Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Grande Sezione) del 7 giugno 2005, causa C-543/03
Epigrafe
Sentenza della Corte (Grande Sezione)
7 giugno 2005
Nel procedimento C-543/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 16 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2003, nella causa
Christine Dodi,
Petra Oberhollenzer
contro
Tiroler Gebietskrankenkasse,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, U. Lõhmus, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 dicembre 2004,
viste le osservazioni scritte presentate:
per le sig.re Dodl e Oberhollenzer, dal sig. J. Hobmeier, Rechtsanwalt;
per la Tiroler Gebietskrankenkasse, dalla sig.ra A. Bramböck, in qualità di agente;
per il governo austriaco, dai sigg. H. Dossi, E. Riedl e G. Hesse, in qualità di agenti, assistiti dalla sig.ra S. Holzmann, Rechtsanwältin;
per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin, H. Kreppel e B. Martenczuk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 febbraio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, in particolare sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), e del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento [n. 1408/71] (GU L 74, pag. 1), come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410 (GU L 62, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra le sig. re Dodi e Oberhollenzer e la Tiroler Gebietskrankenkasse in merito al rifiuto di quest'ultima di concedere loro assegni per l'educazione dei figli.
Sentenza › Contesto normativo › Normativa comunitaria › Il regolamento n. 1408/71
punto 3
L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi (...) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...), nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
punto 4
L'art. 4, n. 1, del detto regolamento prevede:
«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
h) le prestazioni familiari».
punto 5
Secondo l'art. 13 dello stesso regolamento:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro (...). Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. (...)
a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (...);
(...)».
punto 6
Ai termini dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, che concerne i lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente:
«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo (...)».
punto 7
L'art. 76, n. 1, dello stesso regolamento, che stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e a norma della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, recita quanto segue:
«Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all'occorrenza in applicazione dell'articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro».
Sentenza › Contesto normativo › Normativa comunitaria › Il regolamento n. 574/72
punto 8
L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, che stabilisce le regole applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari, dispone:
«a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni.
b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli artt. 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;
(...)».
Sentenza › Contesto normativo › La normativa nazionale › La legislazione austriaca
punto 9
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del Familienlastenausgleichsgesetz (legge sulla compensazione degli oneri di famiglia) 24 ottobre 1967 (BGBl. I, 376/1967), nella versione modificata applicabile alla causa principale:
«ha diritto agli assegni familiari colui che nel territorio federale ha la sua residenza o dimora abituale (...)».
punto 10
L'art. 2 del Kinderbetreuungsgeldgesetz (legge relativa all'assegno per l'educazione dei figli) 8 agosto 2001 (BGB1. I, 103/2001), entrato in vigore il 1o gennaio 2002, dispone:
«1. Ha diritto all'assegno per l'educazione dei figli [Kinderbetreuungsgeld] il genitore (...) per il figlio (...) purché
1) sussista per tale figlio diritto agli assegni familiari ai sensi del Familienlastenausgleichsgesetz, ovvero tale diritto per tale figlio non sussista per la sola ragione che sussiste un diritto a un'analoga prestazione straniera;
2) il figlio viva con il genitore nel comune nucleo familiare e
3) il reddito medio complessivo (art. 8) del genitore non sia superiore a EUR 14600 nell'anno civile.
(...).
4. Per uno stesso figlio è esclusa la contemporanea corresponsione dell'assegno per l'educazione ad entrambi i genitori. (...)».
Sentenza › Contesto normativo › La normativa nazionale › La legislazione tedesca
punto 11
Ai sensi dell'art. 1 del Bundeserziehungsgeldgesetz (legge federale relativa all'assegno per l'educazione dei figli) 7 dicembre 2001 (BGBl. 2001 I, n. 65):
«1. Ha diritto a un assegno per l'educazione dei figli [Bundeserziehungsgeld] colui che:
1. nella Repubblica federale di Germania abbia la sua residenza o dimora abituale;
2. abbia un figlio convivente a carico;
3. si prenda cura del figlio e lo allevi;
4. non eserciti attività lavorativa o non la eserciti a tempo pieno.
