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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16982 del 14/06/2023 (Rv. 668056 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Interruzione del processo – Termine di tre mesi per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità ai soli processi introdotti in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.
Stato
decisa il 2023-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668056-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

Il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall'art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009.

Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 58 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)