Sez. 3, Sentenza n. 1930 del 21/06/1971 (Rv. 352501 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - DENUNZIA GENERICA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - DENUNZIA GENERICA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
L'acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'art 1495 cod civ, non e tenuto a fare nel termine stabilito una denunzia analitica o specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma puo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e l'entita dei vizi riscontrati. (V 1602'69 mass n 340521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)