Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1740
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Codice di procedura penale, artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma
- Riproposizione di questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
- Sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/56 C (Nella specie era stata riproposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale - in riferimento agli artt. 2, 25, primo comma, e 101 della Costituzione - già decisa con sentenza n. 88 del 1962).
Norme impugnate
- art. 30, comma 2, codice di procedura penale del 1930
- art. 31, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
- art. 2 Cost.
- art. 101 Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
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