Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019 (Rv. 653271 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Inadempimento totale a fronte di un inadempimento solo parziale - Eccezione di cui all'art. 1460 c.c. - Denuncia di falsa applicazione di norme di diritto - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione d'inadempimento da parte di chi, a fronte d'un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)