diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2319 del 10/07/1972 (Rv. 359683 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL DOMICILIO REALE DELLA CONTROPARTE O CON FORMULA ESECUTIVA - DECORRENZA DEL TERMINE PER IL NOTIFICANTE.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359683-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL DOMICILIO REALE DELLA CONTROPARTE O CON FORMULA ESECUTIVA - DECORRENZA DEL TERMINE PER IL NOTIFICANTE.*

Come la notificazione della sentenza al domicilio reale della controparte non impedisce il decorso del termine per la impugnazione, nei confronti della parte ad iniziativa della quale la notificazione e stata eseguita, cosi il termine dalla notificazione decorre egualmente, per il notificante, anche se la sentenza viene notificata con formula esecutiva, essendo irrilevante il fine processuale per cui la notificazione e stata eseguita: in entrambe le ipotesi, infatti, la parte che ha preso l'iniziativa della notifica della sentenza dimostra di avere avuto la possibilita di valutare se la sentenza stessa risponda o meno al suo interesse. (applicazione al fine della declaratoria di inammissibilita per inosservanza del termine perentorio del ricorso per Cassazione). (V 2340'69, mass n 341762; 1995'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)