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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 febbraio 1988, causa 293/85

Decisione
decisa il 1988-02-02
ECLI
ECLI:EU:C:1988:40

Epigrafe

Sentenza della Corte 2 febbraio 1988 Nella causa 293/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. J. Griesmar, in qualità d'agente, assistito dagli avvocati G. Beauthier, del foro di Bruxelles, e L. Misson, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georges Kremlis, membro del servizio giuridico, edifico Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Regno del Belgio, rappresentato dal signor R. Hoebaer, direttore presso il « Ministère des affaires étrangères du commerce extérieur et de la coopération au développement », in qualità d'agente, assistito dagli avvocati M. Waelbroeck e P. Deltenre, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, residence Champagne, convenuto, avente ad oggetto il far dichiarare che emanando diverse disposizioni della legge 21 giugno 1985 relativa all'istruzione (Moniteur belge del 6.7.1985), il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5 e 7 del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di Sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 24 marzo 1987, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 17 settembre 1987, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso ex art. 169 del trattato CEE, inteso a far dichiarare che il regno del Belgio è venuto meno a taluni obblighi impostigli dagli artt. 5 e 7 del trattato CEE.
punto 2
Più precisamente, la Commissione addebita al regno del Belgio: a) l'aver omesso, nell'art. 16, n. 1, della legge 21 giugno 1985 relativa all'istruzione (Moniteur belge del 6.7.1985), di esentare dalla tassa d'iscrizione supplementare (in prosieguo: « minervai ») i cittadini di altri Stati membri recatisi in Belgio al solo scopo di compiervi studi presso le università belghe; b) l'aver attribuito, ex art. 16, n. 2, della citata legge, ai rettori di dette università il diritto di rifiutare l'iscrizione di questi studenti; e) l'aver di fatto reso impossibile, con l'art. 59, n. 2, di detta legge, il godimento del beneficio dell'esenzione dal minervai attribuito ai cittadini di altri Stati membri recatisi in Belgio al solo scopo di seguirvi corsi d'istruzione superiore non universitaria, tecnico-professionale e secondaria specializzata, avendo vincolato detto beneficio alla concessione del diritto di soggiorno ed avendo subordinato l'esenzione da detto minervai, attribuita agli studenti di altri Stati membri, all'ulteriore condizione della prova di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, come si evince dall'art. 59, n. 2 della precitata legge; infine, d) l'aver limitato le possibilità di ripetere i minervai, pagati indebitamente secondo il diritto comunitario, ai soli cittadini comunitari che ne avessero fatto domanda in giudizio prima del 13 febbraio 1985, data della pronuncia della sentenza Gravier (193/83, Race, pag. 593).
punto 3
Risulta dagli atti che, secondo la vigente normativa belga sull'istruzione universitaria, le spese ordinarie di funzionamento delle università sono finanziate dallo Stato belga in ragione del numero degli studenti cittadini belgi e lussemburghesi, degli studenti stranieri appartenenti a qualche ristretta categoria, nonché degli studenti stranieri in generale, purché il loro numero non superi il 2% del totale degli studenti belgi regolarmente considerati in un indirizzo di studi nell'anno accademico precedente. Gli studenti stranieri non rientranti nelle summenzionate categorie contribuiscono alle spese ordinarie di funzionamento delle università. Ne consegue che gli studenti cittadini di uno Stato membro che si recano in Belgio al solo scopo di compiervi studi universitari sono, di norma, soggetti al minervai. Detta normativa prevede inoltre che il rettore dell'università può rifiutare l'iscrizione di studenti non considerati ai fini del finanziamento statale.
