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Sez. L, Sentenza n. 676 del 01/02/1990 (Rv. 465103 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE BASE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - DIVISIONE PER TRENTA DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465103-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE BASE GIORNALIERA - DETERMINAZIONE - DIVISIONE PER TRENTA DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - LEGITTIMITÀ.*

Con riguardo all'individuazione dell'importo giornaliero della retribuzione fissa mensile del lavoratore subordinato, al fine della successiva Determinazione della retribuzione oraria e della base per il computo della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario, sono legittime le clausole della disciplina collettiva, come quelle del C.C.n.L. per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, che adottino come divisore il numero trenta, con il conseguenziale riferimento a tutti i giorni della settimana, incluso quello di riposo, non contrastando esse né con l'art. 36 cost. Nè con la speciale disciplina (R. d. legge 19 ottobre 1923 n. 2328 e legge 14 febbraio 1958 n. 138) sul personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione ed essendo in contrario irrilevante il riferimento al criterio di commisurazione (ventisei giornate lavorative mensili) degli istituti degli assegni familiari e dell'indennità di contingenza. (Conf 2574/88, mass n 458312; (Conf 2260/88, mass n 458069).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 2, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)