Sez. 1, Sentenza n. 171 del 10/01/1991 (Rv. 470432 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissione tributaria - Competenza per gradi - Commissione di primo grado - In genere | Distinti provvedimenti dell'amministrazione finanziaria implicanti questioni in tutto o parte identiche - Ricorso alla commissione tributaria di primo grado proposta con unico atto da più contribuenti - Ammissibilità - Accertamento della tempestività dell'impugnativa di ciascun contribuente con riferimento al singolo atto contestato - Necessità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissione tributaria - Competenza per gradi - Commissione di primo grado - In genere
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve ritenersi consentito a più contribuenti di ricorrere, con unico atto, alla commissione tributaria di primo grado, al fine di impugnare provvedimenti distinti dell'Amministrazione finanziaria implicanti questioni in tutto od in parte identiche (nella specie, ricorso di più dipendenti statali contro i mancati rimborsi di IRPEF sulle indennità di buonuscita), considerato che l'art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, è incluso fra le norme del rito civile cui rinvia l'art. 39 del citato decreto, e che tale litisconsorzio, "ex parte actoris", è compatibile con la struttura impugnatoria del procedimento tributario, fermo restando il riscontro della tempestività dell'iniziativa di ciascun contribuente con riferimento al singolo atto dallo stesso contestato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)