifica lo Statuto, è d'uopo ricordare che i Trattati istitutivi delle Comunità contengono disposizioni che precisano quali sono le istituzioni delle tre Comunità. Il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti non rientrano fra queste istituzioni. Ne consegue che la consultazione del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti non era obbligatoria.
punto 27
È vero che, secondo l'art. 1, n. 2, dello Statuto, il Comitato economico e sociale e la Corte dei conti sono assimilati, per l'applicazione dello Statuto, alle istituzioni della Comunità. Questa assimilazione, che ha lo scopo di garantire l'applicazione dello Statuto ai dipendenti e agli altri agenti di queste due istituzioni e di stabilire qual è l'autorità che ha il potere di nomina nei loro confronti, non si estende tuttavia all'applicazione delle norme dei Trattati, come ad esempio l'art. 24 del Trattato di fusione, che riguardano l'elaborazione dei regolamenti comunitari.

SENTENZA › In diritto › Sul contenuto e sugli effetti dei regolamenti in questione

punto 28
Il ricorrente sostiene che il nuovo metodo di calcolo del tasso di cambio per i trasferimenti lede i suoi diritti quesiti. Facendo affidamento sulle norme vigenti fino all'aprile del 1979, egli avrebbe assunto impegni inderogabili da cui poteva liberarsi solo dopo un certo tempo, ed è stato indotto a farlo dalla possibilità, esistente da anni, di trasferire regolarmente una certa quota della retribuzione mensile, il che gli conferirebbe una legittima aspettativa a che il sistema non venga modificato — in modo a lui sfavorevole — prima della scadenza dei suoi impegni relativi, fra l'altro, ad un mutuo. Egli dovrebbe quindi poter contare sul mantenimento in vigore del vecchio sistema di trasferimenti o, quanto meno, su un sistema transitorio che mantenga in vigore i precedenti tassi di cambio fino alla scadenza dei suoi impegni. La Commissione si sarebbe formalmente impegnata dinanzi al Parlamento a vegliare affinchè i provvedimenti da adottarsi fossero strettamente «neutrali» e non incidessero sul valore reale dei versamenti ai dipendenti a titolo di retribuzioni, pensioni e indennità.
punto 29
Gli argomenti del ricorrente presuppongono che questi abbia diritto a continuare ad usufruire del tasso di cambio applicato per i trasferimenti effettuati a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, in modo che egli possa riscuotere, dopo aver fatto effettuare detti trasferimenti, un saldo di stipendio in lire italiane pari a quello percepito nel marzo 1979, quanto meno finche non siano venuti a scadenza gli impegni da lui contratti anteriormente all'aprile 1979. Si deve osservare, tuttavia, che i tassi di cambio praticati fino all'aprile del 1979 erano particolarmente favorevoli ai dipendenti che prestavano servizio in paesi a moneta debole. Infatti, il coefficiente correttore era stato fissato in modo da tener conto della svalutazione della moneta della sede di servizio e veniva applicato alla retribuzione globale, mentre i trasferimenti venivano effettuati in base al tasso di cambio del 1969. Dall'aprile 1979, la retribuzione veniva calcolata in base ai tassi di cambio aggiornati, in modo da garantire ad ogni dipendente una retribuzione globale, espressa in moneta nazionale, pari a quella percepita nel marzo 1979. I trasferimenti continuavano ad effettuarsi ad un tasso di cambio più favorevole del tasso ufficiale, pur se meno favorevole del tasso di cambio usato in precedenza, e ciò applicando all'importo trasferito il coefficiente risultante dal rapporto che esiste tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente fissato per il paese in cui presta servizio il dipendente. Questo metodo di calcolo del tasso di cambio doveva consentire al dipendente che prestava servizio in un paese a moneta debole di effettuare i trasferimenti in questione per la stessa quota della retribuzione globale che sarebbe stata trasferita da un dipendente in servizio in un paese a moneta forte.
punto 30
Sta di fatto che l'applicazione delle nuove disposizioni di cui trattasi ha implicato la diminuzione della differenza versata al ricorrente dopo che questi aveva fatto effettuare gli stessi trasferimenti che nel marzo 1979. Si deve tuttavia osservare che il saldo corrisposto dopo i trasferimenti non è rimasto costante per molti anni, come farebbero pensare le affermazioni del ricorrente, ma è stato variabile in funzione degli adattamenti del coefficiente correttore all'evoluzione del costo della vita e del tasso d'inflazione.
punto 31
Si deve ricordare che il coefficiente correttore è stato istituito allorchè le monete godevano di una relativa stabilità e che la sua funzione era quella di far in modo che la retribuzione di un dipendente venisse adeguata al costo della vita nelle varie sedi di servizio. Tuttavia, in seguito alla crisi monetaria, il coefficiente correttore è stato usato non solo per adeguare gli stipendi al costo della vita nelle varie sedi di servizio, ma anche per compensare la svalutazione di alcune monete deboli. Per questo motivo nel 1978, mentre il costo della vita in Italia era inferiore al costo della vita in Belgio, il coefficiente correttore per l'Italia era superiore del 50 % circa al coefficiente per il Belgio. Applicando questo coefficiente al tasso di cambio statutario vigente a tutto il 1978 (1 BFR = 12,50 lire) veniva compensata la svalutazione della lira.
