Sez. 2, Sentenza n. 6036 del 29/05/1995 (Rv. 492558 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INDIVISIBILITÀ | Attribuzione a taluni beni della natura di parti comuni da parte dei condomini - Ammissibilità - Conseguenze.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INDIVISIBILITÀ
I condomini possono convenire, in forza della loro autonomia negoziale, che taluni beni costituiscano parti comuni, al fine di conferire loro una destinazione indisponibile senza il consenso di tutti e di estendere loro il regime della indivisibilità ed inseparabilità che è proprio delle parti comuni indicate dall'art. 1117 cod. civ. e che impedisce al singolo condomino di disporre di queste parti indipendentemente dalla sua proprietà esclusiva senza il consenso degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1119, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)