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Sez. 3 - , Sentenza n. 27566 del 21/11/2017 (Rv. 646846 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | "Emendatio libelli" – Preclusione – Modificazione tardiva – – Inammissibilità – Proposizione per la prima volta in appello – Conseguenze – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2017-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646846-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

La modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purchè la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile; qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un "novum" inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)