diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2578 del 27/06/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202583 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Persona offesa - Legittimazione della stessa a proporre istanza di riesame - Esclusione - Diritto della stessa all'avviso dell'udienza camerale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: inammissibilità di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202583-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

La persona offesa, in quanto tale non rientra tra i soggetti che a norma dell'art. 257 comma primo, cod. proc. pen., possano proporre istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro: essa pertanto non è destinataria dell'avviso dell'udienza previsto dall'art. 324 comma sesto, cod. proc. pen., richiamato dal suddetto art. 257 cod. proc. pen.. Nè può rilevare in senso contrario la circostanza che la norma richiamata faccia a sua volta riferimento all'art. 127 cod. proc. pen., (il quale prevede l'avviso per l'udienza in Camera di Consiglio anche per "le altre persone interessate"): tale riferimento non può che operare limitatamente a quanto non formi oggetto di specifica disciplina posta dallo stesso art. 324 cod. proc. pen., il quale, appunto al comma sesto, non include la parte offesa nella pur esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto all'avviso in questione. D'altro canto, siffatta deroga si armonizza con la circostanza sopra evidenziata che la parte offesa non può proporre istanza di riesame né può avverso il provvedimento in tale sede emesso proporre ricorso per cassazione, così come risulta dall'art. 325 comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale la p.o. ebbe a proporre ricorso avverso provvedimento in materia di sequestro preventivo emesso in sede di riesame deducendo violazione di norme processuali in quanto la relativa udienza era stata fissata e si era svolta senza che le fosse stato dato avviso della stessa. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando in particolare che detta parte non era facoltizzata allo stesso alla luce dell'art. 325 comma primo cod. proc. pen., e che essa non risultava titolare di alcuna situazione processuale violata a cui ricollegare siffatta legittimazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)