Sez. 1, Sentenza n. 4468 del 10/08/1982 (Rv. 422459 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - DISCIPLINA EX ART. 52 LEGGE N. 457 DEL 1978 E ARTT. 27 E 28 LEGGE N. 513 DEL 1977 - ABROGAZIONE DI TUTTE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA - OPERATIVITÀ ED EFFETTI - LIMITATAMENTE AL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - CONSEGUENZE - AVVENUTA COMUNICAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DI UN PREZZO FISSATO ALLA STREGUA DEI PROCEDIMENTI E CRITERI PRECEDENTI A QUELLI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - DISCIPLINA EX ART. 52 LEGGE N. 457 DEL 1978 E ARTT. 27 E 28 LEGGE N. 513 DEL 1977 - ABROGAZIONE DI TUTTE LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA - OPERATIVITÀ ED EFFETTI - LIMITATAMENTE AL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - CONSEGUENZE - AVVENUTA COMUNICAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DI UN PREZZO FISSATO ALLA STREGUA DEI PROCEDIMENTI E CRITERI PRECEDENTI A QUELLI INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - IRRILEVANZA.*
In tema di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice, l'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457 - che ha integrato il secondo comma dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, statuente l'Obbligo del rinnovo entro un dato termine (sotto pena di decadenza) delle domande di cessione in proprietà per cui non fosse stato stipulato il relativo contratto all'epoca di entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, con la disposizione che "si considera stipulato il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia... Comunicato all'assegnatario il... Prezzo di cessione" - non opera per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, sicché l'abrogazione di tutte le precedenti Disposizioni in materia di cui al primo comma dell'art. 27 citato, poiché disposta espressamente con decorrenza dall'avvento di quest'ultima legge, non può influire su decadenze verificatesi anteriormente e sui relativi provvedimenti emessi in precedenza con esecutività immediata secondo le norme allora vigenti, con la conseguenza che non può mantenere vigore, indipendentemente dalla decadenza delle precedenti domande non rinnovate, la già avvenuta comunicazione di un prezzo fissato alla stregua dei procedimenti e criteri della vecchia disciplina, diversi da quelli introdotti dalla legge n. 513 del 1977 (art. 28) e richiamati dallo stesso art. 27.*
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 28 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)