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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza delia Corte (terza sezione) del 10 ottobre 1985, causa 183/84

Decisione
decisa il 1985-10-10
ECLI
ECLI:EU:C:1985:402

Epigrafe

Sentenza delia Corte (terza sezione) 10 ottobre 1985 Nel procedimento 183/84, avente ad oggetto due questioni pregiudiziali proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Söhnlein Rheingold, con sede in Wiesbaden e Hauptzollamt Wiesbaden, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74, recante disposizioni particolari in materia di importi compensativi monetari, LA CORTE (terza sezione), composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: F. Mancini cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale viste le osservazioni presentate: per la ditta Söhnlein Rheingold, Wiesbaden, ricorrente nella causa principale, dall'aw. K. Landry, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B. Jansen, membro dell'ufficio legale della Commissione, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 6 giugno 1984, pervenuta alla Corte I'11 luglio 1984, il Finanzgericht dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74, recante disposizioni particolari in materia d'importi compensativi monetari (GU L 170, pag. 38).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente dinanzi al Finanzgericht fra l'impresa Söhnlein Rheingold, ricorrente nella causa principale, e l'Hauptzollamt di Wiesbaden, controversia riguardante il rifiuto opposto dalle autorità nazionali competenti per il pagamento degli importi compensativi monetari (in prosieguo: ICM) alla domanda di detta impresa volta alla concessione del provvedimento equitativo contemplato dal regolamento n. 1608/74. La ricorrente chiedeva l'esonero da una determinata parte degli ICM, costituita dalla differenza fra gli ICM da applicarsi alla data della conclusione dei contratti d'importazione di vini francesi ed italiani e gli ICM da applicarsi alla data dell'importazione.
punto 3
Ai termini dell'art. 1 del regolamento n. 1608/74, vigente all'epoca dei fatti che sono alla base della causa principale, « se l'instaurazione o l'aumento d'importi compensativi monetari sono dovuti alla fissazione o alla modifica per la moneta di uno Stato membro del tasso centrale o del tasso rappresentativo utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ovvero della decisione di uno Stato membro di lasciar fluttuare la propria moneta rispetto a quelle degli Stati membri la cui oscillazione dei corsi è mantenuta entro un divario istantaneo massimo di 2,25%, lo Stato membro interessato è autorizzato a rinunciare discrezionalmente ed alle condizioni appresso definite alla riscossione dell'importo compensativo monetario o della parte di tale importo corrispondente all'aumento ».
punto 4
Le condizioni di tale esonero sono stabilite nell'art. 2, n. 2, del regolamento, secondo il quale: « il ricorso all'autorizzazione di cui all'art. 1 è ammesso soltanto su domanda dell'interessato e se questi al momento del deposito della domanda provi: a) che nel caso specifico la riscossione dell'importo compensativo monetario instaurato o maggiorato non è necessaria per compensare l'incidenza della misura monetaria menzionata in detto articolo sul prezzo del prodotto, e b) che la riscossione gli causerebbe un onere supplementare eccessivo che non avrebbe potuto evitare neppure dando prova di tutta la diligenza necessaria e normale ».
punto 5
In seguito alla modifica del tasso centrale del marco del 29 giugno 1973, che aveva determinato l'aumento degli ICM a partire dal 3 luglio 1973, il governo della Repubblica federale di Germania decideva, con comunicazione 3 luglio 1974, di avvalersi dell'autorizzazione contemplata dall'art. 1 del regolamento n. 1608/74 e di concedere, alle condizioni stabilite dal suddetto art. 2, il rimborso o l'esenzione per la parte degli ICM corrispondente all'aumento in questione.
punto 6
Nel periodo luglio-ottobre 1973 la ricorrente nella causa principale aveva importato nella Repubblica federale di Germania dalla Francia e dall'Italia determinati quantitativi di vino sulla base di contratti conclusi tra il novembre 1972 ed il marzo 1973; essa chiedeva quindi alle competenti autorità di poter fruire dell'esenzione contemplata dal regolamento n. 1608/74.
punto 7
Tale domanda veniva respinta dallo Hauptzollamt. Contro la decisione di rigetto l'impresa Söhnlein Rheingold proponeva ricorso dinanzi alla Oberfinanzdirektion di Francoforte; anche tale ricorso veniva respinto con decisione 7 giugno 1978.
punto 8
La ricorrente nella causa principale adiva quindi il Finanzgericht dell'Assia chiedendo l'annullamento delle suddette decisioni di rigetto.
punto 9
Davanti a tale giurisdizione, la convenuta amministrazione nazionale opponeva alla ricorrente, oltre ai motivi su cui è basata la decisione di rigetto dell'Oberfinanzdirektion di Francoforte, i due seguenti argomenti.
punto 10
In primo luogo, il provvedimento equitativo contemplato dal regolamento n. 1608/74 non sarebbe applicabile ai contratti conclusi anteriormente al 3 giugno 1973; ciò risulterebbe peraltro dalla sentenza del Finanzgericht di Amburgo 7 aprile 1981 (IV 37/79).
punto 11
In secondo luogo la ricorrente avrebbe praticato per anni gli stessi prezzi, senza tener conto né dell'onere rappresentato dagli ICM né di altri aumenti dei costi. Secondo l'ordinanza di rinvio questo argomento può indicare, probabilmente, che un tale importatore non può far valere la tutela del legittimo affidamento, non avendo realmente creduto nel mantenimento in vigore di tassi di prelievo stabili. Siffatto argomento, secondo il giudice nazionale, potrebbe tuttavia aver rilievo soltanto se il regolamento n. 1608/74 attribuisse all'amministrazione un potere discrezionale, il che sarebbe stato negato dal Finanzgericht di Amburgo in una sentenza di pari data (IV 99/H).
punto 12
Nutrendo dubbi in ordine alla validità di tali due argomenti, il Finanzgericht dell'Assia ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali: « 1) Se il regolamento (CEE) n. 1608/74 vada interpretato nel senso che l'esenzione o il rimborso per motivi di equità degli importi compensativi monetari riscossi all'atto dell'importazione può aver luogo solo qualora i contratti in base ai quali l'importazione è stata effettuata siano stati conclusi dopo il 3 giugno 1973. 2) Se il regolamento (CEE) n. 1608/74 vada interpretato nel senso che, qualora ne ricorrano i presupposti, si ha diritto all'esenzione o al rimborso degli importi compensativi monetari, ovvero la decisione, non solo circa l'applicazione del regolamento, ma anche circa l'esenzione o il rimborso nel caso singolo, è rimessa alla discrezione dello Stato membro ».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 13
La ricorrente nella causa principale osserva che, secondo l'art. 6, seconda frase, il regolamento n. 1608/74 « si applica alle importazioni o esportazioni effettuate a decorrere dal 4 giugno 1973 »; di conseguenza, i contratti che stanno alla base di tali operazioni non potrebbero essere stati conclusi che prima del 3 giugno 1973. Essa soggiunge che a norma dell'art. 4, n. 1, il regolamento si applica anche ai cosiddetti contratti a lungo termine, di durata superiore ai tre mesi. Se il regolamento n. 1608/74 vigesse soltanto per contratti conclusi a decorrere dal 4 giugno 1973, nel caso dei contratti a lungo termine andrebbe applicato soltanto alle importazioni effettuate a decorrere dal 4 settembre 1973, il che contrasterebbe con il chiaro tenore letterale della summenzionata seconda frase dell'art. 6.
punto 14
Secondo la ricorrente, il fatto che al regolamento, pubblicato il 27 giugno 1974, sia stata attribuita efficacia retroattiva al 4 giugno 1973 non implica che il legislatore comunitario abbia voluto riferirsi ai soli contratti conclusi successivamente al 4 giugno 1973; una tale volontà sarebbe priva di qualsiasi motivazione. Il vero motivo di detta efficacia retroattiva e del termine del 4 giugno 1973 consisterebbe nel fatto che in campo monetario era intervenuta, oltre alla rivalutazione del marco in data 29 giugno 1973, un'altra modifica con effetto dal 4 giugno 1973: il sistema degli ICM fluttuanti era stato sostituito dal regolamento 30 aprile 1973, n. 1112/73, con il sistema degli ICM fissi, ma il nuovo sistema era entrato in vigore soltanto il 4 giugno 1973, conformemente all'art. 19 del regolamento n. 1463/73. Sarebbe questa la ragione per cui al regolamento n. 1608/74 è stata attribuita, con l'art. 6, efficacia retroattiva al 4 giugno 1973.
punto 15
Secondo la Commissione, la lettera dell'art. 6 del regolamento n. 1608/74 contraddice la tesi secondo cui i contratti in base ai quali sono state effettuate le operazioni d'importazione ed esportazione devono essere stati conclusi successivamente al 3 giugno 1973.
punto 16
Essa ritiene che la disciplina istituita col regolamento n. 1608/74 aveva lo scopo di evitare all'attività d'importazione ed esportazione le difficoltà causate dalle vicende monetarie relativamente ai contratti in corso di esecuzione. Tale regolamento rappresenterebbe dunque una base più durevole che le disposizioni transitorie emanate di volta in volta per attenuare le conseguenze degli adeguamenti degli ICM.
punto 17
La Commissione osserva al riguardo che il regolamento n. 1608/74 era entrato in vigore posteriormente all'accordo sul « serpente monetario », relativo alle modalità di applicazione del nuovo regime di ICM, il quale era stato posto in vigore col regolamento 4 giugno 1973, n. 1463/73, e costituiva, sino all'emanazione del regolamento n. 1608/74, l'ultima rilevante modifica in materia. Essa avrebbe perciò ritenuto opportuno stabilire che il regolamento n. 1608/74 si applicasse retroattivamente alle importazioni effettuate dopo il 4 giugno 1973; questo obiettivo non avrebbe potuto essere raggiunto se non tenendo parimenti conto dei contratti conclusi prima di tale data.
punto 18
Si deve constatare che — come è stato giustamente osservato sia dalla ricorrente nella causa principale, sia dalla Commissione — le disposizioni del regolamento n. 1608/74 si applicano — secondo l'art. 6 — retroattivamente alle « importazioni o esportazioni effettuate a decorrere dal 4 giugno 1973 ». Con queste operazioni non si potevano eseguire in tale data che contratti conclusi ad una data anteriore.
punto 19
Tale conclusione, desunta dalla lettera dell'art. 6, viene corroborata da considerazioni che discendono dalle ragioni e dalla finalità di detto regolamento che, come è stato osservato dalla Commissione e dalla ricorrente nella causa principale, era diretto ad attenuare gli effetti prodotti sui contratti in corso dagli adeguamenti degli ICM successivi al 4 giugno 1973. Tale fine ha giustificato l'applicazione del regolamento n. 1608/74 alle importazioni ed esportazioni effettuate sì a decorrere dal 4 giugno 1973, ma per l'appunto in esecuzione di contratti conclusi in data anteriore.
punto 20
La prima questione sollevata dal Finanzgericht dell'Assia va quindi risolta affermando che il regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608, dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione o il rimborso per motivi di equità degli importi compensativi monetari riscossi all'atto dell'importazione può essere concesso anche qualora i contratti in base ai quali l'importazione è stata effettuata siano stati conclusi prima del 4 giugno 1973.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 21
La ricorrente nella causa principale sostiene che la decisione degli Stati membri di valersi dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del regolamento n. 1608/74, una volta adottata, priva le autorità competenti di ogni potere discrezionale nel caso singolo all'atto dell'esame delle domande con cui gli interessati chiedono l'applicazione della clausola equitativa contemplata dall'art. 1 del regolamento, e li obbliga ad applicare le disposizioni di tale regolamento. Essa osserva che, qualora si riconoscesse agli Stati membri un siffatto potere discrezionale nel caso singolo, questi potrebbero interpretare ed applicare il regolamento n. 1608/74 in maniera differente basandosi sulle proprie concezioni e disposizioni nazionali in materia di provvedimenti equitativi.
punto 22
La Commissione ritiene invece che nell'applicazione del regolamento n. 1608/74 gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale in ogni singolo caso. Essa afferma che tale interpretazione discende dai punti IV e VI del preambolo nonché dall'art. 2, n. 2, di tale regolamento, e dalle sentenze della Corte del 10 maggio 1978 (causa 137/77, Société pour l'exportation des sucres/Commissione, Race, pag. 1061), del 2 marzo 1978 (cause 12, 18 e 21/77, Debayser/Commissione, Race. pag. 553) e del 20 maggio 1981 (causa 152/80, Debayser/FIRS, Race, pag. 1291).
punto 23
Secondo la Commissione, il fatto che nelle summenzionate sentenze la Corte non abbia usato il termine « potere discrezionale », bensì abbia riconosciuto agli Stati membri un « margine di discrezionalità » che permette loro di decidere sull'applicazione della clausola equitativa in ciascun caso concreto, solleva soltanto un problema terminologico; la questione essenziale riguarderebbe il se le autorità competenti dispongano, nell'applicare la clausola equitativa al caso singolo, di un potere di decisione soggetto ad un controllo giurisdizionale limitato. La Commissione ritiene che tale questione vada risolta in senso positivo. Il potere discrezionale delle autorità nazionali comprenderebbe la facoltà di non concedere o di concedere soltanto parzialmente l'esenzione dagli ICM o il rimborso degli stessi anche se ricorrono le condizioni per l'applicazione del regolamento, qualora ciò sia sufficiente, nel caso singolo, a compensare l'onere supplementare eccessivo che secondo l'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento giustifica l'applicazione dei provvedimenti equitativi.
punto 24
Si deve constatare che in base al suo tenore il summenzionato art. 2, n. 2, lascia alle autorità nazionali competenti un certo margine di discrezionalità nel determinare se ricorrano le condizioni richieste. Qualora tuttavia l'autorità competente abbia riconosciuto che tali condizioni sussistono, essa non può rifiutare l'esenzione o il rimborso.
punto 25
Una diversa interpretazione non troverebbe fondamento né nella lettera della disposizione di cui trattasi, né nelle finalità perseguite dal legislatore comunitario.
punto 26
La seconda questione sollevata dal Finanzgericht dell'Assia va quindi risolta nel senso che il regolamento n. 1608/74 attribuisce alle competenti autorità nazionali un certo margine di discrezionalità nel determinare se ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2, n. 2, ma non conferisce alle competenti autorità nazionali il potere di rifiutare l'esenzione o il rimborso qualora abbiano riconosciuto sussistenti le condizioni che danno diritto a siffatto beneficio.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 27
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (terza sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht dell'Assia con ordinanza 6 giugno 1984, dichiara: 1) Il regolamento della Commissione 26 giugno 1974, n. 1608/74, va interpretato nel senso che l'esonero o il rimborso per motivi di equità degli importi compensativi monetari riscossi all'atto dell'importazione può essere concesso anche se i contratti in base ai quali l'importazione è stata effettuata siano stati conclusi prima del 4 giugno 1973. 2) Il regolamento n. 1608/74 attribuisce alle competenti autorità nazionali un certo margine di discrezionalità nel determinare se ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2, n. 2, ma che non conferisce alle competenti autorità nazionali il potere di rifiutare l'esenzione o il rimborso qualora abbiano riconosciuto sussistenti le condizioni che danno diritto a siffatto beneficio.

Firme

Everling Galmot Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 10 ottobre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della terza sezione U. Everling

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