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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5255 del 17/02/2022 (Rv. 663972 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Liquidazione spettanze all’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio – Opposizione – Accoglimento – Mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimato Ministero della Giustizia – Giusto motivo per la compensazione delle spese – Esclusione – Principio di soccombenza – Applicazione.
Stato
decisa il 2022-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663972-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé,

giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)