Sez. 3 - , Sentenza n. 19233 del 20/02/2019 Cc. (dep. 07/05/2019) Rv. 275792 - 02
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Reato di evasione dell'IVA all'importazione - Ammontare dell'imposta evasa maggiore di euro 49.993, 03 - Art. 1 d.lgs. n. 8 del 2016 - Intervenuta depenalizzazione - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di reato di mancato pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per effetto del rinvio, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, esula dalla previsione generale della depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l'ipotesi in cui l'ammontare dell'imposta evasa è maggiore di euro 49.993, 03, perché, in tale caso, alla pena della multa è aggiunta quella della reclusione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 3, Decreto Legisl. 15/01/2006 num. 8 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)