Sez. 1, Sentenza n. 82 del 15/01/1968 (Rv. 330914 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA- MOTIVAZIONE SOVERCHIA - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA- MOTIVAZIONE SOVERCHIA - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.*
La motivazione sulle questioni di legittimita costituzionale, diretta alla dimostrazione della manifesta infondatezza, anche se ritenuta soverchia dalla parte interessata non puo quale che siano l'ampiezza e lo sviluppo della motivazione stessa, configurare un eccesso di potere (giurisdizionale, (nella specie, da parte del CDS) perche la disamina dei singoli punti della questione stessa e inseparabile dal potere del giudice di dare corso o meno all'incidente di legittimita costituzionale e puo importare l'esigenza di una motivazione analitica. (Conf. 1165-61).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Legge 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1957 num. 87 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)