Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 settembre 1979, causa 232/78
Epigrafe
Nella causa 232/78,
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg. R. Béraud e P. Kalbe, in qualità d'agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata dal sig. N. Museux, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata di Francia,
convenuta,
causa avente ad oggetto la trasgressione degli obblighi imposti alla Repubblica francese dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
In mancanza di un'organizzazione comune dei mercati per la carne ovina, provvedimenti di normalizzazione di questo mercato sono stati adottati in Francia sul piano nazionale.
In primo luogo, numerosi aiuti sono corrisposti alle associazioni di produttori di montoni nell'ambito del «piano di razionalizzazione della produzione ovina».
In secondo luogo, data la rilevante influenza esercitata dalle importazioni sul livello dei prezzi di mercato in Francia, la stabilizzazione dei prezzi interni viene perseguita mediante un regime di restrizioni all'importazione di carni tanto dai paesi terzi, quanto dai nuovi Stati membri, fra cui il Regno Unito. Questo regime è amministrato dall'«Office national interprofessionnel du bétail et des viandes» (ONIBEV).
Dalle lamentele degli ambienti professionali britannici nonché da due note inviate alla Commissione dal rappresentante permanente del Regno Unito presso le Comunità europee il 10 gennaio e il 28 febbraio 1978 (allegati I e II dell'atto introduttivo) si desume che la Francia ha continuato ad applicare questo regime nazionale per l'importazione oltre la fine del 1977 per quanto riguarda le importazioni di carni ovine dal Regno Unito.
punto 2
Con lettera 2 febbraio 1978, SG(78) D/1245, pervenuta alla rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee il 3 febbraio 1978, la Commissione invitava il Governo francese a comunicare le sue osservazioni in proposito nel termine di un mese dal ricevimento della lettera.
Con lettera della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee in data 18 aprile 1978, pervenuta alla Commissione il 19 aprile 1978, la Francia ad-duceva le gravi conseguenze economiche che avrebbe avuto per il suo mercato l'abolizione dei provvedimenti di protezione nazionale di cui trattasi, in mancanza di un regime comunitario che desse garanzie equivalenti.
In data 22 maggio 1978, la Commissione emetteva il parere motivato che la Francia, applicando oltre il 31 dicembre 1977 il proprio regime nazionale all'importazione di carni ovine dal Regno Unito, era venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE.
Nella risposta in data 12 giugno 1978, pervenuta alla Commissione il 15 giugno 1978, il Governo francese insisteva sui motivi economici che l'inducevano a continuare ad applicare integralmente il proprio regime alle importazioni dal Regno Unito.
punto 3
Ritenendo che i provvedimenti mantenuti in vigore dalla Repubblica francese non fossero conformi al Trattato CEE, il 23 ottobre 1978 la Commissione ha proposto contro la Repubblica francese un ricorso avente ad oggetto la trasgressione degli obblighi imposti a questa dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE.
Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 1978.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. Dichiarare che la Repubblica francese, continuando ad applicare oltre il 1o gennaio 1978 il proprio regime restrittivo nazionale all'importazione di carne ovina dal Regno Unito, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 12 nonché dall'art. 30 del Trattato CEE.
2. Condannare la Repubblica francese alle spese».
paragrafo 3
Nel controricorso, il Governo della Repubblica francese chiede alla Corte di respingere la domanda della Commissione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, la Commissione descrive come segue il regime restrittivo all'importazione di carne ovina istituito dalla Repubblica francese:
paragrafo 2
«1. Le importazioni di carne ovina congelata sono in linea di principio vietate, salvo determinate eccezioni.
2. Il regime applicato alle importazioni di animali vivi nonché alle carni ovine fresche e refrigerate si basa su un “prezzo d'entrata”, protetto da un sistema di divieto d'importazione e di “diritti”. Esso funziona mediante il rilascio o il rifiuto di licenze nazionali d'importazione. Benché non venga imposta una quantità massima, l'ONIBEV rilascia agli importatori unicamente dei “certificati di imputazione” tratti su una “licenza globale d'importazione” loro attribuiti e limitati per quanto riguarda la quantità e il periodo di validità.
