Contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali
Testo in vigore al
Preparazione e commercio delle conserve alimentari
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e coi Ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'agricoltura e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Chiunque a scopo di commercio fabbrica conserve alimentari di sostanze vegetali, e' obbligato a farne denuncia, da trascriversi su apposito registro, al prefetto della Provincia entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto-legge o dall'apertura della fabbrica.
2. Il proprietario o dirigente la fabbrica e' tenuto anche ad indicare insieme con la denuncia, e, in caso di variazioni apportate, prima della loro applicazione, il marchio di fabbrica approvato e depositato a termini di legge, i tipi di etichette dei quali si serve le materie prime che intende di lavorare e il modo di preparazione delle conserve.
Art. 2
1. E' vietato di fabbricare conserve alimentari:
a) in locali in cui non siano osservate e mantenute le necessarie condizioni igieniche e sanitarie;
b) con sostanze vegetali non genuine, guaste, infette, colpite da malattia, che ne alteri la composizione, o comunque non adatte alla alimentazione;
c) con un processo di lavorazione che non garantisca la igienica preparazione e la buona conservazione del prodotto;
d) con aggiunta di antifermentativi, edulcoranti artificiali, acidi, colori nocivi o qualunque altra sostanza nociva alla salute.12
Art. 3
1. E' permessa la preparazione delle conserve con sostanze vegetali, che abbiano perduto parte delle proprie materie nutrienti o mescolate a materie di qualita' inferiori, come anche la riutilizzazione delle conserve gia' fabbricate, sempreche' non siano in uno stato di alterazione che abbia prodotto sostanze nocive alla salute e ne abbia alterate le proprieta' organolettiche o alimentari, purche' in ogni tempo si osservino tutte le precauzioni necessarie per tenerne separata la lavorazione da quelle per la produzione di conserve di qualita' superiore.12
Art. 4
1. Ogni fabbricante di conserve alimentari e' tenuto a far analizzare annualmente la sua produzione da uno dei laboratori chimici autorizzati dallo Stato.
Art. 5
1. E' vietato di porre in commercio conserve alimentari, che non portino impresso, in modo indelebile e chiaro, sui recipienti, carte, tele o involti di qualunque genere in cui esse sono contenute, le seguenti indicazioni:
a) natura della conserva;
b) composizione quantitativa degli elementi essenziali che la costituiscono;
c) peso netto;
d) denominazione e sede della Ditta fabbricante;
e) dichiarazione di essere confezionate in conformita' alle norme vigenti.
2. Le conserve, di cui al precedente art. 3, non potranno essere messe in commercio, se, oltre alle indicazioni di cui sopra, non portino in modo evidente anche quella di conserva di «seconda qualita'»
Art. 6
1. Le conserve di provenienza estera destinate al consumo interno devono vendersi con il loro nome di origine. Esse non potranno essere messe in commercio nel Regno, se non riconosciute rispondenti a tutti i requisiti voluti dal presente decreto.
Capo II. Prelevamento dei campioni e analisi
Art. 7
1. Chiunque fabbrica, tiene in deposito, commercia o fa spaccio di conserve alimentari, e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni ad ogni richiesta di speciali delegati del Ministero dell'industria e del commercio, dell'Istituto Confederale delle conserve alimentari, di cui al Cap. III, e delle autorita' doganali, che avranno, allo scopo suindicato, libero accesso nelle fabbriche, nei magazzini di deposito o negli spacci di vendita.
2. I fabbricanti o coloro che tengono in deposito, per conto di essi, conserve alimentari debbono fornire detti campioni senza compenso alcuno, negli altri casi il prelevamento sara' fatto al prezzo corrente di vendita.
3. In caso di assenza o di rifiuto, da parte del proprietario o del suo rappresentante, i campioni saranno prelevati di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria, menzionati nella prima parte dell'art. 164 del codice di procedura penale.
