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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 260 del 1982

Decisione
decisa il 1982-12-22, depositata il 1982-12-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:260
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15711

  • Pensioni
  • Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria
  • Integrazione al minimo per alcune categorie
  • Questioni già decise
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questioni concernenti norme già dichiarate illegittime nelle parti denunciate dai giudici remittenti. - S. n. 102/1982 e 34/1981.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promossi con le ordinanze emesse il 14 dicembre 1981 dal Pretore di Prato, il 3 novembre 1981 dal Pretore di Viterbo, il 13 gennaio 1982 dal Pretore di Teramo, il 3 dicembre 1981 dal Tribunale di Isernia, il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Reggio Calabria e il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Fermo, rispettivamente iscritte ai nn. 45, 50, 85, 150, 333 e 381 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137, 171, 220, 276, 297 del 1982. Visti gli atti di costituzione di Benelli Luigi e dell'INPS; udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 50, 85, 150 e 381 registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; che con l'ordinanza n. 45 registro ordinanze 1982 viene sollevata, sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità a carico della stessa gestione speciale per i lavoratori agricoli ai titolari di pensione diretta della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali), sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; che infine con l'ordinanza n. 333 registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli stessi artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni dirette a carico della gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di altra pensione diretta dello Stato.
punto 2
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze nn. 50, 85, 150, 333 e 381/1982 sono state già prospettate alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 1982, riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate; che anche la questione sollevata con l'ordinanza n. 45/1982 viene prospettata in termini sui quali questa Corte si è già pronunciata, sia con la citata sentenza n. 102 del 1982 sia con la sentenza n. 34 del 1981, che ha equiparato i pensionati della CPDEL ai pensionati dello Stato per quanto riguarda il trattamento minimo.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 - già decise con le sentenze nn. 34 del 1981 e 102 del 1982 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze