Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 14 febbraio 1989, causa 206/87
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
14 febbraio 1989
Nella causa 206/87,
Lefebvre Frère et Sœur, SA, con sede in Douai, con gli avvocati Kunlin, del foro di Parigi, e Cloetens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Schleimer, 26, rue Philippe-Il,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig. ra M.-J. Jonczy, consigliere giuridico della Commissione, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, C 254, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dalla
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. J. P. Puissochet e Géraud de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della propria ambasciata,
interveniente,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 1987 che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario le banane originarie di taluni paesi terzi, messe in libera pratica negli altri Stati membri (GU C 127, pag. 4),
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 30 novembre 1988,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 1988,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1987, la société Lefebvre Frère et Sœur, SA, con sede in Douai (Francia), ha presentato un ricorso in forza dell'art. 173, secondo comma, del trattato CEE, volto all'annullamento della decisione della Commissione 8 maggio 1987, rivolta alla Repubblica francese, con cui si autorizza detto Stato membro ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche originarie dei paesi terzi detti della zona del dollaro e messe in libera pratica negli altri Stati membri (GU C 127'del 13. 5. 1987, pag. 4).
punto 2
Nel timore che l'importazione in Francia di banane messe in libera pratica negli altri Stati membri potesse perturbare il mercato francese, che viene approvvigionato per la maggior parte grazie alla produzione dei dipartimenti francesi d'oltremare e di tre Stati ACP tradizionali fornitori della Francia, il 30 aprile 1987 il governo francese ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad escludere dal trattamento comunitario le banane originarie di paesi terzi, tranne che per i citati Stati ACP, e messe in libera pratica negli altri Stati membri.
punto 3
Con la citata decisione, adottata a norma dell'art. 115, primo comma, del trattato CEE, la Commissione ha concesso l'autorizzazione per il futuro, limitandone però il periodo di validità al 30 aprile 1988 e la sfera d'applicazione ratione materiae alle banane, in libera pratica nella Comunità, originarie unicamente dei paesi terzi della zona del dollaro.
punto 4
La ricorrente, che in passato avrebbe più volte invano tentato d'importare in Francia banane del tipo su cui verte la controversa decisione, sostiene che quest'ultima è illegittima ed ha quindi proposto il presente ricorso.
punto 5
Con atto separato giunto nella cancelleria della Corte il 7 luglio 1987, la Commissione, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ed ha chiesto alla Corte di statuire su di essa senza impegnare la discussione nel merito.
punto 6
Con detta eccezione, a sostegno della quale è stata ammessa ad intervenire la Repubblica francese, si sostiene che la decisione impugnata si limita a conferire alle autorità francesi, per l'avvenire, il potere discrezionale di rilasciare o meno licenze d'importazione e che la decisione stessa costituisce nei confronti degli importatori un provvedimento di portata generale. La decisione quindi non riguarderebbe la ricorrente né direttamente né individualmente, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del trattato.
punto 7
La ricorrente sostiene invece che la controversa decisione la riguarda direttamente poiché non sarebbe intesa ad autorizzare la Repubblica francese ad escludere talune banane dal trattamento comunitario, bensì a convalidare le restrizioni all'importazione da lunghi anni imposte dalla Repubblica francese.
punto 8
La ricorrente ritiene poi che la decisione la riguardi individualmente, avendo essa, dal 1977, ripetutamente chiesto invano alle autorità francesi il rilascio di licenze per l'importazione di banane. Peraltro, le spedizioni di banane provenienti dal Belgio ad essa destinate sarebbero state sistematicamente respinte in frontiera dalle dogane francesi. Infine la ricorrente avrebbe adito i giudici francesi e la Commissione. Quindi essa sarebbe caratterizzata rispetto a chiunque altro ed identificata in modo analogo al destinatario della decisione.
punto 9
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 10
Ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del trattato, la ricevibilità di un ricorso per l'annullamento di una decisione proposto da un singolo che non ne sia il destinatario, è subordinata alla condizione che la decisione stessa lo riguardi direttamente ed individualmente.
punto 11
Poiché la ricorrente non è la destinataria della controversa decisione, si deve accertare se questa la riguardi direttamente ed individualmente.
punto 12
Si evince dalla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann, Race. pag. 197) che un soggetto che non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
punto 13
Ebbene, risulta che la decisione impugnata è volta ad autorizzare per il futuro la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario, per un periodo determinato, tutte le importazioni di banane originarie dei paesi terzi della zona del dollaro e messe in libera pràtica in un altro Stato membro. Nei confronti di tutti gli importatori di banane essa costituisce quindi un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni oggettivamente determinate e spiega effetti giuridici rispetto alle categorie di soggetti considerate in via generale ed astratta.
punto 14
Ne consegue che la controversa decisione riguarda la ricorrente unicamente a causa della sua qualità obiettiva d'importatore di banane, alla stessa stregua di qualunque altro operatore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica.
punto 15
Questa conclusione non è infirmata dal fatto che, prima dell'adozione della decisione impugnata, la ricorrente abbia ripetutamente e senza successo tentato d'importare in Francia banane in libera pratica ed adito i giudici francesi e la Commissione.
punto 16
Infatti la ricorrente non ha dimostrato che le domande di licenze d'importazione, da essa presentate alle autorità francesi, fossero ancora pendenti al momento dell'adozione della controversa decisione.
punto 17
D'altronde il blocco alla frontiera delle spedizioni di banane destinate alla ricorrente, più volte verificatosi prima dell'adozione della decisione, è del tutto inconferente per quel che riguarda la ricevibilità del presente ricorso giacché la decisione non spiega effetto retroattivo.
punto 18
Infine la Corte non può neppur accogliere l'argomento della ricorrente secondo cui alla Commissione era nota la situazione della ricorrente al momento dell'adozione della decisione litigiosa. Infatti la natura di regolamento di un atto non è messa in forse dalla possibilità di determinare il numero o addirittura l'identità dei soggetti giuridici ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto, in relazione allo scopo di questo (cfr. sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse, Racc. pag. 3463).
punto 19
Stando così le cose, la controversa decisione non può essere impugnata dalla ricorrente a norma dell'art. 173, secondo comma, del trattato. Il ricorso è pertanto irricevibile.
Sentenza › Sulle spese
punto 20
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 21
La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
punto 22
Poiché soltanto la Commissione ne ha fatto domanda, la condanna deve limitarsi alle spese sostenute dalla Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dalla Commissione.
3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
Firme
O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 14 febbraio 1989.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins