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Sez. 5, Sentenza n. 1307 del 17/11/1967 Ud. (dep. 21/02/1968) Rv. 106876 - 01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE -CONTESTAZIONE NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OGGETTO -FATTO(ENUNCIAZIONE) - DECRETO DI CITAZIONE - ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DEL FATTO - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE CON RIGUARDO AI TERMINI DI APPLICABILITA DI UN PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA.*
Stato
decisa il 1967-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106876-01

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE -CONTESTAZIONE NEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OGGETTO -FATTO(ENUNCIAZIONE) - DECRETO DI CITAZIONE - ERRONEA INDICAZIONE DELLA DATA DEL FATTO - NULLITA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE CON RIGUARDO AI TERMINI DI APPLICABILITA DI UN PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA.*

L'errata indicazione in Sede di contestazione della data del fatto puo essere assunta a motivo di nullita del decreto di citazione e del conseguente giudizio quando abbia ingenerato incertezza sul fatto ed abbia pregiudicato l'imputato. (nella specie e stata esclusa una tale conseguenza in un caso in cui l'errore sulla data del fatto - che secondo la tesi dell'imputato, lo avrebbe indotto a non comparire in giudizio nel convincimento che il reato rientrasse nel beneficio di una amnistia - era ritenuto irrilevante, in quanto giammai il reato sarebbe rientrato nei termini del concesso provvedimento di clemenza). (Conf.100684, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)