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Sez. 1, Ordinanza n. 18599 del 08/07/2025 (Rv. 674920-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Società controllate - Finanziamento infragruppo - Postergazione dei crediti ex artt. 2467 e 2497quinquies c.c. - Finanziamento intermediato da altra società del gruppo - Applicabilità della postergazione - Sussistenza - Ragioni. SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674920-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalità elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, dalla società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società che controlla la società finanziata ed è a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").

Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2497 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)