diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5885 del 09/05/2000 (Rv. 536316 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | A carico di esercenti professioni sanitarie - Mancata tipizzazione degli illeciti e mancata correlazione delle sanzioni previste a specifici illeciti - Conseguenza - Potere discrezionale del giudice in ordine alla scelta della sanzione - Sussistenza - Condizioni - Adeguata motivazione in ordine alla scelta operata - Necessità - Esame di tutti gli elementi prospettati a tal fine dall'incolpato - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536316-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, la mancata tipizzazione degli illeciti comporta che le sanzioni, tipicamente previste, non sono collegate a specifiche figure di illeciti, con la conseguenza che il giudice, nell'erogare la sanzione, non è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 40 d.P.R. n. 221 del 1950 e che ad una medesima mancanza può corrispondere l'applicazione alternativa di sanzioni di diversa gravità, secondo la discrezionale valutazione del giudice disciplinare, purché questi dia conto della sua scelta con adeguata motivazione; ai fini dell'assolvimento del suddetto obbligo di motivazione, tuttavia, il giudicante non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente che egli giustifichi l'uso del potere discrezionale attribuitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ritenute di preponderante rilievo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che aveva irrogato la sanzione della radiazione dall'albo richiamandosi alla particolare gravità del fatto e implicitamente svalutando il significato dell'incensuratezza dell'incolpato o di altri elementi relativi alla sua personalità).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 38, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)