(...)»
Sentenza › Controversia principale e questioni pregiudiziali
punto 12
Le due ricorrenti nella causa principale, la sig.ra Dodi e la sig.ra Oberhollenzer, sono cittadine austriache che lavorano in Austria, ma vivono in Germania, rispettivamente con il coniuge e con il compagno, entrambi cittadini tedeschi ed esercenti attività lavorativa a tempo pieno in Germania.
punto 13
A causa della nascita di suo figlio il 21 aprile 2002, il rapporto di lavoro della sig.ra Dodi è stato sospeso dal 21 giugno al 7 ottobre 2002.
punto 14
La sig.ra Oberhollenzer, da parte sua, ha partorito il 10 settembre 2002 e il suo rapporto di lavoro è stato indi sospeso dall'8 novembre 2002 al 9 settembre 2004.
punto 15
II coniuge della sig.ra Dodi e il compagno della sig.ra Oberhollenzer hanno percepito in Germania, in quanto padri, indennità corrispondenti alle indennità familiari di diritto austriaco, ma non hanno beneficiato dell'assegno federale per l'educazione dei figli, poiché esercitavano attività lavorativa a tempo pieno.
punto 16
Le domande di pagamento dell'assegno federale per l'educazione dei figli presentate in Germania dalle ricorrenti nella causa principale sono state respinte, nel caso della sig.ra Dodi, con decisione 13 maggio 2003 dell'Ami für Versorgung und Familienförderung München I (Ufficio per l'assistenza e il sostegno alle famiglie di Monaco di Baviera I) e, nel caso della sig.ra Oberhollenzer, con decisioni 14 novembre 2002 e 22 aprile 2003 dell'Ami für Versorgung und Familienförderung Augsburg (Ufficio per l'assistenza e il sostegno alle famiglie di Augusta). Secondo le autorità tedesche, per la prestazione richiesta competente era la Repubblica d'Austria. Nel caso della sig.ra Dodi, inoltre, era stato anche superato il limite di reddito previsto dalla legislazione tedesca.
punto 17
Le dette ricorrenti hanno cercato di ottenere un assegno per l'educazione dei figli anche in Austria.
punto 18
Le loro domande sono state respinte con decisioni, rispettivamente, 28 aprile e 5 giugno 2003 dalla Tiroler Gebietskrankenkasse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, 75 e 76 del regolamento n. 1408/71 e dell'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72.
punto 19
Entrambe le ricorrenti nella causa principale hanno impugnato le dette decisioni dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Tribunale regionale di Innsbruck), per ottenere dalla Tiroler Gebietskrankenkasse l'assegno per l'educazione dei figli con decorrenza 1° luglio 2002, per la sig.ra Dodi, e 30 settembre 2002, per la sig.ra Oberhollenzer, per l'ammontare stabilito dalla legge. Esse hanno dedotto a tal fine l'applicabilità nel caso di specie del principio dello Stato di occupazione laddove, secondo la Tiroler Gebietskrankenkasse, in presenza di due Stati membri di occupazione differenti, le prestazioni familiari competono in via prioritaria allo Stato di residenza: la Repubblica d'Austria dovrebbe fornire solo, se del caso, una prestazione a integrazione del «Kinderbetreuungsgeld», una volta erogata la prestazione tedesca del «Bundeserziehungsgeld».
punto 20
Con sentenze, rispettivamente, 17 luglio e 17 settembre 2003 il Landesgericht Innsbruck ha respinto i ricorsi presentati dalle sig.re Dodi e Oberhollenzer ritenendo che, nel caso in cui i genitori lavorino in Stati membri diversi, le prestazioni familiari debbano essere fornite in via prioritaria dallo Stato in cui il figlio risiede, nel caso di specie la Repubblica federale di Germania. La Repubblica d'Austria sarebbe tenuta soltanto al pagamento della differenza qualora le prestazioni tedesche fossero di importo inferiore a quelle austriache.
punto 21
Le ricorrenti nella causa principale hanno interposto appello avverso tali sentenze dinanzi all'Oberlandesgericht Innsbruck (Corte d'appello di Innsbruck) sostenendo che, poiché l'assegno per l'educazione dei figli ha lo scopo di assicurare proventi al genitore che ha sospeso la propria attività professionale per potersi dedicare all'educazione del figlio e ha subito per questo un mancato guadagno, dovrebbe trovare applicazione il principio dello Stato di occupazione. Le sig.re Dodi e Oberhollenzer hanno ricordato che, all'epoca dei fatti di cui trattasi, il loro rapporto di lavoro non era risolto, bensì semplicemente sospeso per la durata del congedo parentale.
punto 22
La Tiroler Gebietskrankenkasse ha contestato tale argomento e concluso per il rigetto delle domande.
punto 23
Dopo aver riunito le due istanze ai fini della trattazione orale e della decisione, ľ Oberlandesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il combinato disposto dell'art. 73 del regolamento [n. 1408/71] e dell'art. 13 di tale regolamento, nella versione attualmente in vigore, debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro, per quanto in essere, non produce obblighi di prestazioni lavorative e di retribuzione (è sospeso per congedo parentale non retribuito) né dà luogo, ai sensi della normativa nazionale, ad obblighi di assicurazione sociale.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se in un siffatto caso spetti allo Stato di occupazione corrispondere le prestazioni, anche qualora il lavoratore e quei familiari a favore dei quali potrebbe aversi un diritto a una prestazione quale l'assegno per l'educazione dei figli previsto dalla legislazione austriaca non abbiano, specie durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per congedo parentale non retribuito, risieduto nello Stato di occupazione».
Sentenza › Sul merito › Sulla prima questione
punto 24
Con la prima questione l'organo giurisdizionale remittente domanda, in sostanza, se le ricorrenti nella causa principale abbiano perduto la qualità di «lavoratori subordinati» ai sensi del regolamento n. 1408/71 a causa della sospensione del loro rapporto di lavoro durante la quale, in applicazione della legislazione austriaca, esse non erano tenute a versare contributi previdenziali. Il detto organo vuol sapere, in particolare, quali siano le ripercussioni di tale sospensione sull'applicabilità dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e, per questo, dell'art. 73 dello stesso.
punto 25
Sembra che la principale preoccupazione dell'organo giurisdizionale remittente, sottesa alla prima questione, sia il rischio, per le ricorrenti nella causa principale, di non poter beneficiare di nessuna protezione sociale a livello di concessione delle prestazioni familiari nel caso in cui il loro rapporto di lavoro, essendo sospeso, non sia qualificato come occupazione.
punto 26
Tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte concordano che, nonostante la sospensione temporanea del loro rapporto di lavoro, le dette ricorrenti vanno considerate «lavoratori subordinati» ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
punto 27
Si deve rilevare al riguardo che la nozione di «lavoratore» nel diritto comunitario non è univoca, ma varia a seconda del settore di applicazione considerato (sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Race. pag. I-2691, punto 31). Occorre perciò ricordare la portata della nozione di «lavoratore» nel contesto del regolamento n. 1408/71.
punto 28
Ai termini del suo art. 2, n. 1, il regolamento n. 1408/71 si applica ai lavoratori subordinati o autonomi, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari.
punto 29
Le locuzioni «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» sono definite all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Designano qualsiasi persona coperta da assicurazione nell'ambito di uno dei regimi previdenziali menzionati al detto art. 1, lett. a), contro gli eventi e alle condizioni indicati da tale norma (sentenze 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Hejningen, Racc. pag. I-1755, punto 9, e 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi, Racc. pag. I-3419, punto 20).
punto 30
Ne consegue che una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all'art. 1, lett. a), del detto regolamento, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro (citate sentenze Martínez Sala, punto 36, e Kuusijärvi, punto 21).
punto 31
Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 12 delle conclusioni, alla luce della giurisprudenza della Corte non è, quindi, tanto il tipo di rapporto di lavoro che determina se a una persona continui ad applicarsi il regolamento n. 1408/71, quanto la copertura contro i rischi nell'ambito di uno dei regimi previdenziali indicati all'art. 1, lett. a), di tale regolamento. Ne deriva che la mera sospensione dei principali obblighi di un rapporto di lavoro per un certo periodo di tempo non può privare il lavoratore della sua qualità di «lavoratore subordinato» ai sensi dell'art. 73 del medesimo regolamento.
punto 32
Ebbene, dalla decisione di rinvio risulta che, in conformità con la legislazione austriaca, le ricorrenti nella causa principale non beneficiavano, in occasione del congedo parentale, dell'assicurazione obbligatoria completa (rischio malattia, infortuni e pensione compresi), come invece i lavoratori subordinati a tempo pieno. Al contrario, secondo le indicazioni fornite dall'organo giurisdizionale remittente, cessata l'assicurazione obbligatoria, le dette ricorrenti hanno diritto a prestazioni solo nell'ambito dell'assicurazione malattia e a condizioni date. Tale organo suppone che, quindi, in certi casi, le dette ricorrenti avrebbero potuto beneficiare di prestazioni malattia.
punto 33
In ogni caso, spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari per determinare se, durante i periodi per i quali sono stati richiesti gli assegni di cui trattasi, le ricorrenti nella causa principale fossero affiliate ad un regime previdenziale austriaco e rientrassero, perciò, fra i «lavoratori subordinati» di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
punto 34
Alla prima questione occorre perciò rispondere che una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari per determinare se, durante i periodi per i quali sono stati richiesti gli assegni di cui trattasi, le ricorrenti nella causa principale fossero iscritte ad un regime previdenziale austriaco e rientrassero, perciò, fra i «lavoratori subordinati» di cui al detto art. 1, lett. a).
Sentenza › Sul merito › Sulla seconda questione
punto 35
Nell'ipotesi in cui le ricorrenti nella causa principale rientrino nell'ambito di applicazione personale del regolamento n. 1408/71, l'organo giurisdizionale remittente chiede, con la seconda questione, quale Stato membro sia competente in via prioritaria a versare la prestazione familiare di cui trattasi, ciò che presuppone che la Corte si pronunci sull'eventuale pertinenza e, se del caso, sull'applicazione delle norme cosiddette «anticumulo», vale a dire gli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72, in circostanze quali quelle di specie.
Sentenza › Sul merito › Sulla seconda questione › Osservazioni svolte dinanzi alla Corte
punto 36
Le osservazioni svolte dinanzi alla Corte divergono quanto all'interpretazione dei regolamenti nn. 1408/61 e 574/72, nonché quanto alla determinazione dello Stato membro competente ad erogare le prestazioni.
punto 37
La Tiroler Gebietskrankenkasse ha fatto presente che, poiché ognuno dei genitori esercita un'attività lavorativa, l'uno in Germania e l'altro in Austria, gli Stati di occupazione sono due. Il cumulo delle prestazioni che ne discende troverebbe soluzione all'art. 76 del regolamento n. 1408/71, il quale fisserebbe la priorità dello Stato membro di residenza. Sarebbe, pertanto, quest'ultimo a dover versare le prestazioni familiari, mentre l'altro Stato resterebbe competente solo in via subordinata.
punto 38
Anche il governo austriaco propugna questa soluzione, precisando contestualmente che, in conformità al ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e Zachów (Race. pag. I-4895), in materia di prestazioni familiari, la determinazione di quello dei membri della famiglia che matura un diritto alla prestazione non può dipendere dalla normativa nazionale. Occorrerebbe, piuttosto, prendere in considerazione la famiglia nel suo insieme.
punto 39
Da parte sua, il governo tedesco deduce due argomenti a sostegno della tesi opposta. In primo luogo, fa valere che il principio invocato dal governo austriaco ed enunciato dalla Corte nella citata sentenza Hoever e Zachów non è pertinente nella fattispecie, data la specificità della situazione all'origine della controversia colà definita. L'approccio seguito dalla Corte in quella causa dovrebbe valere, infatti, solo nei casi in cui le persone interessate si ritroverebbero senza diritti nei confronti dello Stato di occupazione.
punto 40
In secondo luogo, il governo tedesco ritiene che nella fattispecie non si applichino le norme «anticumulo» espresse agli artt. 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72, poiché non si è in presenza, per lo stesso bambino, di diritti a prestazioni familiari simultanei. Nelle situazioni all'origine della causa principale non sussisterebbero diritti siffatti a vantaggio dell'altro genitore, dato che i padri dei bambini non soddisfacevano le condizioni per beneficiare degli assegni previsti dall'ordinamento tedesco.
punto 41
II governo tedesco conclude, così, che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, spetta al solo Stato di occupazione, nella fattispecie la Repubblica d'Austria, corrispondere la prestazione familiare, anche se il beneficiario della stessa e la sua famiglia risiedono altrove.
punto 42
Questa conclusione è stata sostenuta dalla Commissione delle Comunità europee nelle sue osservazioni scritte. Essa fa notare che, siccome il principio delio Stato membro di occupazione è il fondamento dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, andrebbero ricercate soluzioni alternative solo nel caso in cui dalla sua applicazione risultassero conseguenze inaccettabili, segnatamente la perdita del diritto alla prestazione familiare.
punto 43
All'udienza, tuttavia, la Commissione ha fatto presente di aver riconsiderato la sua posizione, a favore della competenza prioritaria dello Stato membro di residenza, e ha invitato la Corte a tener conto della situazione familiare delle ricorrenti nella causa principale. A suo parere, la disposizione che disciplina la loro situazione sarebbe, dunque, l'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72, che sospende il diritto previsto dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 allorché il coniuge del lavoratore subordinato esercita un'attività professionale nello Stato membro di residenza. Tale approccio sarebbe pienamente conforme alla sentenza 9 dicembre 1992, causa C-119/91, McMenamin (Race. pag. I-6393), direttamente pertinente nella fattispecie.
Sentenza › Sul merito › Sulla seconda questione › Giudizio della Corte
punto 44
Al fine di risolvere il problema dell'interpretazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, all'origine del conflitto negativo di competenze su cui verte la causa principale, e di fornire all'organo giurisdizionale remittente una risposta utile, occorre, in merito alla seconda questione, ricordare la portata dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, esaminare il suo rapporto con le norme «anticumulo» dei detti regolamenti e determinare quale di esse sia applicabile nella fattispecie.
punto 45
Come risulta dal suo tenore letterale, il detto art. 73 riguarda per l'appunto la situazione in cui la famiglia del lavoratore subordinato risiede in uno Stato membro diverso da quello competente e garantisce che siano concesse le prestazioni familiari previste dalla legislazione di quest'ultimo, come se la famiglia del lavoratore subordinato risiedesse nel suo territorio.
punto 46
Questa disposizione intende evitare che uno Stato membro possa subordinare la concessione o l'importo di prestazioni familiari alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione (v., in particolare, sentenze Hoever e Zachów, citata, punto 34, e 7 novembre 2002, causa C-333/00, Maaheimo, Race. pag. I-10087, punto 34).
punto 47
L'art. 73 del regolamento n. 1408/71 si combina con la regola enunciata all'art. 13, n. 2, lett. a), del medesimo regolamento, in base al quale il lavoratore attivo nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di quest'ultimo anche se risiede in un altro Stato membro. Tale regime, derivante dallo scopo del regolamento n. 1408/71, che è di garantire a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali ed il beneficio delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal luogo di lavoro o di residenza, dev'essere interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, a prescindere dalle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali relative all'acquisto del diritto alle prestazioni familiari (sentenza 19 febbraio 1981, causa 104/80, Beeck, Race. pag. 503, punto 7).
punto 48
Si deve dunque constatare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, le ricorrenti nella causa principale, che risiedono con le loro famiglie in uno Stato membro diverso da quello di occupazione, acquistano in quest'ultimo Stato un diritto alle prestazioni familiari conformemente all'ordinamento comunitario.
punto 49
Va tuttavia precisato che il detto art. 73, nel costituire una regola generale, non ha valore assoluto. II diritto che le ricorrenti nella causa principale derivano, in quanto «lavoratori subordinati», dagli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71 dev'essere confrontato alle norme «anticumulo» di quest'ultimo e del regolamento n. 574/72, per scongiurare un cumulo dei diritti previsti dalla legislazione dello Stato di residenza con quelli previsti dalla legislazione dello Stato di occupazione.
punto 50
Orbene, è quello che sembra essere accaduto nel caso di specie. Secondo le indicazioni dell'organo giurisdizionale remittente, la nascita del bambino di ciascuna delle ricorrenti nella causa principale fa sorgere diritti alle prestazioni familiari in Austria e in Germania allo stesso tempo. In Austria, il diritto all'assegno per l'educazione dei figli nasce in capo alla madre, in quanto lavoratrice subordinata in tale Stato, in conformità all'art. 73 del regolamento n. 1408/71; in Germania, ai sensi della legislazione nazionale, in capo al genitore che ivi risiede con il bambino.
punto 51
punto 52
Occorre passare ora in rassegna le fattispecie disciplinate dalle dette disposizioni.
punto 53
Dal tenore dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71 risulta che tale disposizione intende risolvere il cumulo di diritti a prestazioni familiari dovute, da un lato, a norma dell'art. 73 del medesimo regolamento e, dall'altro, a norma della legislazione nazionale dello Stato di residenza dei membri della famiglia che hanno diritto a prestazioni familiari per l'esercizio di un'attività professionale. È pacifico che il detto art. 76 non rileva nel caso di specie, poiché la legislazione tedesca riconosce il diritto alle prestazioni familiari solo a condizione di risiedere in Germania e di non esercitare un'attività lavorativa o di non esercitarla a tempo pieno.
punto 54
Al contrario, l'art. 10 del regolamento n. 574/72 si applica allorché sussiste un rischio di cumulo del diritto risultante dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 col diritto a percepire prestazioni familiari, in applicazione della normativa interna dello Stato di residenza, che non è subordinato a condizioni concernenti l'attività lavorativa.
punto 55
Ne deriva che l'art. 10 del regolamento n. 574/72 è la norma «anticumulo» pertinente nella fattispecie. Infatti, ricadono nel suo ambito di applicazione sia l'ipotesi dell'esercizio di un'attività lavorativa da parte di uno solo dei genitori, sia quella dell'esercizio di un'attività lavorativa da parte di entrambi.
punto 56
II n. 1, lett. a), del detto articolo prevede, in particolare, che, quando alle prestazioni familiari è tenuto lo Stato di residenza del bambino, indipendentemente da condizioni di assicurazione o di occupazione, tali diritti siano sospesi se le prestazioni sono dovute in applicazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
punto 57
Tuttavia, se un'attività lavorativa è esercitata nello Stato di residenza del bambino dalla persona avente diritto alle prestazioni familiari o dalla persona alla quale sono versate, l'art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72 prevede la sospensione dei diritti alle dette prestazioni nello Stato di occupazione ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
punto 58
Ai punti 24 e 25 della citata sentenza McMenamin, la Corte ha chiarito il senso della perifrasi «persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o (...) persona alla quale sono versati»: essa dev'essere compresa nel senso che riguarda, in particolare, oltre al coniuge, la persona che non è o che non è più coniugata con la persona che beneficia degli assegni previsti all'art. 73 del regolamento n. 1408/71 o direttamente tale persona, nell'ipotesi in cui il cumulo dei diritti agli assegni familiari derivi dal fatto che anche tale persona lavora nello Stato di residenza. Il legislatore ha preferito definire tale insieme di persone con la loro caratteristica comune, ossia la loro qualità di beneficiari di assegni familiari, nello Stato membro di residenza, anziché con un'elencazione tassativa.
punto 59
La Corte ha poi affermato che l'esercizio, da parte di una persona che si faccia carico dell'educazione dei figli e, più in particolare, da parte del coniuge del beneficiario di cui all'art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un'attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli sospende, in applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni previsti al detto art. 73, fino a concorrenza dell'importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti dallo Stato membro di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge del detto Stato (sentenza McMenamin, citata, punto 27).