punto 4
Per quanto attiene all'istruzione non universitaria, si esige un minervai dagli allievi e dagli studenti stranieri i cui genitori o il cui tutore non belga non risiedano in Belgio, a meno che detti allievi e studenti siano ammessi a soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi o siano autorizzati a stabilirvisi. Uno studente straniero che chieda un permesso di soggiorno in Belgio superiore a tre mesi deve produrre, fra l'altro, il certificato d'iscrizione presso un istituto d'istruzione e provare di possedere sufficienti mezzi di sussistenza.
punto 5
Infine, secondo detta normativa, non saranno in alcun caso rimborsati i minervai percepiti fra il 1o settembre 1976 e il 31 dicembre 1984, ad eccezione di quelli, pagati da allievi e studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità che abbiano seguito corsi di formazione professionale, i quali devono essere rimborsati in forza di decisioni giudiziarie emesse a seguito di azione di ripetizione esperita dinanzi ad organi giurisdizionali prima del 13 febbraio 1985, data della citata sentenza Gravier.
punto 6
La Commissione, ritenendo che la descritta normativa belga costituisse una discriminazione in base alla cittadinanza, vietata dall'art. 7 del trattato CEE ed in contrasto con la giurisprudenza della Corte quale risulta dalla sentenza 13 luglio 1983 (Forcheri, causa 152/82, Race. pag. 2323) e dalla citata sentenza 13 febbraio 1985, ha reso nota la sua posizione nel corso di una riunione informale con i responsabili dei ministeri belgi della pubblica istruzione, il 25 giugno 1985. Tuttavia, da un resoconto della riunione, del 27 e 28 giugno 1985, del comitato dell'istruzione — istituito con risoluzione 9 febbraio 1976 del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, che contempla un programma d'azione in materia d'istruzione (GU C 38, pag. 1) — risulta che il rappresentante della Commissione ha affermato che questa non aveva ancora concluso le sue riflessioni sugli effetti della giurisprudenza della Corte in tale materia.
punto 7
Con lettera 17 luglio 1985 la Commissione, ritenendo contraria al diritto comunitario la legislazione di cui è causa, ha invitato, ex art. 169 del trattato CEE, le autorità belghe competenti a trasmettere « le loro osservazioni sulle questioni sollevate, tenuto conto dell'imminente riapertura dell'anno scolastico ed accademico, (...) entro un termine di otto giorni dal ricevimento della presente ». Il governo belga non ha risposto alla lettera entro il termine fissato; tuttavia, con telex del 2 agosto 1985, ha chiesto alla Commissione una proroga del termine. La Commissione non ha risposto a detto telex. Il 20 agosto 1985 le autorità belghe competenti hanno inviato alle università circolari ministeriali ove si dava istruzione di applicare la legislazione di cui è causa. Il 23 agosto 1985 la Commissione ha emesso un parere motivato secondo il quale la normativa controversa è incompatibile con gli artt. 5 e 7 del trattato CEE. In conformità dell'art. 169, 2o comma, di detto trattato, la Commissione ha invitato il regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro un termine di quindici giorni.
punto 8
Poiché il parere motivato era rimasto senza seguito, il 2 ottobre 1985 la Commissione ha proposto alla Corte il presente ricorso.
punto 9
Per una più ampia esposizione del contesto giuridico della lite, dei fatti della causa, degli argomenti delle parti, nonché del seguito dato dalla Commissione all'invito della Corte ad indicare le ragioni precise che l'avevano indotta a concedere al regno del Belgio soltanto i termini di cui sopra, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla ricevibilità del ricorso

