Sez. 1, Sentenza n. 6043 del 04/11/1999 Cc. (dep. 04/12/1999) Rv. 214969 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA | Imputato contumace - Lettura di motivazione e dispositivo - Estratto contumaciale - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - TERMINI - DECORRENZA
In materia di termini per impugnare anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l'imputato sia contumace, è comunque nei suoi confronti sempre dovuto l'estratto contumaciale, dalla cui data di notificazione decorre il termine. (La Corte ha precisato che il principio si applica anche alla decorrenza per il difensore, se munito di procura speciale, in forza della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 585, cod. proc. pen. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all'ultima scadenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)