Dette autorizzazioni d'importazione sono rilasciate dall'ONIBEV unicamente quando una determinata quotazione di riferimento in Francia raggiunge o supera il livello del prezzo d'entrata. Qualora la quotazione di riferimento nazionale sia inferiore a detto prezzo per una settimana, il rilascio dei certificati d'importazione è sospeso e ricomincia se il prezzo d'entrata viene raggiunto durante la settimana seguente. Le importazioni sono fermate se il prezzo d'entrata non è raggiunto per due settimane di fila, e il confine viene riaperto solo se detto prezzo è stato superato per due settimane consecutive.
3. Inoltre, l'ONIBEV riscuote sulle importazioni di animali vivi da macello e di carcasse di carne ovina fresche o refrigerate un “diritto” (reversement) il cui importo varia in funzione della quotazione nazionale di riferimento per il montone sul mercato francese. Secondo il livello settimanale di detta quotazione, il diritto può essere fissato a sei livelli forfettari diversi.
4. Tanto il livello del prezzo d'entrata, quanto gli importi dei diritti vengono periodicamente adeguati all'andamento dei costi di produzione degli allevatori. L'aumento dei diritti pagati dagli importatori è stato superiore a quello dei prezzi d'entrata, giacché si è tenuto parzialmente conto del deprezzamento delle monete dei paesi esportatori di montoni rispetto al franco francese, in modo da ovviare alla mancanza di un sistema specifico di compensazione monetaria nell'organizzazione francese di mercato».
paragrafo 3
La Commissione rileva che è incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, cioè gli artt. 12 e 30, l'applicazione da parte di uno Stato membro negli scambi intracomunitari:
paragrafo 4
di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, quali i «diritti» francesi sull'importazione di carni ovine;
di restrizioni quantitative all'importazione, quale la chiusura del confine francese alle carni ovine comunitarie;
di misure di effetto equivalente a queste restrizioni quantitative, quale ii regime nazionale di licenze d'importazione.
paragrafo 5
Dopo la fine del periodo transitorio contemplato dal Trattato CEE, l'applicazione di provvedimenti nazionali che deroghino alle norme sulla libera circolazione delle merci non può più essere giustificato — negli scambi con qualunque Stato membro — né dalla mancanza di un'organizzazione comune dei mercati (cfr. causa 68/76, Commissione c/ Repubblica francese, Racc. 1977, pag. 515) né dall'integrazione di queste in un'organizzazione nazionale dei mercati dei prodotti di cui trattasi (cfr. causa 48/74, Charmasson c/ Ministère de l'économie et des finances, Racc. 1974, pag. 1383).
paragrafo 6
Secondo la Commissione, restrizioni delle importazioni di carni ovine dal Regno Unito non possono più essere giustificate in base all'art. 60, n. 2, dell'Atto d'adesione dopo la fine dell'anno 1977.
paragrafo 7
Nel controricorso, il Governo della Repubblica francese sostiene che, nei confronti del Regno Unito, le disposizioni del Trattato di Roma vanno valutate tenendo conto delle condizioni particolari dell'Atto d'adesione.
paragrafo 8
Contrariamente a quanto stabilisce il Trattato di Roma, l'Atto d'adesione non ha posto il principio secondo cui esiste un «periodo transitorio». L'Atto d'adesione non contempla un «periodo transitorio» ma «disposizioni derogatorie» o «provvedimenti transitori» che devono cessare nel 1977, senza pregiudizio «delle date, dei termini e delle disposizioni particolari» (art. 9, n. 2). Di conseguenza, i principi posti dalia Corte di giustizia nella sentenza Charmasson non si possono applicare alla situazione del tutto diversa creata dall'Atto d'adesione.
paragrafo 9
L'art. 60, n. 2, dell'Atto d'adesione costituisce uno degli esempi di applicazione della nozione di «disposizione particolare» che rientra nella riserva di cui all'art. 9. Tenuto conto delle differenze strutturali fondamentali fra l'economia agricola britannica e le agricolture degli Stati membri originari, questi, nei negoziati per l'adesione, hanno riconosciuto che non era possibile applicare interamente le norme del Trattato di Roma sulla libertà di circolazione fra economie così fondamentalmente diverse. Essi hanno quindi logicamente adottato una formula di transizione specifica, secondo la quale le organizzazioni nazionali di mercato possono sussistere fino a che la Comunità non abbia loro sostituito un'organizzazione comune. Non si è trattatto della rinunzia al carattere transitorio di tali disposizioni, bensì del riconoscimento che era necessario trovare soluzioni particolari per situazioni eccezionali.
paragrafo 10
esta sia appunto l'interpretazione da darsi all'art. 60, n. 2, dell 'Atto d'adesione è confermato dal raffronto fra detta disposizione e l'articolo corrispondente del Trattato di Roma, l'art. 45. Contrariamente all'art. 45 del Trattato di Roma, l'art. 60, n. 2, dell'Atto d'adesione non fissa alcun regime transitorio e non si riferisce ad una nozione di termine. L'art. 60, n. 2, dispone letteralmente che le deroghe al titolo I e la conservazione dell'organizzazione nazionale sono possibili «fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti». Il raffronto tra la «disposizione particolare» di cui all'art. 60, n. 2, e altre disposizioni particolari contenute nell'Atto d'adesione, in ispecie gli artt. 54 e 64 nonché il protocollo n. 18 relativo alle importazioni di burro e di formaggio dalla Nuova Zelanda, conferma la fondatezza di quanto si è detto testé. Da questo raffronto emerge infatti che, quando la disposizione particolare è destinata a durare senza altra condizione a parte quella che essa contempla, non si parla del termine di validità. A contrario, qualora, nonostante la disposizione particolare, la fine dell'anno 1977 vale come termine perentorio, ciò è detto espressamente nella disposizione particolare.
paragrafo 11
In un allegato del controricorso, il Governo della Repubblica francese descrive brevemente le caratteristiche principali del mercato della carne ovina in Francia, le quali giustificano il mantenimento in vigore dei provvedimenti criticati dalla Commissione. Queste caratteristiche sono le seguenti:
paragrafo 12
a) la produzione interna di carne ovina è insufficiente per far fronte alla domanda interna;
b) le regioni d'allevamento del montone in Francia sono zone di montagna e collinari sfavorite;
c) il livello dei prezzi in Francia, paragonato a quello di altri paesi produttori, si spiega con gli elevati costi di produzione e con la diversa concezione del sistema di garanzia del reddito degli agricoltori;
d) la stabilità della produzione di carne 12ovina interna in Francia è in contrasto con le forti variazioni stagionali che si osservano sui mercati di altri produttori.
paragrafo 13
Il sistema istituito dalle autorità francesi, il quale è basato sul prezzo d'entrata, consente di evitare che il mercato sia gravemente perturbato da oscillazioni improvvise e stagionali a danno del reddito dei produttori e della stabilità dei prezzi per i consumatori. In ogni suo aspetto, questo sistema è paragonabile ai congegni contemplati dalle normative riguardanti i prodotti agricoli dei quali la CEE è deficitaria.
paragrafo 14
Tenuto conto dei congegni dell'organizzazione di mercato per la carne ovina in Francia, le disposizioni in vigore a proposito delle importazioni ne costituiscono l'elemento essenziale, senza il quale detta organizzazione perderebbe qualsiasi utilità per la conservazione del tenore di vita dei produttori i quali, per la maggior parte, si trovano in zone svantaggiate. La scomparsa improvvisa e senza contropartita di questa organizzazione di mercato avrebbe nei loro confronti conseguenze irrimediabili e numerose aziende dovrebbero chiudere.
