Sez. 1, Sentenza n. 2465 del 08/08/1962 (Rv. 253677 - 01)
CONCORRENZA - LIMITI DELLA CONCORRENZA - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTO SCRITTO - LIMITI TEMPORALI DI VALIDITA - FATTISPECIE INTERNA DI INCISIONE DI CANZONI SU DISCO - VALIDITA DEL PATTO ANCHE IN TEMA DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE E ARTISTICA.*
CONCORRENZA - LIMITI DELLA CONCORRENZA - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ATTO SCRITTO - LIMITI TEMPORALI DI VALIDITA - FATTISPECIE INTERNA DI INCISIONE DI CANZONI SU DISCO - VALIDITA DEL PATTO ANCHE IN TEMA DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE E ARTISTICA.*
A norma dell'art 2125 cod civ e, piu in generale, dell'art 2105 cod civ, entrambi ricollegabili all'art 2596 cod civ, bene puo essere contrattualmente imposto, per atto scritto, al prestatore di lavoro, di astenersi durante il contratto e per un periodo successivo alla cessazione del contratto stesso che non superi i limiti massimi di cui allo art 2125 cod civ, dal prestare la propria attivita a favore di altra impresa che tratti affari in concorrenza con quella del datore di lavoro. Assunto, pertanto, da una casa musicale, un cantante-chitarrista per la incisione su disco di determinate canzoni, a scelta della casa, quale solista od insieme ad altri esecutori (sempre a scelta della casa), e valido il patto scritto, inserito nel contratto di assunzione, che faccia divieto al detto prestatore di lavoro di astenersi dallo svolgere la propria attivita di lavoro artistico, per l'incisione su dischi o su nastro o su ogni altro apparecchio idoneo a riprodurre il suono e le voci, durante lo svolgimento del contratto (patto di prestazione esclusiva), e che estenda tali divieti anche ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto di prestazione di opera, purche questo, tuttavia, non superi i limiti di cui agli artt 2125 e 2596 cod civ. ne la validita di tali patti viene, sempre entro detti limiti, a mancare se la prestazione d'opera abbia, invece, carattere di lavoro autonomo di natura professionale ed artistica, bene potendosi estendere la norma dell'art 2596 cod civ, in quanto compatibile, nell'ambito dei lavoratori autonomi, come in quello dei prestatori di opera professionale, salvi (per i professionisti intellettuali) i limiti imposti dalle rispettive discipline professionali. (V 3064/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2125, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)