Sez. L - , Sentenza n. 2 del 02/01/2017 (Rv. 642259 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego contrattualizzato - Mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Formazione per lo svolgimento delle nuove funzioni - Amministrazione di destinazione - Spettanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In caso di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, come specificato dal suo comma 1-bis, aggiunto dall’art. 4, comma 1, della l. n. 114 del 2014, in sede di conversione del d.l. n. 90 del 2014, è la P.A. di destinazione abilitata ad assumere le iniziative occorrenti per dotare il dipendente trasferito della formazione professionale necessaria allo svolgimento delle nuove funzioni, in quanto è conforme al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. che la P.A. che sopporta i costi della riqualificazione ne tragga i relativi benefici, senza considerare che lavoratori appartenenti ad amministrazioni diverse, pur con la stessa qualifica, hanno necessità di percorsi professionali differenziati.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)