paragrafo 15
Nella replica, la Commissione ha rinunziato ad esaminare nei particolari gli argomenti svolti dal Governo francese nel controricorso e si è richiamata alle osservazioni da essa svolte nelle cause 118/78 (Meijer c/ The Department of Trade) e 231/78 (Commissione c/ Regno Unito) in cui la Repubblica francese è intervenuta. La questione se, a norma dell'art. 9 dell'Atto d'adesione, l'applicazione dell'art. 60, n. 2, di questo Atto sia limitata nel tempo al 31 dicembre 1977 ovvero detta disposizione consenta agli Stati membri di mantenere in vigore, senza precisi limiti di tempo, degli ostacoli per la libera circolazione di determinati prodotti agricoli, questione che costituisce il nocciolo della presente causa, si pone esattamente negli stessi termini che nelle due cause sopra citate.
paragrafo 16
Il Governo della Repubblica francese ha rinunziato alla controreplica.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 14 giugno 1979, la Commissione, rappresentata dal sig. R. C. Béraud, e il Governo della Republica francese, rappresentato dal sig. N. Museux, hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 2
All'udienza, la Commissione ha in particolare modificato le proprie conclusioni chiedendo alla Corte di giustizia, tenuto conto dei termini stabiliti dagli artt. 35, 36 e 42 dell'Atto di adesione, di accertare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE, in primo luogo, a partire dalla data dell'adesione, per quanto riguarda le restrizioni quantitative all'importazione — quale la chiusura del confine francese alle carni ovine provenienti dai nuovi Stati membri — in secondo luogo, a partire dal 1o gennaio 1975, per quanto riguarda le misure d'effetto equivalente a dette restrizioni quantitative — quale il regime nazionale d'importazione — e, infine, a partire dal 1o luglio 1977 per quanto riguarda le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali — quali i diritti all'importazione di carni ovine. Per giustificare questa modifica del dispositivo del ricorso, la Commissione ha dedotto che il ricorso era basato sulla premessa che l'art. 60, n. 2, dell'Atto d'adesione potesse essere invocato non solo dai nuovi Stati membri, ma anche dagli Stati membri originari e che questa disposizione consentisse quindi a questi ultimi di opporsi all'importazione di prodotti dai nuovi Stati membri durante il periodo intercorrente fra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1977. Ora, secondo la Commissione, dalla sentenza pronunziata il 29 marzo 1979, in corso di causa, dalla Corte nella causa 231/78 (Commissione c/ Regno Unito, non ancora pubblicata) si desume che la Corte ha voluto escludere la possibilità per gli Stati membri originari di invocare l'art. 60, n. 2, dell'Atto d'adesione. È questa la ragione per cui la Commissione ha creduto di dover modificare le date a partire dalle quali si sono avute le trasgressioni che costituiscono oggetto del ricorso.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 luglio 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 25 ottobre 1978, la Commissione ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far accertare che «la Repubblica francese, continuando ad applicare oltre il 1o gennaio 1978 il proprio regime restrittivo nazionale all'importazione di carne ovina dal Regno Unito, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 12 nonché dall'art. 30 del Trattato CEE». A propria difesa, il Governo francese ha dedotto essenzialmente che, in forza dell'art. 60, n. 2, dell'Atto d'adesione, egli avrebbe il diritto di mantenere in vigore le restrizioni all'importazione di cui trattasi fino a che la carne ovina non sia stata inclusa in un'organizzazione comune dei mercati.
punto 2
Invocando la sentenza pronunziata dalla Corte il 29 marzo 1979 (causa 231/78, Commissione c/ Regno Unito), in corso di causa, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni all'udienza ed ha chiesto alla Corte, in vista della concezione su cui sarebbe fondata la sentenza, di accertare che il regime nazionale all'importazione di carne ovina mantenuto in vigore dalle autorità francesi era incompatibile con gli artt. 12 e 30 del Trattato CEE, per determinati suoi aspetti a partire dal 1o luglio 1977, per altri, a partire dal1o gennaio 1975, e infine per altri, a partire dalla data dell'adesione. Secondo la Commissione, da detta sentenza si desumerebbe che solo i nuovi Stati membri avevano il diritto di far valere l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione e che, di conseguenza, per gli Stati membri originari la conformità al Trattato delle restrizioni all'importazione per i prodotti provenienti da un nuovo Stato membro andrebbe valutata con riferimento alle date stabilite dagli artt. 35, 36 e 42 dell'Atto d'adesione.
punto 3
Le nuove conclusioni formulate dalla Commissione all'udienza sono irricevibili in quanto sono in contrasto con l'art. 38 del regolamento di procedura. A norma di questo, le parti hanno l'obbligo di definire l'oggetto della controversia nell'atto introduttivo. Anche se l'art. 42 del regolamento di procedura consente, a determinate condizioni, di dedurre nuovi mezzi, una parte non può modificare in corso di causa l'oggetto stesso della controversia. Ne consegue che il merito del ricorso va esaminato unicamente con riferimento alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo, cioè per il periodo posteriore al 1o gennaio 1978.
punto 4
Dalla motivazione della sopra citata sentenza 29 marzo 1979 si desume che l'art. 60, n. 2, dell'Atto di adesione ha cessato di produrre effetti alla fine dell'anno 1977. Questa disposizione non si applica quindi per il periodo per il quale la Commissione ha chiesto che sia accertata la trasgressione della Repubblica francese. Essa non va quindi presa in considerazione ai fini della soluzione della presente controversia. Questa va decisa in base unicamente alle disposizioni del Trattato CEE, cioè gli artt. 12 e 30. Gli argomenti del Governo francese relativi all'Atto d'adesione vanno quindi esclusi dall'esame della controversia.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 5
È assodato che le importazioni di carne ovina in Francia sono soggette ad un regime restrittivo all'importazione basato su un «prezzo d'entrata», il quale è protetto da un sistema di divieto d'importazione e di «diritti» (reversements). Le importazioni di carne ovina in Francia sono autorizzate unicamente quando una determinata quotazione di riferimento in Francia raggiunge o supera il livello del prezzo d'entrata. Inoltre, un «diritto» il cui importo varia in funzione della quotazione nazionale di riferimento per il montone sul mercato francese viene riscosso sulle importazioni di animali vivi da macello e di carcasse di carne ovina fresche o refrigerate.
punto 6
Il Governo francese non contesta che questo regime sia in contrasto con le disposizioni del Trattato relative alla soppressione degli ostacoli per la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. Tuttavia, onde giustificare il mantenimento in vigore di detto regime e la sua applicazione alle importazioni di carne ovina dal Regno Unito, esso deduce in sostanza tre argomenti. In primo luogo, esso menziona le conseguenze economiche e sociali gravi che l'abolizione dell'organizzazione nazionale di mercato avrebbe per l'economia di determinate regioni economicamente sfavorite, per le quali l'allevamento ovino costituisce una importante risorsa. In secondo luogo, esso attira l'attenzione sullo stato in cui si trovano i lavori per l'istituzione di un'organizzazione comune di mercato per la carne ovina, sottolineando le conseguenze deprecabili di una fase di libero scambio intercorrente fra la soppressione dell'organizzazione nazionale e la sostituzione di questa con un'organizzazione comune. Infine, esso denunzia la disparità concorrenziale che deriverebbe dal fatto ch'esso sarebbe obbligato a sopprimere la propria organizzazione di mercato, mentre in Gran Bretagna sussisterebbe intatta, nel settore di cui trattasi, un'organizzazione nazionale basata sul sistema dei «deficiency payments», il cui effetto sarebbe di sovvenzionare le esportazioni di carne ovina in Francia.
punto 7
Senza disconoscere la realtà dei problemi cui le autorità francesi devono far fronte nel settore di cui trattasi e l'opportunità che l'organizzazione comune dei mercati per la carne ovina venga istituita al più presto, la Corte deve ricordare, come ha già fatto nelle sue sentenze 2 dicembre 1974 (causa 48/74, Charmasson, Racc. pag. 1383) e 29 marzo 1979, sopra menzionata, che dopo la scadenza del periodo transitorio del Trattato CEE e, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la scadenza dei periodi transitori specificamente contemplati dall'Atto d'adesione, il funzionamento di un'organizzazione nazionale di mercato non può più ostare alla piena efficacia delle disposizioni del Trattato relative all'eliminazione delle restrizioni per gli scambi intracomunitari, dato che le esigenze dei mercati di cui trattasi sono ormai prese in carico dalle istituzioni comunitarie. La scadenza dei periodi transitori implica quindi che le materie e i campi attribuiti espressamente alla Comunità rientrano nella competenza comunitaria, di guisa che, se è ancora necessario valersi di provvedimenti particolari, questi non potranno più essere decisi unilateralmente dagli Stati membri interessati, ma vanno adottati nell'ambito dell'ordinamento comunitario, destinato a garantire che l'interesse generale della Comunità sia fatto salvo.
punto 8
Spetta quindi alle istituzioni competenti e ad esse solamente adottare tempestivamente gli opportuni provvedimenti onde trovare, nell'ambito comunitario, una soluzione complessiva per il problema del mercato della carne ovina e per le difficoltà particolari che sussistono in proposito in determinate regioni. Il fatto che questi lavori non siano ancora giunti a termine non costituisce tuttavia una ragione sufficiente perché uno Stato membro mantenga in vigore un'organizzazione nazionale di mercato implicante caratteristiche incompatibili con le esigenze del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, quali le restrizioni all'importazione e la riscossione di diritti sui prodotti importati, indipendentemente dal nome che portano.
punto 9
La Repubblica francese non può giustificare l'esistenza di un regime del genere con la considerazione che, dal canto suo, il Regno Unito avrebbe mantenuto in vigore un'organizzazione nazionale di mercato per lo stesso settore. La Repubblica francese, se ritenesse che detto regime ha degli aspetti incompatibili col diritto comunitario, avrebbe la possibilità di agire, vuoi in seno al Consiglio, vuoi attraverso la Commissione, vuoi infine in sede giurisdizionale onde ottenere l'eliminazione di tali incompatibilità. Uno Stato membro non può comunque autorizzarsi ad adottare unilateralmente dei provvedimenti correttivi o di difesa, destinati ad ovviare all'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del Trattato.
punto 10
Si deve quindi concludere che l'organizzazione nazionale di mercato per la carne ovina mantenuta in vigore dalle autorità francesi è incompatibile col Trattato in quanto implica la determinazione di un prezzo d'entrata protetto da un sistema di divieto d'importazione e dalla riscossione di un tributo all'importazione di carne ovina da un altro Stato membro. Va rilevato che questa constatazione non vieta alle autorità francesi di adottare, a favore del settore di cui trattasi, in attesa dell'istituzione di un'organizzazione comune di mercato, qualsiasi provvedimento di aiuto le cui caratteristiche siano compatibili con le disposizioni del Trattato.
punto 11
Ne consegue che continuando ad applicare oltre il 1o gennaio 1978, il proprio regime restrittivo nazionale all'importazione di carne ovina dal Regno Unito, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 12
A norma dell'art. 60, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Continuando ad applicare oltre il 1o gennaio 1978 il proprio regime restrittivo nazionale all'importazione di carne ovina dal Regno Unito, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 12 e 30 del Trattato CEE.
2o La convenuta è condannata alle spese.
Firme
Kutscher
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 settembre 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher