diritto.io

Norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA.
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni che regolino la perdita del diritto a pensione da parte del personale statale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. L'impiegato civile destituito, il militare incorso per condanna penale nella perdita del grado e il salariato espulso, per motivi che non importino di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, sono ammessi al godimento della pensione, dell'assegno o dell'indennita' per una volta soltanto su parere favorevole della Commissione di cui alla lettera d) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la quale deve essere interpellata dal Ministro.

2. Se la Commissione predetta si pronunzia per la perdita del diritto alla pensione, all'assegno o all'indennita' per una sola volta, questa viene decretata col provvedimento di cessazione dal servizio o con apposito decreto Ministeriale.

3. Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei militari che abbiano perduto il grado per condanna in dipendenza di reati esclusivamente militari.3

Art. 2

1. Gli impiegati, i militari e i salariati comunque incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennita' per una sola volta o nella perdita del godimento della pensione o dell'assegno, sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera d) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e questa abbia espresso parere favorevole, e purche', ove trattisi di condannati, essi abbiano altresi' ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune e di quella militare qualora la condanna abbia prodotto l'incapacita' di appartenere alle Forze armate dello Stato.

2. La decorrenza del ripristino del diritto a pensione o assegno non puo' essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.

3. La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione o assegno.

Art. 3

1. La lettera b) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' sostituita dalla seguente:
«b) per condanna a qualunque pena, per i reati di peculato, malversazione a danno di privati, peculato mediante profitto dell'errore altrui, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione e per il reato di prevaricazione previsto dal codice penale per l'Esercito e dal codice penale militare marittimo».

Art. 5

1. Quando la Commissione di cui all'art. 183, lett. d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debba pronunziarsi nei riguardi del personale militare del Regio esercito, faranno parte della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi, due ufficiali generali del Regio esercito, nominati al principio di ogni anno, con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Quando la Commissione debba pronunziarsi nei riguardi dei militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e delle specialita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, saranno invece chiamati a far parte della Commissione rispettivamente due ufficiali ammiragli o generali della Regia marina o due ufficiali generali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designati ogni anno nel modo dinanzi indicato.

Art. 6

1. Restano in vigore le disposizioni relative alla perdita del diritto a pensione, assegno o indennita' per una sola volta che non contrastino con quelle del presente decreto.

2. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 115. - Mancini.