Sez. 1, Sentenza n. 11128 del 12/11/1997 Ud. (dep. 03/12/1997) Rv. 209157 - 01
ARMI - IN GENERE | Reati concernenti le armi - Confisca - Obbligatorietà ai sensi dell'art.6 Legge 22 maggio 1975 n. 152 - Estinzione del reato - Irrilevanza.
ARMI - IN GENERE
In materia di reati concernenti le armi, in forza dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n.152 deve essere obbligatoriamente disposta la confisca delle armi che hanno formato oggetto dell'imputazione, anche quando il reato contestato sia estinto. (Nella specie, il Pretore aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975 n.110 perché estinta per intervenuta oblazione, ed aveva disposto il dissequestro delle armi sequestrate, con loro restituzione all'avente diritto. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ed in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa confisca delle armi in sequestro, disponendo nel contempo, ai sensi dell'art. 620 lett.l) cod.proc.pen., la confisca delle armi stesse).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)