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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 89-bis Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio

1. E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

  1. 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

  2. 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

  3. 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

  4. 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Art. 90 Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

1. E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

  1. 1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

  2. 2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

  3. 3° che e' colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;

  4. 4° che e' colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.21

2. Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

3. Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 91 Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio

1. Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 92 Circostanze aggravanti

1. Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto e' stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicita', la pena e' aumentata.

Art. 93 Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato

1. Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 94 Comunicazione all'estero di notizie non segrete ne' riservate

1. Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 96 Fine di favorire lo Stato italiano

1. Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilita' non e' esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 97 Agevolazione colposa

1. Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 98 Istigazione od offerta

1. Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, se l'istigazione o l'offerta non e' accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta e' accolta, ma il reato non e' commesso:

  1. 1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato e' la morte con degradazione;

  2. 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.

Art. 99 Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare

1. Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85,86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 100 Omesso rapporto

1. Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

2. Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 101 Parificazione degli Stati alleati

1. Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato e' commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 102 Circostanza attenuante

1. Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.

Titolo secondo. Dei reati contro il servizio militare

Capo I. Dei reati in servizio

Sezione I. Della violazione di doveri generali inerenti al comando

Art. 103 Atti ostili del comandante contro uno Stato estero

1. Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato estero, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.

2. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da cinque a dieci anni.

3. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

4. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

5. La condanna importa la rimozione.

Art. 104 Eccesso colposo

1. Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

Art. 105 Perdita o cattura di nave o aeromobile

1. Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o piu' navi o di uno o piu' aeromobili, dipendenti dal suo comando, e' punito con la morte con degradazione.

2. La stessa pena si applica:

  1. 1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

  2. 2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui e' imbarcato.

3. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a sette anni.

Art. 106 Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni.

3. Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 107 Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile

1. Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui e' imbarcato.

3. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 108 Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 109 Agevolazione colposa

1. Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.