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Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 11/04/1978 (Rv. 391106 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON APPROVATI DALLA PA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391106-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - CONTRATTI DI SUBAPPALTO NON APPROVATI DALLA PA - ESCLUSIONE.*

Il requisito dell'"occorrenza" richiesto dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali, ai fini dell'esenzione da ogni tributo statale o locale per gli Atti, appunto, "occorrenti" all'attuazione della legge stessa, non va inteso in senso puramente tecnico-economico, ma anche in senso giuridico. Ne consegue che tale requisito non ricorre nei contratti di subappalto stipulati dalle societa concessionarie per l'esecuzione di opere attinenti a costruzioni autostradali, i quali non abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'autorita amministrativa competente, poiche si pongono in contrasto con l'art 339 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato F, sui lavori pubblici. (Conf 3729/76, mass n 382428).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)