Sez. 2, Sentenza n. 1376 del 12/10/1965 Ud. (dep. 07/02/1966) Rv. 100469 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - DIFESA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA - NULLITA - IN GENERE - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO IN DIBATTIMENTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTA - DIFESA - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DELL'UDIENZA - NULLITA - IN GENERE - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO IN DIBATTIMENTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
L'erronea indicazione della data del dibattimento nella copia dell'avviso notificata al difensore-sia esso di fiducia o d'ufficio-importa una violazione del diritto dell'imputato all'assistenza, in quanto praticamente impedisce l'Esercizio di codesto diritto proprio nel momento in cui dovrebbero essere apprestate le ragioni difensive, e da luogo alla nullita d'ordine generale prevista dall'art 185 n 3. Tale nullita non puo essere sanata dalla nomina di un difensore di ufficio nel dibattimento, poiche questa sostituzione non elimina il pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione al difensore di fiducia, ed anzi deve considerarsi per se stessa illegale siccome estranea alla previsione legislativa, non potendosi considerare inadempiente al proprio dovere il difensore di fiducia che non sia stato posto in grado, mediante l'avviso prescritto dall'art 410 cod proc pen, di partecipare al dibattimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)