Sez. 2, Sentenza n. 4078 del 18/06/1986 (Rv. 446884 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - (MANCANZA DELLA INDICAZIONE DELLA PROCURA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - NOTIFICA DEL RICORSO - INIDONEITÀ A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER LA RINNOVAZIONE DEL RICORSO STESSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - (MANCANZA DELLA INDICAZIONE DELLA PROCURA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - INESISTENZA - CONSEGUENZE - NOTIFICA DEL RICORSO - INIDONEITÀ A FAR DECORRERE IL TERMINE BREVE PER LA RINNOVAZIONE DEL RICORSO STESSO.*
Il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dal secondo comma dello art. 161 cod. proc. civ., è estensibile a tutti gli Atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per Cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell'avvocato. La notificazione di tale ricorso pertanto, attesa la sua inesistenza giuridica, oltre a non determinare la consumazione del diritto di impugnazione, è anche inidonea a fare decorrere il termine breve per la rinnovazione del ricorso stesso, che resta soggetto al termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)