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Sez. U, Sentenza n. 8 del 04/01/1975 (Rv. 373104 - 01)

SICILIA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - STATO ECONOMICO - PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - AMBITO - EX DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - INCLUSIONE - ISTANZA PER IL COMPUTO DI UNA INDENNITA INTEGRATIVA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373104-01

SICILIA - CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - STATO ECONOMICO - PENSIONI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - AMBITO - EX DIPENDENTI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE - INCLUSIONE - ISTANZA PER IL COMPUTO DI UNA INDENNITA INTEGRATIVA - PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - SINDACATO GIURISDIZIONALE - LEGITTIMITA.*

La giurisdizione attribuita alla Corte dei conti dall'art 3, n 3 DL 6 maggio 1948 n 655 in materia di pensioni dei dipendenti della regione siciliana, si estende anche ai provvedimenti di natura amministrativa emessi in materia dal Presidente dell'assemblea regionale nei confronti di ex dipendenti dell' assemblea. Pertanto, il provvedimento del Presidente dell'assemblea regionale siciliana reiettivo dell'istanza di ex dipendenti dell'assemblea stessa, diretta ad ottenere, nella Determinazione del trattamento di quiescenza, il computo di un'indennita integrativa concessa al personale in servizio, e soggetto a detto Sindacato giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Decreto Legge 06/05/1948 num. 655 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)