Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 10 maggio 2001, causa C-288/99
Epigrafe
Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
10 maggio 2001
Nel procedimento C-288/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
VauDe Sport GmbH & Co. KG, già vauDe Sport Albrecht von Dewitz,
e
Oberfinanzdirektion Koblenz,
domanda vertente sull'interpretazione della Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
per la vauDe Sport GmbH & Co. KG, dai sigg. H. Glashoff, Steuerberater, e U. Reimer, Außenwirtschaftsberater;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della vauDe Sport GmbH & Co. KG e della Commissione all'udienza del 16 novembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 11 marzo 1999, pervenuta in cancelleria il 2 agosto successivo, lo Hessisches Finanzgericht (Tribunale tributario dell'Assia), con sede in Kassel, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica della Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la vauDe Sport GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «vauDe Sport») e l'Oberfinanzdirektion di Coblenza (in prosieguo: l'«Oberfinanzdirektion») a proposito della classificazione doganale di un prodotto denominato «gerla portabimbi» nella Nomenclatura combinata.
Sentenza › La normativa comunitaria
punto 3
Le voci della NC che possono essere prese in considerazione nella causa principale sono le seguenti:
«Capitolo 42
(...) Oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori (...)
(...)
4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materieplastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:
— Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
(...)
— Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:
(...)
— Oggetti da tasca o da borsetta:
(...)
— altri:
420291 — — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:
(...)
420292 — — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:
— — — di fogli di materie plastiche:
42029211 — — — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacche a spalla e sacchi per articoli sportivi
42029215 — — — — Contenitori per strumenti musicali
42029219 — — — — altri
— — — di materie tessili:
42029291 — — — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi
42029298 — — — — altri
42029900 — — altri
(...)
Capitolo 63
Altri manufatti tessili confezionati; (...)
(...)
6307 Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:
630710 — Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:
(...)
63072000 — Cinture e giubbotti di salvataggio
630790 — altri:
63079010 — — a maglia
— — altri:
63079091 — — — di feltro
63079099 — — — altri
(...)
Capitolo 76
Alluminio e lavori di alluminio
(...)
7616 Altri lavori di alluminio:
76161000 — Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili
761690 — altri:
76169010 — — Ferri da maglia ed uncinetti
76169030 — — Tele metalliche, griglie e reti
— — altri:
76169091 — — di getti di alluminio
76169099 — — — altri
(...)
Capitolo 94
Mobili; (...)
(...)
9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:
940110 — Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:
(...)
94012000 — Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
940130 — Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
(...)
94014000 — Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
94015000 — Mobili per sedersi di canna, di vimini, di bambù o di materie simili
— altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
(...)
— altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
94017100 — — imbottiti
94017900 — — altri
94018000 — altri mobili per sedersi
940190 — Parti:
(...)».
punto 4
Le regole generali per l'interpretazione per la NC (in prosieguo: le «regole generali») che figurano nella prima parte di questa, titolo I, parte A, dispongono in particolare:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità alle seguenti regole:
(...)
2.
a) (...)
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Cosi pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
e) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
(...)».
Sentenza › La causa principale e la questione pregiudiziale
punto 5
Il 16 agosto 1995 la vauDe Sport, che crea, produce e commercializza in particolare zaini, chiedeva un'informazione doganale vincolante per una merce di sua produzione descritta come «gerla portabimbi Komfort ripiegabile, con schienale Tergoform ad altezza regolabile e con sacco a spalla integrato». A sua avviso, tale prodotto rientra nella sottovoce doganale 4202 92 98 0900.
punto 6
Il 20 settembre 1995 l'Oberfinanzdirektion classificava il prodotto in questione nella sottovoce doganale 6307 90 99 0990, descrivendolo in questi termini:
«Altri manufatti tessili confezionati, gerle portabimbi Komfort (...)
telaio di tubi d'acciaio (rettificato successivamente in “tubi d'alluminio”) e tessuti di fibre sintetiche, cuciti insieme,
consistente essenzialmente in un seggiolino per bambino, imbottito ai lati ed all'altezza del capo, munito di imbracatura, di tessuto,
sotto il seggiolino si trova una piccola sacca portaoggetti munita di cerniera lampo,
dotato di bretelle imbottite e di cintura di tessuto,
non fatto a mano,
le cui parti in tessuto sono determinanti per il loro volume e valore e con riguardo all'uso del prodotto».
punto 7
L'Oberfinanzdirektion basava la sua decisione sulla constatazione che, trattandosi nel caso di specie di un prodotto composto di materie diverse, le parti di tessuto gli conferiscono il suo carattere essenziale, ai sensi della regola generale 3 b). Per contro, la classificazione del suddetto prodotto nella voce 4202, prospettata dalla vauDe Sport, non sarebbe possibile, in quanto la gerla portabimbi non può equipararsi ad un sacco a spalla, che è destinato a portare oggetti e non persone.
punto 8
A seguito del rigetto del suo reclamo avverso la suddetta decisione di classificazione, il 17 luglio 1996 la vauDe Sport ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht dell'Assia.
punto 9
Non essendo convinto della pertinenza nel caso di specie della voce 4202, né tantomeno di quella della voce 9401, proposta in subordine dalla vauDe Sport, il giudice a quo esita tra le voci 6307 e 7616 della NC. Tuttavia, esso propende piuttosto a favore di una classificazione della gerla portabimbi in quest'ultima voce, ai sensi della regola generale 3 e), in quanto, a suo avviso, il telaio in alluminio e le parti in tessuto sono altrettanto rilevanti e, privato di uno di questi due elementi, il prodotto non conserverebbe le sue proprietà caratteristiche.
punto 10
Alla luce di quanto sopra lo Hessisches Finanzgericht, con sede in Kassel, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “contenitori simili” di cui alla voce NC 4202 della Tariffa doganale comune debba essere intesa nel senso che essa comprende anche una merce definita come “gerla portabimbi”, consistente essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e in tessuti di fibre sintetiche — cuciti insieme — nel quale può essere trasportato sulla schiena un bambino in posizione seduta e sotto il quale si trova una piccola sacca portaoggetti,
oppure
se la merce sopra descritta debba essere classificata, come altro manufatto confezionato, nella sottovoce NC 6307 90 99 0990 ai sensi della regola generale 3b),
oppure
se la merce sopra descritta sia compresa in un'altra voce».
punto 11
Dal fascicolo risulta che, con la sua questione, il giudice a quo chiede in sostanza se un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a trasportare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste essenzialmente in un telaio di tubi d'alluminio e in un seggiolino per bambino in tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di imbracatura, con bretelle imbottite e una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, debba essere classificato nella voce doganale 4202, che contempla in particolare le sacche da viaggio nonché i loro «contenitori simili», oppure se vada ricompreso nella sottovoce 94017100, che riguarda gli «altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo — imbottiti», o se rientri nella voce 6307, relativa agli «Altri manufatti confezionati», ovvero nella voce 7616, riguardante gli «Altri lavori di alluminio».
punto 12
In via preliminare, occorre ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC (v., in particolare, sentenza 26 settembre 2000, causa C-42/99, Eru Portuguesa, Racc. pag. I-7691, punto 13).
punto 13
Inoltre, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «NESA»), forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenza 28 marzo 2000, causa C-309/98, Holz Geenen, Racc, pag. I-1975, punto 14).
punto 14
Per quanto riguarda, in primo luogo, la voce 4202 della NC, va di primo acchito rilevato che la gerla portabimbi di cui alla causa principale non è ivi espressamente menzionata di guisa che tale prodotto potrebbe essere classificato in detta voce solo per equiparazione ad una merce da questa espressamente contemplata, basandosi sulla nozione di «contenitori simili».
punto 15
Al fine di determinare se la suddetta gerla portabimbi costituisca un contenitore analogo ad un sacco a spalla, come deduce la vauDe Sport, occorre rilevare che questi due prodotti hanno certo in comune il fatto di essere portati a spalla mediante bretelle ed una cintura, mentre il telaio di tubi d'alluminio che serve a stabilizzare il seggiolino per bambini è per il resto paragonabile al sistema di trasporto a spalla degli zaini speciali utilizzati per il trekking. Ciò non toglie che, al pari degli altri oggetti elencati nella voce 4202, un sacco a spalla è un mezzo destinato a portare oggetti, mentre una gerla portabimbi si presenta come un sedile aperto che ha la funzione di portare un bimbo. Quanto alla piccola sacca munita di cerniera lampo situata sotto il seggiolino, essa non conferisce alla gerla portabimbi le sue caratteristiche obiettive determinanti, ma ha invece una funzione puramente accessoria, che è irrilevante ai fini della classificazione doganale.
punto 16
Di conseguenza, una gerla portabimbi come quella di cui alla causa principale non può rientrare nella voce 4202 della NC.
punto 17
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la voce doganale 9401, nemmeno essa può essere presa in considerazione nella causa principale.
punto 18
Infatti, è sufficiente rilevare in proposito che, secondo la nota 2 del capitolo 94 della NC e le considerazioni generali delle NESA relative allo stesso capitolo, gli oggetti compresi nella voce 9401 devono essere costruiti per essere poggiati a terra e servire ad arredare, a scopo principalmente utilitario, gli appartamenti nonché le autovetture e simili mezzi di trasporto.
punto 19
Ora, anche se può, come qualsiasi oggetto, essere poggiata a terra, una gerla portabimbi non è stata costruita a tal fine e, incontestabilmente, non soddisfa nemmeno la seconda condizione cumulativa di cui al capitolo 94 delle NESA.
punto 20
Questa valutazione, peraltro, non è affatto inficiata dalla circostanza, dedotta dalla vauDe Sport, che il prodotto di cui alla causa principale è munito di un treppiedi pieghevole che consente di deporlo sul suolo.
punto 21
Cosi, dato che non esiste una specifica voce doganale per la classificazione del suddetto prodotto, occorre, in terzo luogo, stabilire se questo rientri nella voce 6307 o nella voce 7616, ai sensi delle regole generali.
punto 22
Dato che il prodotto di cui alla causa principale è composto di diversi elementi costitutivi, e cioè essenzialmente di tubi di alluminio nonché di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, e si presenta quindi come un prodotto mescolato o composito ai sensi della regola generale 2 b), questa rinvia alla regola generale 3.
punto 23
Nel caso di specie la classificazione non può effettuarsi secondo la regola generale 3 a), giacché, com'è stato rilevato al punto 21 della presente sentenza, non esiste alcuna voce doganale specifica nella quale possano essere classificate la gerle portabimbi.
punto 24
Secondo la regola generale 3 b), i prodotti misti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
punto 25
In proposito, è giurisprudenza consolidata che, per determinare quale sia, tra le materie che compongono il prodotto, quella che gli conferisce il carattere essenziale, occorre chiedersi se tale prodotto, privato di questa o di quella componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano (v., in tal senso, sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 8).
punto 26
Ora, per quanto riguarda la gerla portabimbi come quella di cui alla causa principale, occorre rilevare che, trattandosi del trasporto a spalla di un bambino da parte di un adulto, i tessuti cuciti insieme sono, di per sé soli, idonei a consentire un'operazione del genere. Per contro, il suddetto trasporto a spalla non richiede affatto l'uso di un telaio di alluminio, il quale consente soltanto di effettuare l'operazione nel modo più comodo tanto per il trasportatore quanto per il bambino.
punto 27
Contrariamente a quanto la vauDe Sport fa valere, il telaio portante di alluminio non può quindi considerarsi costituire la materia o l'elemento che conferisce alla gerla portabimbi le sue proprietà caratteristiche.
punto 28
Pertanto, l'elemento predominante di una gerla portabimbi come quella di cui alla causa principale è costituito dai tessuti, che conferiscono a tale prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola generale 3 b).
punto 29
Ne consegue che la suddetta gerla portabimbi rientra nella voce 6307 della NC, la quale, letta combinatamente con la nota 1 del capitolo 63 della NC, si riferisce ai prodotti confezionati di qualsiasi tipo di tessuto. Tuttavia, niente osta a che questi siano muniti di un telaio fatto di un'altra materia e desrinaro ad agevolare l'uso di siffatti prodorti.
punto 30
Questa interprerazione rrova del resto conforto nel punto 17 delle NESA relative alla voce 6307, secondo il quale quest'ultima comprende le «culle portatili e dispositivi simili per il trasporto di bambini». Infatti, come per le gerle portabimbi, il tessuto costituisce l'elemento caratteristico di tali prodotti, ma il loro uso può essere agevolato da un telaio fatto di un'altra materia.
punto 31
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente: la NC dev'essere interpretata nel senso che un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a portare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste per l'essenziale in un telaio portante di tubi di alluminio e in un seggiolino per bambino fatto di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di un'imbracatura, con bretelle imbottite e con una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, rientra nella voce doganale 6307.
Sentenza › Sulle spese
punto 32
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hessisches Finanzgericht, con sede in Kassel, con ordinanza 11 marzo 1999, dichiara:
La Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, che modifica gli allegati leu del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune e che abroga il regolamento (CEE) n. 802/80, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto denominato «gerla portabimbi», destinato a trasportare sulla schiena di un adulto un bambino in posizione seduta, che consiste per l'essenziale in un telaio portante di tubi di alluminio e in un seggiolino per bambino di tessuti di fibre sintetiche cuciti insieme, imbottito ai lati e all'altezza del capo e munito di un'imbracatura, con bretelle imbottite e con una cintura di tessuto, e recante sotto il seggiolino una piccola sacca portaoggetti, rientra nella voce doganale 6307.
Firme
Skouris
Schintgen
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 maggio 2001.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Seconda Sezione
V. Skouris