Sez. L, Sentenza n. 21760 del 22/10/2010 (Rv. 615506 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Ammissibilità esclusivamente in primo grado - Condizioni - Autorizzazione del giudice - Necessità - Invocazione in appello per la prima volta di una fonte pattizia - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE
Nel rito del lavoro, l'invocazione a sostegno della domanda di una regolamentazione di fonte pattizia non dedotta nell'atto introduttivo costituisce mutamento della "causa petendi" e implica una modifica della domanda possibile solo in primo grado e unicamente previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 420 cod. proc. civ., sicché la relativa deduzione fatta per la prima volta in appello deve essere dichiarata d'ufficio inammissibile dal giudice del gravame. (In applicazione del principio la Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che con riferimento al diritto alla tutela reale od obbligatoria del rapporto di lavoro subordinato, non potesse essere invocata dalla parte interessata per la prima volta in appello l'applicabilità della clausola di stabilità, prevista in sede collettiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)