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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1963

Decisione
decisa il 1963-03-05, depositata il 1963-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:21
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1740

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Codice di procedura penale, artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma
  • Riproposizione di questione già decisa nel senso della illegittimità costituzionale
  • Sopravvenuta inefficacia delle norme impugnate
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi: Ord. 24/56 C (Nella specie era stata riproposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale - in riferimento agli artt. 2, 25, primo comma, e 101 della Costituzione - già decisa con sentenza n. 88 del 1962).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale, promossi con le sottoelencate ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi, iscritta al n. 120 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962; 2) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano Francesco, iscritta al n. 167 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962; 3) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962; 4) ordinanza emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico di Marra Michele, Marra Nicola, Marra Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
punto 1
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze