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Sez. 3, Sentenza n. 1566 del 26/05/1971 (Rv. 351956 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - PROVA DEL SOLO FATTO MATERIALE DELL'INADEMPIMENTO - PROVA DELLA MANCANZA DI VOLONTARIETA DELL'INADEMPIMENTO - ONERE DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1971-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351956-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - IN GENERE - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - PROVA DEL SOLO FATTO MATERIALE DELL'INADEMPIMENTO - PROVA DELLA MANCANZA DI VOLONTARIETA DELL'INADEMPIMENTO - ONERE DEL CONDUTTORE.*

Sui locatori, che agiscono per la risoluzione del contratto di locazione, non incombe altro Onere probatorio oltre quello relativo alla dimostrazione dell'elemento obbiettivo dell'inadempimento, in quanto la volontarieta di questo e presunta ai sensi dell'art 1218 cod civ. pertanto, l'Onere di provare la Mancanza di tale elemento subbiettivo, sotto il profilo della conclusione di un accordo inerente alla sospensione dei pagamenti grava esclusivamente sul conduttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)