punto 60
Questa interpretazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72 può essere direttamente applicata a situazioni quali quelle della causa principale, tenuto conto dell'esercizio nello Stato membro di residenza di un'attività lavorativa da parte del coniuge della signora Dodi e del compagno della signora Oberhollenzer. Di conseguenza, è il detto Stato, in questo caso la Repubblica federale di Germania, che deve erogare le prestazioni familiari controverse.
punto 61
Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, il fatto che i padri dei bambini non soddisfino le condizioni che danno diritto agli assegni previsti dall'ordinamento tedesco, in quanto esercitano a tempo pieno un'attività lavorativa, è irrilevante per l'applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72.
punto 62
Per l'applicazione di tale articolo e per affermare la competenza prioritaria dello Stato membro di residenza non è necessario che l'attività lavorativa sia esercitata dall'avente diritto personalmente alle prestazioni familiari. È sufficiente che il diritto agli assegni nel detto Stato spetti ad uno dei genitori, nella fattispecie alla madre.
punto 63
Importa tuttavia precisare che, nell'ipotesi formulata dall'organo giurisdizionale remittente, in cui la signora Dodl non ha diritti all'assegno tedesco per l'educazione dei figli, in quanto le sue entrate avrebbero oltrepassato la soglia massima stabilita dall'ordinamento tedesco, né li avrebbe suo marito, visto che esercita un'attività lavorativa a tempo pieno, troverebbe applicazione unicamente l'art. 73 del regolamento n. 1408/71, senza bisogno di ricorrere alle norme «anticumulo» previste da questo stesso regolamento e dal regolamento n. 574/72.
punto 64
Occorre perciò rispondere alla seconda questione pregiudiziale che, quando la legislazione dello Stato membro di occupazione e quella dello Stato membro di residenza di un lavoratore subordinato riconoscono ciascuna a quest'ultimo, per lo stesso familiare e per lo stesso periodo, diritti a prestazioni familiari, lo Stato membro competente a versare le dette prestazioni è, in linea di principio, ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, lo Stato membro di occupazione. Tuttavia, quando una persona che ha la cura dei bambini, in particolare il coniuge o il compagno del detto lavoratore, esercita un'attività lavorativa nello Stato membro di residenza, le prestazioni familiari devono essere versate, in applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), i), del medesimo regolamento, da quest'ultimo Stato membro, qualunque sia la persona che la sua legislazione designi come beneficiario diretto di tali prestazioni. In tale ipotesi il versamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato membro di occupazione è sospeso fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni familiari previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.
Sentenza › Sulle spese
punto 65
Nei confronti delle parti della causa principale questo procedimento ha carattere di incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Una persona possiede la qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all'art. 1, lett. a), del medesimo regolamento, e ciò indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari per determinare se, durante i periodi per i quali sono stati richiesti gli assegni di cui trattasi, le ricorrenti nella causa principale fossero iscritte ad un regime previdenziale austriaco e rientrassero, perciò, fra i «lavoratori subordinati» di cui al detto art. 1, lett. a).
2) Quando la legislazione dello Stato membro di occupazione e quella dello Stato membro di residenza di un lavoratore subordinato riconoscono ciascuna a quest'ultimo, per lo stesso familiare e per lo stesso periodo, diritti a prestazioni familiari, competente a versare le dette prestazioni è, in linea di principio, ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento [n. 1408/71], come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410, lo Stato membro di occupazione.
Tuttavia, quando una persona che ha la cura dei bambini, in particolare il coniuge o il compagno del detto lavoratore, esercita un'attività lavorativa nello Stato membro di residenza, le prestazioni familiari devono essere versate, in applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), i), del regolamento n. 574/72, come modificato dal regolamento n. 410/2002, da quest'ultimo Stato membro, qualunque sia la persona che la sua legislazione designi come beneficiario diretto di tali prestazioni. In tale ipotesi il versamento delle prestazioni familiari da parte dello Stato membro di occupazione è sospeso fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni familiari previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.
Firme
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