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Sez. 4, Sentenza n. 37794 del 23/10/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288701-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Test alcolimetrico - Omesso avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Termine per la deducibilità - Entro la deliberazione della sentenza di primo grado - Giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Applicabilità di tale termine - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288701-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE

La nullità che consegue al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ascrivibile alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il momento ultimo entro cui la nullità può essere fatta valere va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non in quello della presentazione dell'atto di opposizione, anche nel caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non contenendo il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento a tale provvedimento definitorio e alla relativa opposizione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)