4. Il prelevamento dei campioni e le eventuali contestazioni che potessero sorgere circa l'introduzione di conserve dall'estero, sono regolati dalle norme od istruzioni doganali, relative alle controversie sulla qualificazione delle merci.
Art. 8
1. L'Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, dietro richiesto, otterra' dalle Prefetture del Regno l'elenco delle Ditte che fabbricano conserve alimentari.
2. L'Istituto predetto potra' anche costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla presente legge.
Art. 9
1. Le analisi occorrenti ai fini della presente legge ed i relativi certificati saranno eseguiti dai laboratori di chimica agraria annessi alle Regie Universita' e alle Regie scuole superiori d'agricoltura, o dalle Regie stazioni di prova agraria generali, o dai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette o da quelli municipali, ovvero dai laboratori chimici delle istituende stazioni.
2. Le relazioni ed i certificati di analisi saranno compilate in esenzione dalla tassa di bollo.
Art. 10
1. I risultati dell'analisi non possono essere impugnati dopo scorsi due mesi dal giorno in cui fu notificata al trasgressore o gli fu contestata l'imputazione.
2. La revisione dell'analisi, agli effetti giudiziari o amministrativi portati dal presente decreto, sara' eseguita dal laboratorio chimico della Direzione generale della sanita' pubblica, presso il Ministero dell'interno o dal laboratorio centrale delle dogane e imposte indirette presso il Ministero delle finanze.
3. La revisione dell'analisi e' definitiva.
Art. 11
1. Qualora dall'analisi compiuta siano riscontrate violazioni alle disposizioni del presente decreto, nonche' delle leggi vigenti in materia, il capo del laboratorio che le riscontra ne presentera' denunzia all'Istituto confederale e all'autorita' giudiziaria, trasmettendo alla medesima il verbale di prelevamento dei campioni e la relazione di analisi.
2. Sulla base di detti atti l'autorita' giudiziaria potra' ordinare il sequestro delle conserve ovunque si trovino.
Organi
Art. 12
1. E' istituito, con sede in Roma, un Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, a cui debbono appartenere tutti i fabbricanti di conserve, che le destinano alla vendita e che ne producono una quantita' annua superiore ai cinque quintali.
2. Ad esso spetta:
a) invigilare la fabbricazione delle conserve alimentari a tutela del consumatore, nonche' del credito della produzione e dell'esportazione nazionale in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) studiare e promuovere provvedimenti atti allo sviluppo della industria e del relativo commercio;
c) agevolare e promuovere le relazioni di vendita diretta tra produttori di materia prima e fabbricanti di conserve alimentari;
d) creare stazioni sperimentali intese a migliorare la produzione delle materie prime e a promuovere lo sviluppo e il perfezionamento della tecnica industriale;
e) assumere informazioni sulle condizioni dei principali mercati e fornirle agli interessati.
3. Il Consiglio direttivo dell'Istituto confederale e' composto di un presidente e sei consiglieri nominati dall'assemblea dei confederali coll'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio.
4. Faranno anche parte del Consiglio un rappresentante del Ministero per l'industria e il commercio, uno del Ministero per l'agricoltura e un altro per quello del lavoro.4
Art. 13
1. L'Associazione nazionale tra i fabbricanti di conserve alimentari, registrata ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1918 e' trasformata in Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari.
2. Entro due mesi dal giorno del suo insediamento l'Istituto dovra' sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria e del commercio il proprio regolamento di amministrazione.
Capo IV. Penalità.
Art. 14
1. Chiunque preparando, a scopo di commercio, conserve alimentari, trasgredisce alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, e' soggetto alla confisca delle merci e alla multa fissa di lire 500, oltre ad una multa proporzionale pari ad un quarto del valore della conserva prodotta, esportata o reimportata dall'estero.
2. Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa potra' essere elevata fino al massimo di L. 10.000 ed essere anche accompagnata dalla chiusura della fabbrica per un periodo da tre giorni a un mese, durante il periodo della lavorazione dei prodotti.
3. Sono considerate come preparate a scopo di commercio le conserve esistenti nei depositi e magazzini della fabbrica dovunque essi siano situati.
4. La omissione della denuncia o la denuncia incompleta della fabbrica e delle altre indicazioni, di cui all'art. 1, sara' punita con la multa da 200 a 500 lire.
5. Il rifiuto opposto al prelevamento dei campioni e' punito con la multa ca L. 50 a L. 200.
Art. 15
1. Chiunque tenga in deposito, venda o detenga per vendere, conserve alimentari nazionali o estere, che gli risultino preparate non conformemente alle prescrizioni del presente decreto, e' soggetto alla confisca della merce e alla multa fissa di L. 250, oltre alla multa proporzionale pari ad un ottavo del valore della merce medesima, di cui si trova in possesso.
2. Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa sara' elevata fino ad un massimo di L 5000 e sara' aggiunta la sospensione dal commercio o dall'esercizio per un periodo da uno a tre mesi.
3. Ove non concorrano gli estremi sopra indicati, la merce verra' semplicemente confiscata.
4. Sara' esente da pena il commerciante che dimostri con prova scritta di avere acquistato la merce da una Ditta nazionale, con la garanzia che essa era preparata conformemente alle prescrizioni del presente decreto. In tal caso la Ditta sara' passibile delle penalita' pecuniarie contemplate ai sensi di questo decreto a carico del commerciante.
Art. 16
1. Qualora le infrazioni riguardino conserve alimentari presentate per essere spedite fuori del Regno, la multa proporzionale sara' raddoppiata e le altre pene stabilite dal presente decreto e dalle leggi in materia saranno applicate al massimo.
Art. 17
1. L'applicazione delle pene stabilite nel presente decreto non pregiudica quella delle pene diverse o maggiori, delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del codice penale e delle altre leggi speciali.
Art. 18
1. La meta' del prodotto delle multe riscosse e' divisa fra i funzionari ed agenti, che hanno contribuito ad accertare le infrazioni al presente decreto.
Art. 19
1. Le sentenze di condanna saranno, in caso di recidiva, pubblicate a spese dei contravventori, nei giornali locali, ed affisse nell'albo della Camera di commercio del Comune e della Provincia dove e' il domicilio dei trasgressori e nel caso che la merce sia esportata, anche nell'albo dei Consolati e delle Camere di commercio italiane nel paese di destinazione delle conserve.
Vigilanza per l'applicazione del decreto
Art. 20
1. L'esecuzione del presente decreto spetta al Ministero per l'industria e il commercio, che potra' valersi dell'opera dello Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari.
Art. 21
1. Alle spese per l'applicazione del presente decreto, sara' provveduto mediante contributi obbligatori di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari del Regno confederali a norma del presente decreto, in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro paga. L'ammontare complessivo dei contributi non potra' superare la somma di L. 500.000.3
2. La determinazione della quota di contributo a carico delle singole Ditte e' fatta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto confederale
3. A questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli industriali dovranno trasmettere al predetto Istituto, in piego raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari risultante mensilmente dal loro libro-paga nell'anno precedente, in base al quale ammontare l'Istituto fissera' la somma dovuta per contributo da ciascuno degli industriali stessi. Per l'anno in corso la dichiarazione sara' fatta entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
4. Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere entro 15 giorni dalla notifica di essa allo stesso Consiglio di amministrazione, e contro la decisione di questo e' ammesso ricorso, entro i 30 giorni dalla relativa notifica, al Ministero dell'industria e del commercio, che decide inappellabilmente.
5. La riscossione dei contributi sara' fatta dall'Istituto confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali.
6. L'Istituto confederale e' autorizzato a ricevere lasciti e donazioni da Enti o privati interessati alla prosperita' e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari.
7. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.
TEOFILO ROSSI.
CAVAZZONI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.