diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1845 del 06/03/1985 (Rv. 439770 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - INEFFICACIA DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439770-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - INEFFICACIA DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La perdita di efficacia dell'impugnazione incidentale come conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale, si verifica soltanto in pregiudizio delle impugnazioni incidentali tardive di cui all'art. 334 cod. proc. civ. e non pure di quelle proposte nei termini. (Conf 3111/82, mass n 421046).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)