diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 156 del 1984

Decisione
decisa il 1984-06-05, depositata il 1984-06-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:156
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14780

  • Lavoro (rapporto di)
  • Personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione
  • Trattamento giuridico-economico
  • Tutela giurisdizionale
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Rilevanza
  • Difetto di motivazione e omessa indicazione della fattispecie concreta
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 come modificato dalla l. 24 luglio 1957, n. 633, nella parte in cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria non promossa nel termine di sessanta giorni successivi alla risposta dell'azienda o alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla presentazione del reclamo gerarchico, in quanto il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualunque motivazione e ogni minimo cenno alla concreta fattispecie. - S. n. 93/1979.

Norme impugnate

  • art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
  • legge 24 luglio 1987, n. 633

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 (Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Barbieri Fabrizio ed altri contro ATAC, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 nel procedimento civile promosso da Barbieri Fabrizio ed altri nei confronti dell'ATAC, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 (Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, "nella parte in cui sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria non promossa nel termine di sessanta giorni successivi alla risposta dell'azienda o alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla presentazione del reclamo gerarchico"; b) dello stesso art. 10 del r.d. n. 148 del 1931, quale risulta a seguito della citata sentenza n. 93 del 1979, "nella parte in cui non prevede che il giudice possa, con la pronuncia di improcedibilità, rimettere in termini le parti con contestuale sospensione del processo in corso".
punto 2
Considerato che in ordinanza manca qualsiasi riferimento alla concreta fattispecie e che non è svolta alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, essendosi il giudice a quo limitato all'apodittica affermazione che esse "appaiono rilevanti ai fini della decisione", che deve, pertanto, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte. dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni come sopra sollevate;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 (modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza in data 16 luglio 1982 (r.o. n. 629 del 1982). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze