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Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011 (Rv. 619354 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Direttiva comunitaria attributiva di diritti ai singoli, ma non autoesecutiva - Inadempimento statuale alla sua attuazione - Diritto al risarcimento dei danni - Obbligo risarcitorio statuale permanente "de die in diem" - Conseguenze - Non decorrenza della prescrizione decennale - Fattispecie relativa alla mancata attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi.
Stato
decisa il 2011-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619354-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non autoesecutiva (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l'inadempimento statuale alla sua attuazione integra gli estremi della condotta idonea a generare, in modo permanente, un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perchè l'inadempimento statuale perpetua l'obbligo risarcitorio "de die in diem".

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 5, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 189, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)