punto 32
Dato questo impiego del coefficiente correttore, era inevitabile che la parte della retribuzione destinata ad essere trasferita, a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello Statuto, al tasso ufficiale venisse rettificata in base al coefficiente correttore in quanto parte della retribuzione globale. Ne conseguiva che più una moneta debole si svalutava, minore era la parte della retribuzione globale necessaria per trasferire una determinata somma verso un paese a moneta forte.
punto 33
Per contro, dopo la modifica apportata allo Statuto con il regolamento n. 3085/78, è stato possibile ripristinare la funzione tipica del coefficiente correttore, cioè quella di rispecchiare le condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Benché i trasferimenti siano stati resi più onerosi, il sistema continuava comunque ad essere vantaggioso per i dipendenti che prestavano servizio in un paese a moneta debole.
punto 34
Risulta quindi che, pur se all'autorità legislativa delle Comunità sono imposti determinati limiti quanto alla sua facoltà di ridurre i vantaggi di cui fruisce il personale in forza del regime statutario, non si può sostenere che nella fattispecie questi limiti siano stati superati.
punto 35
Il ricorrente critica inoltre il modo in cui è stato calcolato il coefficiente correttore nel regolamento n. 3086/78. A suo giudizio, questo calcolo rappresenta un semplice artificio contabile destinato a lasciar immutata la situazione, salvo per quel che riguarda l'incidenza negativa in caso di trasferimenti, il che costituirebbe sviamento di potere.
punto 36
In proposito si deve osservare che l'aggiornamento dei tassi di cambio operato dal regolamento n. 3085/78 ha fatto sì che non fosse più necessario ricorrere al coefficiente correttore per compensare la svalutazione di determinate monete. Se, dunque, il coefficiente correttore è stato fissato in modo da garantire ad ogni dipendente la retribuzione globale che avrebbe riscosso secondo il vecchio sistema, e se, in alcuni casi, ciò ha comportato la perdita di determinati vantaggi in materia di trasferimenti, questa conseguenza era conforme alla finalità della modifica dello Statuto e non può definirsi sviamento di potere.
punto 37
Quanto alla motivazione dei regolamenti, che il ricorrente giudica carente, è vero che quella del regolamento n. 3085/78 è succinta, ma, date le oscillazioni registrate per le varie monete sul mercato mondiale dopo l'adozione dello Statuto, la considerazione, contenuta nel preambolo di tale regolamento, in cui si sottolinea la necessità di aggiornare i tassi di cambio può ritenersi una motivazione adeguata. Per quel che riguarda il regolamento n. 3086/78, sarà sufficiente constatare che esso è, come si evince dal preambolo, l'inevitabile conseguenza del regolamento n. 3085/78 ed è, quindi, adeguatamente motivato.
punto 38
Il ricorrente sostiene inoltre che l'assenza, nei regolamenti impugnati, di norme transitorie a favore del personale in servizio, analoghe a quelle elaborate per i pensionati, viola il divieto di discriminazione.
punto 39
In proposito basterà ricordare che la discriminazione, sotto il profilo giuridico, consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche. La situazione di un dipendente in servizio è ben diversa da quella di un pensionato, sicché non sussiste discriminazione allorchè il legislatore comunitario riserva ai pensionati un trattamento diverso da quello riservato ai dipendenti in servizio.
punto 40
Lo stesso criterio vale per quanto concerne la presunta discriminazione che deriverebbe dalla decisione della Commissione di seguire per un quinquiennio una politica particolare circa i valori da prendere in considerazione per l'onere del sostentamento delle persone assimilate alle persone a carico (Informazioni amministrative n. 233, del 30 aprile 1979). L'ipotesi dei trasferimenti non può esser assimilata a quella delle persone contemplate da questa decisione.
punto 41
I mezzi tratti dalla presunta discriminazione vanno quindi disattesi.
punto 42
Poiché l'esame degli argomenti svolti dal ricorrente ha messo in luce che nessuno dei mezzi da lui dedotti può venir accolto, il ricorso dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 43
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 44
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente sostenute.

Firme

Bosco O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 febbraio 1982. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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