punto 10
II regno del Belgio ha sollevato eccezione d'irricevibilità contro il ricorso della Commissione, facendo valere che durante la fase precontenziosa del procedimento sfociato nel presente ricorso, la Commissione non ha rispettato le elementari garanzie procedurali previste dall'art. 169 del trattato CEE. Esso considera che i termini, di otto giorni per rispondere alla lettera d'intimazione e di quindici giorni per conformarsi al parere motivato, sarebbero troppo brevi ed inammissibili data la complessità della materia e l'importanza delle modifiche da apportare alla relativa disciplina per renderla conforme al diritto comunitario.
punto 11
Pur riconoscendo la brevità dei termini assegnati, la Commissione fa osservare che non si tratta di termini a pena di decadenza e che sarebbero state prese in considerazione anche risposte date dopo il loro spirare. La ragione della fissazione di termini brevi sarebbe stata, da una parte, l'imminente riapertura dell'anno accademico 1985 e, dall'altra, il fatto che il regno del Belgio era a conoscenza della posizione della Commissione almeno dal 25 giugno 1985. All'indomani dell'emanazione della legge belga controversa, la Commissione si sarebbe preoccupata per le condizioni, contrarie al diritto comunitario, alle quali sarebbe stato sottoposto l'accesso di studenti comunitari agli istituti belgi d'istruzione professionale, al momento di tale riapertura. Fin dall'inizio, essa avrebbe voluto che lo svolgimento della fase precontenziosa fosse tale da poter adire la Corte in tempo utile per l'adozione di provvedimenti provvisori a tutela dei diritti degli studenti, e ciò in un momento in cui le procedure d'iscrizione non erano ancora concluse.
punto 12
In subordine, la Commissione ricorda che, di fatto, il regno del Belgio ha disposto di oltre un mese per rispondere alla lettera d'intimazione prima della notifica del parere motivato. Essa sottolinea inoltre che era passato ancora oltre un mese prima del deposito dell'atto introduttivo e dell'istanza di provvedimenti provvisori.
punto 13
Va innanzitutto ricordato che il procedimeno precontenzioso ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l'opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario e, dall'altra, di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.
punto 14
Questo duplice scopo impone alla Commissione di concedere agli Stati membri un termine ragionevole per rispondere alla lettera d'intimazione e conformarsi al parere motivato o, eventualmente, per preparare la loro difesa. Onde valutare la ragionevolezza del termine impartito, si deve tener conto del complesso delle circostanze caratterizzanti la fattispecie che viene in rilievo. Termini molto brevi possono così ammettersi in situazioni specifiche, in particolare quando vi sia l'urgenza di porre rimedio ad un inadempimento o quando lo Stato membro interessato sia pienamente a conoscenza del punto di vista della Commissione ben prima che venga avviata la procedura.
punto 15
Occorre dunque esaminare se la brevità dei termini fissati dalla Commissione fosse giustificata dalle specifiche circostanze del caso. A tale scopo, si deve distinguere fra i primi tre addebiti, relativi all'accesso non discriminatorio agli studi superiori, ed il quarto addebito, relativo all'aver limitato la ripetibilità dei minervai, pagati indebitamente secondo il diritto comunitario, alle sole azioni giudiziarie esperite prima del 13 febbraio 1985.
punto 16
Per quel che riguarda i primi tre addebiti, l'imminente apertura dell'anno accademico 1985 può certo essere considerata una circostanza specifica che giustifica un termine breve. Tuttavia, la Commissione avrebbe potuto agire ben prima di detta apertura, poiché gli aspetti essenziali della normativa belga erano già presenti nella legislazione anteriore alla legge del 21 giugno 1985 e, dunque, erano già a conoscenza della Commissione al più tardi al momento della pronunzia della citata sentenza 13 febbraio 1985. Ebbene, sei mesi separavano la pronunzia di detta sentenza dall'apertura dell'anno accademico 1985. D'altra parte, occorre constatare che allora la Commissione non aveva formulato critiche sul minervai, dando perfino l'impressione, fino all'entrata in vigore della legge in causa, di riconoscere la compatibilità del minervai con il diritto comunitario. Ciò considerato, la Commissione non può far valere una situazione d'urgenza da essa stessa creata omettendo di agire tempestivamente.
punto 17
Quanto al mezzo dedotto in subordine dalla Commissione, secondo il quale i termini fissati non erano termini di decadenza, poiché sarebbero state accettate anche risposte fornite dopo il loro spirare, va osservato che questa circostanza non è pertinente. Infatti, uno Stato membro destinatario di un atto con apposizione di termini non può sapere in anticipo se, e in quale misura, la Commissione gli concederà un'eventuale proroga di detti termini. D'altronde, nel caso di specie la Commissione non ha risposto alla domanda di proroga del regno del Belgio.
punto 18
Per quel che attiene alla questione se il regno del Belgio fosse a conoscenza in tempo utile del punto di vista della Commissione, è pacifico che sebbene questa avesse espresso la sua posizione dinanzi ai responsabili dei ministeri belgi della pubblica istruzione, il 25 giugno 1985, in occasione di una riunione del comitato dell'istruzione, il 27 e il 28 giugno successivi, essa aveva affermato di non avere ancora concluso le sue riflessioni sugli effetti della giurisprudenza della Corte nel campo dell'istruzione universitaria. Dunque, il regno del Belgio non era stato pienamente informato della definitiva posizione della Commissione, prima dell'avvio della procedura d'inadempimento.
punto 19
Per quel che riguarda il quarto addebito, esso si riferisce ad azioni relative al passato e non presenta quindi alcun carattere d'urgenza.
punto 20
Alla luce di queste considerazioni, si deve dichiarare che la brevità dei termini fissati dalla Commissione è ingiustificata. Ne consegue che nella fattispecie in esame manca una delle condizioni di ricevibilità del ricorso ex art. 169 del trattato CEE, vale a dire il regolare svolgimento della fase precontenziosa del procedimento. Il ricorso deve dunque essere respinto in quanto irricevibile.

Sentenza › Sulle spese

punto 21
Al sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, la Commissione deve essere condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida Koopmans Everling Bahlmann Galmot Kakouris Joliét Schockweiler Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 2 febbraio 1988. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze