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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 maggio 1980, causa 142/79

Decisione
decisa il 1980-05-22
ECLI
ECLI:EU:C:1980:133

Epigrafe

Nella causa 142/79, Patrizia Fonii in Geronimo, dipendente del Parlamento europeo, residente in Strassen, con l'avv. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto presso lo Studio Biel, 18 A, rue des Glacis, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dal suo direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze, Francesco Pasetti-Bombardella, assistito dagli avvocati Alex Bonn e Pierre Prüm, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo Studio Bonn, 22, Côte d'Eich, convenuto, causa vertente, in sede preliminare, sulla ricevibilità del ricorso con il quale la sig.ra Fonti chiede che le vengano riconosciuti l'indennità giornaliera ed il rimborso delle spese di trasloco, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti, il procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti circa la riceviblità del ricorso possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
La sig.na Patrizia Fonti, cittadina italiana, residente a Roma, partecipava, nel novembre del 1975, al concorso PE/67/C, organizzato dal Parlamento europeo per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di segretarie di lingua italiana.
paragrafo 2
Il 5 ottobre 1976, le veniva offerto un contratto di agente ausiliaria, della durata di sei mesi; essa entrava in servizio presso il Parlamento europeo il 25 ottobre 1976.
paragrafo 3
La sig.na Fonti aveva beneficiato, dalla sua entrata in servizio effettiva, dell'indennità giornaliera contemplata dall'art. 69 del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» e dall'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto del personale, per gli agenti ausiliari che dimostrino di essere tenuti a cambiare la propria residenza per potere esercitare le proprie funzioni.
paragrafo 4
Il 23 novembre 1976, la sig.na Fonti contraeva matrimonio con il sig. Franco Geronimo, dipendente del Parlamento europeo.
paragrafo 5
La sig.ra Fonti in Geronimo, il cui contratto di agente ausiliaria era stato prorogato dopo il periodo iniziale di sei mesi, beneficiava dell'indennità giornaliera fino al 24 ottobre 1977, conformemente all'art. 69 del Regime applicabile agli altri agenti, che stabilisce che detta indennità viene concessa agli agenti ausiliari per un anno al massimo.
paragrafo 6
Il 9 dicembre 1977, il Parlamento europeo offriva alla sig.ra Fonti un posto di ruolo di stenodattilografa, del quadro C, grado 3, terzo scatto, dal 1o gennaio 1978; il periodo di prova comprendeva i primi sei mesi.
paragrafo 7
Nella proposta di assunzione, del 9 dicembre 1977, il Parlamento riconosceva alla sig.ra Fonti il diritto all'indennità giornaliera per la durata massima di 180 giorni, per l'importo, alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto del personale.
paragrafo 8
In realtà, questa indennità non veniva corrisposta alla sig.ra Fonti; anzi, essa veniva espressamente esclusa nella «fiche d'accompagnement», della quale la sig.ra Fonti era venuta a conoscenza poco dopo l'entrata in servizio come dipendente in prova.
paragrafo 9
Con una comunicazione del 21 febbraio 1978, la sig.ra Fonti chiedeva al capo del servizio «Gestione Statuto» chiarimenti circa la soppressione dell'indennità giornaliera.
paragrafo 10
Con lettera 1o marzo 1978, il capo di questo servizio le rendeva noto che il suo caso era stato sottoposto «a causa dei problemi particolari a cui dà luogo» al comitato preparatorio dei capi d'amministrazione delle istituzioni della Comunità.
paragrafo 11
Il 24 luglio 1978, la sig.ra Fonti, la quale nel frattempo era stata nominata di ruolo a far data dal 1° luglio 1978, chiedeva al capo del servizio «Gestione Statuto» che le venisse concessa l'indennità di prima sistemazione contemplata dall'art. 5 dell'Allegato VII dello Statuto.
paragrafo 12
In risposta alla richiesta della sig.ra Fonti, il capo del servizio «Gestione Statuto» trasmetteva a questa, con lettera dell'I 1 ottobre 1978, la «conclusione n. 26/78», adottata dai capi d'amministrazione nella seduta del 15 settembre 1978, in merito all'interpretazione delle disposizioni dello Statuto in materia di indennità giornaliere.
paragrafo 13
Il quesito sottoposto ai capi d'amministrazione era il seguente:
paragrafo 14
Se, qualora un agente ausiliario — il quale abbia percepito per le sue prestazioni l'indennità giornaliera contemplata dall'art. 69 del Regime applicabile agli altri agenti, il quale stabilisce che l'agente ausiliario che dimostri di non poter rimanere nella sua precedente residenza beneficia, per un anno al massimo, dell'indennità giornaliera di cui all'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto — sia nominato dipendente in prova e contragga matrimonio con un dipendente che abbia già fruito dell'indennità di prima sistemazione ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato VII summenzionato, il suddetto agente possa fruire, in seguito al nuovo inquadramento, dell'indennità giornaliera di cui all'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto.
paragrafo 15
In merito a detto quesito, veniva adottata la seguente decisione:
paragrafo 16
I capi d'amministrazione sono pervenuti alla conclusione che, in tal caso, non vada corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto, in quanto non è soddisfatta la condizione del trasferimento della residenza.
paragrafo 17
Alla fine della lettera dell'11 ottobre 1978, il capo del servizio informava la sig.ra Fonti di essere spiacente «di conseguenza, di non poter accogliere» la sua istanza.
paragrafo 18
Il 6 novembre 1978, il Comitato del personale chiedeva al direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo di riesaminare il caso della sig.ra Fonti quanto alla concessione dell'indennità di prima sistemazione e dell'indennità giornaliera.
paragrafo 19
Il 27 novembre 1978, il direttore generale comunicava al Comitato del personale che:
paragrafo 20
La pratica dell'interessata è stata pertanto esaminata più volte attentamente sotto questo profilo dai servizi da me dipendenti, i quali, con un eccesso di zelo, si sono perfino premurati di sottoporre il caso di cui trattasi, prima di rispondere definitivamente all'interessata, al comitato preparatorio e, successivamente, ai capi d'amministrazione, indicando tutti i dettagli dei fatti.
paragrafo 21
Purtroppo, anche questi due consessi sono pervenuti alla conclusione di dare alla pratica esito negativo. L'interessata è stata tenuta costantemente al corrente dell'evoluzione della pratica e, infine, le è stata notificata ufficialmente la decisione di rifiuto, debitamente motivata.
paragrafo 22
In seguito ad una successiva protesta del Comitato del personale, del 4 dicembre 1978, il direttore generale rispondeva a questo, con lettera 11 dicembre, che, -giacché il servizio competente aveva studiato la pratica a fondo, «sarebbe inconcepibile che esso potesse pervenire a nuove, diverse conclusioni, a meno che non sopravvenissero elementi nuovi, che potrebbero essere presi in considerazione».
paragrafo 23
Alla fine della lettera, il direttore generale ricordava al Comitato del personale che lo Statuto permette ai dipendenti di ricorrere, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, contro le prese di posizione dell'amministrazione.
paragrafo 24
Il 20 febbraio 1979, la sig.ra Fonti presentava al segretario generale del Parlamento europeo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro la decisione con cui l'amministrazione aveva rifiutato di concederle l'indennità giornaliera ed il rimborso delle spese di trasloco.
paragrafo 25
Il Parlamento europeo non dava seguito a questo reclamo.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il 13 settembre 1979, la sig.ra Fonti ha introdotto un ricorso con cui chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare illegittima la decisione implicita di rifiuto opposta al reclamo del 20 febbraio 1979; di conseguenza, dichiararla nulla e non avvenuta; condannare il Parlamento europeo a corrisponderle le due indennità, vale a dire l'indennità giornaliera per sette mesi e il rimborso delle spese di trasloco; dichiarare che sulla somma dovuta va corrisposto l'interesse del 6 % a far data dalla presentazione del ricorso; porre le spese di giudizio a carico del Parlamento europeo.
paragrafo 3
Il 14 dicembre 1979, il Parlamento europeo chiedeva alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, di pronunziarsi sulla ricevibilità del ricorso, senza addentrarsi nel merito, dichiarando il ricorso irricevibile e pronunziandosi sulle spese in conformità con le norme in materia.
paragrafo 4
Nelle sue osservazioni, presentate il 14 gennaio 1980, la sig.ra Fonti chiedeva alla Corte in via principale di respingere l'eccezione e, in subordine, di pronunziarsi tanto sull'eccezione quanto sul merito.
paragrafo 5
La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare, per la sola eccezione, alla fase orale del procedimento, senza far luogo ad istruttoria. Essa ha pertanto invitato le parti a trasmetterle taluni documenti; questo invito è stato accolto entro i termini stabiliti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti circa la ricevibilità del ricorso fatti valere dalle parti durante la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il Parlamento europeo, convenuto nella causa principale, e ricorrente quanto all'eccezione, considera il ricorso irricevibile nel suo complesso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti circa la ricevibilità del ricorso fatti valere dalle parti durante la fase scritta del procedimento › A — Sull'indennità giornaliera

paragrafo 1
a) Il provvedimento che arrecherebbe pregiudizio alla sig.ra Fonti è la lettera dell'I 1 ottobre 1978, firmata dal capo del servizio «Gestione Statuto», con la quale essa veniva informata della soluzione in senso negativo alla quale erano pervenuti i capi d'amministrazione, e del conseguente rigetto della sua domanda. Essa avrebbe dovuto presentare contro tale atto il reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, all'autorità avente il potere di nomina. Il termine per la presentazione del reclamo, di tre mesi dalla notifica della decisione al destinatario, era però scaduto l'11 gennaio 1979. Il reclamo, essendo stato presentato dalla ricorrente al segretario generale del Parlamento europeo solamente il 20 febbraio 1979, era tardivo, circostanza, questa, che implica l'irricevibilità del ricorso giurisdizionale. b) La lettera dell'11 ottobre 1978 del capo del servizio «Gestione Statuto» ha tutte le caratteristiche di un provvedimento amministrativo: essa si riferisce alla domanda della ricorrente, si riallaccia all'istruttoria di detta domanda e comunica, con idonea motivazione, i risultati ai quali questa è pervenuta. Detta motivazione era implicita nella stessa formulazione della conclusione dei capi d'amministrazione, i quali, nell'esaminare il caso ad essi sottoposto, avevano constatato il mancato verificarsi di una condizione stabilita dallo Statuto. La lettera era firmata dal capo del servizi al quale la domanda era indirizzata, il quale era competente a comunicare alla ricorrente la decisione adottata dai capi d'amministrazione. Al Parlamento europeo, il capo del servizio «Gestione Statuto» si occupa da anni delle questioni concernenti le varie indennità contemplate dall'Allegato VII dello Statuto; questa circostanza è perfettamente nota alla ricorrente. Il direttore generale, investito della questione dal presidente del Comitato del personale, si è, da parte sua, richiamato all'istruttoria compiuta e alle decisioni adottate dal servizio competente. La decisione di rifiuto era stata adottata dai capi d'amministrazione delle istituzioni europee, un consesso del quale fa parte il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento, il quale, pertanto, aveva contribuito all'adozione della decisione controversa, la quale gli è, comunque, opponibile. Se la ricorrente avesse ritenuto che la decisione fosse stata adottata da un organo incompetente, essa avrebbe avuto la possibilità di far valere questo mezzo col proprio ricorso. c) La lettera del direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze dell'I 1 dicembre 1978 non è in alcun modo la prima decisione adottata a carico della ricorrente. Tale lettera è la risposta al presidente del Comitato del personale, intervenuto a favore della ricorrente, sicché non può venire considerata come la decisione oggetto del ricorso. Innanzitutto, essa non era diretta al dipendente interessato, come richiesto dall'art. 25, 2° comma, dello Statuto. La decisione a carico dell'interessato non può venir comunicata attraverso un terzo, foss'anche il presidente del Comitato del personale. Inoltre, la lettera non contiene alcuna decisione, limitandosi a richiamare la precedente corrispondenza e la decisione del servizio competente. Neppure la prima lettera, del 27 novembre 1978, alla quale quella dell'11 dicembre 1978 fa riferimento, contiene una decisione, limitandosi a ricordare lo scrupolo con cui era stata condotta l'istruttoria della pratica, per pervenire alla decisione in proposito, ormai già adottata. Quand'anche, per ipotesi, la lettera alla quale la ricorrente fa riferimento avesse semplicemente confermato la decisione già adottata — il che non è — essa non avrebbe potuto, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 14 luglio 1965, cause riunite 50, 51, 53, 54 e 57/64, Loebisch, Racc, pag. 1015; sentenza 7 luglio 1971, causa 79/70, Mullers, Racc. pag. 689) interrompere il termine per proporre il ricorso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti circa la ricevibilità del ricorso fatti valere dalle parti durante la fase scritta del procedimento › B — Sulle spese di trasloco

paragrafo 1
a) La ricorrente non ha mai chiesto il rimborso delle spese di trasloco, e nessuna decisione è stata adottata a questo proposito. b) Per quanto la lettera del presidente del Comitato del personale al direttore generale, datata 6 novembre 1978, potesse riferirsi anche all'indennità di prima sistemazione, essa, di fatto, riguardava solamente l'indennità giornaliera, in quanto la ricorrente aveva chiesto solamente questa. La corrispondenza successiva si riferiva anch'essa esclusivamente a quest'ultima, per quanto il presidente del Comitato del personale avesse citato, come oggetto della lettera 4 dicembre 1978, tanto l'indennità di prima sistemazione quanto il rimborso delle spese di trasloco. In ogni caso, il presidente del Comitato del personale si era limitato ad intercedere a favore della ricorrente, senza agire come mandatario di questa. Prima di presentare il reclamo del 20 febbraio 1979, la ricorrente non aveva dunque presentato l'istanza di rimborso delle spese di trasloco, sicché non vi era stata la possibilità di adottare una decisione. Il reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, era quindi irricevibile, non esistendo un atto a carico della ricorrente. c) Qualora la ricorrente sostenga che una sua eventuale istanza sarebbe stata priva d'oggetto poiché, secondo la direttiva interna 29 ottobre 1978, n. 75/78, l'autorizzazione scritta del trasloco le doveva venire concessa al momento della sua nomina di ruolo, occorre rilevare che la ricorrente, quando, al termine del periodo di prova, non aveva ricevuto alcuna comunicazione in tal senso, nemmeno con la lettera del 29 settembre 1978, con cui le veniva resa nota la nomina di ruolo, avrebbe potuto considerare questa omissione come la mancata adozione di un provvedimento imposto dallo Statuto ai sensi dell'art. 90, n. 2; pertanto, il reclamo avrebbe dovuto venire presentato nel termine di tre mesi, vale a dire al più tardi il 29 dicembre 1978. Il reclamo, essendo stato presentato solamente il 20 febbraio 1979, era tardivo; il ricorso è pertanto irricevibile. La sig.ra Fonti, ricorrente nella causa principale e convenuta quanto all'eccezione, considera l'eccezione d'irricevibi-lità sollevata dal Parlamento europeo come infondata e puramente dilatoria.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti circa la ricevibilità del ricorso fatti valere dalle parti durante la fase scritta del procedimento › A — Sulle indennità giornaliere

paragrafo 1
a) La lettera del 21 febbraio 1978, diretta al capo del servizio «Gestione Statuto», può essere considerata, tutt'al più, come una richiesta d'informazioni. Tale lettera, avente lo scopo di richiamare l'attenzione sui diritti spettanti alla ricorrente, era stata indirizzata a tale destinatario non in quanto autorità investita del potere di nomina, bensì quale superiore gerarchico della ricorrente. La Corte (sentenze 8 febbraio 1973, in causa 56/72, Goeth, Racc. pag. 187; 4 aprile 1973, in causa 31/72, Angelini, Race. pag. 408) ha chiarito più volte che una lettera di questo genere non costituisce una domanda atta a far decorrere il termine per il ricorso contro la decisione implicita di rigetto. b) Con lettera dell'11 ottobre 1978, il capo del servizio «Gestione Statuto» aveva comunicato alla ricorrente la soluzione adottata dai capi d'amministrazione, non già il rigetto della domanda da essa proposta. La Corte ha affermato (sentenza 5 aprile 1973, in causa 51/72, Noé-Dannwerth, Racc. pag. 443) che l'interessato può ritenere giustamente di essere ancora nei termini qualora la comunicazione ricevuta in risposta alla propria domanda abbia contenuto ambiguo. c) La lettera dell'11 ottobre 1978 non può, per vari motivi, essere considerata una decisione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza 1o febbraio 1979, in causa 17/78, Deshormes, Race. pag. 189), la lettera di cui trattasi è solamente un atto «compreso nella categoria delle informazioni amministrative, in quanto non emanato dall'autorità avente il potere di nomina, come richiesto dal “Regime” per le decisioni». Non si è dimostrata l'esistenza di alcuna delega a favore del capo del servizio «Gestione Statuto»; in ogni caso, questa delega potrebbe essere solamente occulta, e pertanto inefficace. La lettera dell'11 ottobre non contiene, in alcun punto, il concetto di «decisione», né espressioni equivalenti; nemmeno la sua forma potrebbe far pensare che essa abbia questa natura. Essa si riferisce ad un parere adottato in una riunione dei capi d'amministrazione: questo consesso non è l'autorità avente il potere di nomina; non si era stabilito che la riunione dovesse trattare il caso specifico della ricorrente; non ha alcun rilievo il fatto che alla riunione fosse presente il direttore generale competente, né il fatto che la decisione ivi adottata sia a questi opponibile. Il fatto di «occuparsi da anni, presso il Parlamento, delle questioni relative a tutte le indennità contemplate dall'Allegato VII dello Statuto» non ha rilevanza giuridica. La circostanza che la ricorrente si sia rivolta al proprio supcriore gerarchico dimostra che essa non aveva l'intenzione di presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto; essa, d'altra parte, non ha mai sollecitato una decisione da parte di esso, limitandosi a richiedergli alcuni chiarimenti. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, tutte le decisioni a carico di un dipendente devono essere motivate; tale obbligo implica che ogni decisione individuale va motivata individualmente. Orbene, la pretesa «decisione» del capo del servizio non contiene una motivazione individuale. Non costituisce motivazione neppure il riferimento alla «conclusione n. 26/78», tanto più che la lettera non contiene una nuova esposizione della motivazione di questa. d) La vera decisione è contenuta nella lettera del direttore generale del 27 novembre 1978; di conseguenza, il reclamo non è tardivo, essendo stato presentato entro tre mesi. Questa lettera non può essere considerata come la conferma di una decisione precedente, sicché i termini possono cominciare a decorrere solamente dal suo ricevimento: infatti, prima di essa, non esisteva alcuna decisione ai sensi dello Statuto. La seconda lettera del direttore generale, dell'11 dicembre 1978, si riferiva d'altronde unicamente, e con una certa discrezione, alle «prese di posizione dell'amministrazione» non già a «decisioni». Le prese di posizione non impegnano nessuno, mentre invece il ricorso dovrebbe essere diretto contro una decisione che reca pregiudizio alla ricorrente. Ciò non si verifica nel caso di specie. Il fatto che la «decisione presa a suo carico» sia stata comunicata alla ricorrente tramite un terzo non ha alcuna rilevanza: nulla vieta ad un dipendente di scegliere come mandatario il presidente del Comitato del personale, il quale, a norma dell'art. 9, n. 3, dello Statuto, rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti circa la ricevibilità del ricorso fatti valere dalle parti durante la fase scritta del procedimento › B — Sulle spese di trasloco

paragrafo 1
a) Non è stata presentata un'istanza volta al rimborso delle spese di trasloco; non si può tuttavia far carico alla ricorrente di aver chiesto l'indennità di prima sistemazione senza chiedere allo stesso tempo il rimborso delle spese di trasloco, giacché le due indennità non sono collegate fra di loro, né tanto meno connesse. b) L'applicabilità della direttiva interna n. 75/78 nel caso della ricorrente dà adito a perplessità; sorge anche la questione del se tale direttiva possa prevalere sulla disposizione dello Statuto secondo la quale il trasloco deve aver luogo entro un anno dalla fine del periodo di prova. c) Quanto al fatto che la ricorrente non abbia presentato reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, entro tre mesi dalla constatazione della mancata concessione dell'autorizzazione scritta del trasloco, occorre rilevare che la violazione di una direttiva interna non costituisce omissione di un provvedimento la cui adozione è imposta dallo Statuto. d) Solamente grazie alle informazioni fornitele l'11 ottobre 1978 dal capo del suo servizio, la ricorrente aveva scoperto che le veniva contestato il diritto al rimborso delle spese di trasloco. Inoltre, il rifiuto di rimbordare le spese di trasloco non era stato comunicato in alcun modo alla ricorrente prima della lettera del direttore generale del 17 novembre 1978. Non si può dunque parlare di inosservanza dei termini. e) A proposito dell'obiezione che la ricorrente non ha ancora presentato un' istanza per il rimborso delle spese di trasloco e, pertanto, non è stata adottata una decisione in proposito, va rilevato che la richiesta delle indennità giornaliere implica il trasloco, e cioè il cambiamento di residenza. D'altronde la pretesa «decisione» dei capi d'amministrazione costituiva un implicito rifiuto di rimborsare le spese di trasloco. Giacché la lettera dell'I 1 ottobre 1978 non è una decisione valida, il presidente del Comitato del personale, mandatario della ricorrente, aveva presentato formalmente al direttore generale, con lettera 6 novembre 1978, un'istanza, con cui si chiedeva il rimborso delle spese di trasloco. La risposta del direttore generale costituiva una decisione formale di rigetto dell'istanza volta al rimborso delle spese di trasloco ed al versamento dell'indennità giornaliera.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale di procedimento

paragrafo 1
Il Parlamento europeo, rappresentato dall'avv. Pierre Prüm, assistito dal sig. Manfred Peter, capo del servizio «Questioni giuridiche e amministrative» e la sig.ra Fonti, rappresentata dall'avv. Victor Bici, hanno presentato le loro osservazioni orali sulla ricevibilità del ricorso e sulle questioni sottoposte dalla Corte all'udienza del 20 marzo 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 aprile 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo 13 settembre 1979, la ricorrente, dipendente del Parlamento europeo, ha chiesto a questa Corte di annullare, in forza dell'art. 91 dello Statuto del personale, la decisione con cui le è stato rifiutato il versamento dell «indennità giornaliera», contemplata dall'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto e il rimborso delle spese di trasloco che le spetterebbe in forza dell'art. 9 dello stesso allegato.
punto 2
Con atto separato, presentato ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, il Parlamento ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, deducendo sia la tard ivi tà del reclamo che ha preceduto il ricorso sia l'inesistenza di una decisione relativa alle spese di trasloco, dato che la ricorrente non ha presentato un'istanza a tale proposito. La corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento per la discussione della sola eccezione.
punto 3
Risulta dagli atti che la ricorrente, già residente a Roma, lavorava quale agente ausiliaria presso il Parlamento europeo dal 25 ottobre 1976 alla fine del 1977. Durante questo periodo essa percepiva, in ragione del cambiamento di residenza, l'«indennità giornaliera» dal momento dell'entrata in servizio al 24 ottobre 1977, ai sensi dell'art. 69 del «Regime applicabile agli altri agenti», che rinvia, a sua volta, all'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto.
punto 4
Dopo che essa aveva vinto un concorso indetto dal Parlamento, la veniva offerto, dal 1° gennaio 1978, un posto di ruolo di segretaria stenodattilografa. Nella lettera di assunzione 9 dicembre 1977, firmata dal direttore generale dell'amministrazione, si specificava che l'interessata avrebbe fruito, oltre che dello stipendio, di un'indennità giornaliera pari a 560 BFR dal 1° al 15° giorno, e ridotta a 280 BFR dal 16° giorno, e per un periodo massimo complessivo di 180 giorni, alle condizioni e nei limiti stabiliti all'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto.
punto 5
È assodato che in realtà questa indennità non è stata corrisposta all'interessata. Con lettera 21 febbraio 1978, la ricorrente faceva notare questa omissione al capo del servizio «Gestione Statuto», ricordando le promesse che le erano state fatte nella lettera di assunzione. Il 1° marzo 1978, il capo del servizio «Gestione Statuto» accusava ricevuta della missiva e comunicava all'interessata che il suo caso, in ragione delle difficoltà che sollevava, era stato sottoposto all'esame del «comitato di preparazione» della riunione dei capi d'amministrazione. Esso precisava inoltre che la pratica sarebbe rimasta nel frattempo in sospeso e che l'interessata sarebbe stata tenuta al corrente dall'esito della sua domanda.
punto 6
Con lettera 11 ottobre 1978, il capo del servizio «Gestione Statuto» informava la ricorrente che, nel corso della riunione del 15 settembre 1978, i capi d'amministrazione erano pervenuti, per quanto riguardava il suo caso, ad una conclusione negativa, sicché egli era spiacente di non poter accogliere la sua istanza. In allegato, le veniva trasmessa copia della deliberazione adottata nella riunione dei capi d'amministrazione.
punto 7
In seguito, la ricorrente si rivolgeva al presidente del Comitato del personale, che interveniva più volte presso il direttore generale dell'amministrazione per sollecitare l'adozione di una soluzione favorevole per l'interessata. In una delle sue comunicazioni, in data 6 novembre 1978, il presidente del Comitato del personale menzionava per la prima volta la questione del rimborso delle spese di trasloco, oltre a quella dell'indennità giornaliera.
punto 8
Con lettera 27 novembre 1978, il direttore generale dell'amministrazione informava il presidente del Comitato del personale che la pratica della ricorrente era stata esaminata, più volte e attentamente, dai servizi da esso dipendenti, i quali, prima di dare all'interessata una risposta definitiva, avevano avuto cura di sottoporre il caso al «comitato di preparazione» ed ai capi d'amministrazione, che purtroppo erano pervenuti anch'essi ad una conclusione negativa. L'interessata era stata sempre tenuta al corrente delle vicende delle pratica e, infine, le era stata notificata ufficialmente la decisione di rifiuto, debitamente motivata.
punto 9
In seguito ad una nuova protesta del presidente del Comitato del personale, il direttore generale dell'amministrazione ribadiva, con lettera 11 dicembre 1978, il punto di vista dell'amministrazione, ricordando al suddetto presidente che ogni dipendente può presentare, qualora non accetti le prese di posizione dell'amministrazione, il reclamo ed il ricorso contemplati dall' art. 90 e, rispettivamente, dall'art. 91 dello Statuto.
punto 10
Il 20 febbraio 1979 la ricorrente presentava al segretario generale del Parlamento un reclamo formale ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contestando il fatto che l'amministrazione non le aveva riconosciuto, in seguito alla nomina in ruolo, né il diritto all'indennità giornaliera, né il diritto al rimborso delle spese di trasloco.
punto 11
In seguito al silenzio dell'amministrazione, la ricorrente ha adito questa Corte nelle condizioni sopra indicate.
punto 12
Onde valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dal Parlamento, occorre esaminare la ricevibilità del ricorso in relazione al capo relativo all'«indennità giornaliera» e, separatamente, a quello relativo alle spese di trasloco.

SENTENZA › In diritto › Sul capo relativo all'«indennità giornaliera»

punto 13
Ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, qualsiasi persona cui questo si applica può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo «avverso un atto che le arrechi pregiudizio». Il reclamo dev'essere presentato all'autorità che ha il potere di nomina entro tre mesi dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque, al più tardi, dal giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza.
punto 14
Le parti sono in disaccordo tra loro circa la determinazione dell'atto che ha recato pregiudizio alla ricorrente. Secondo quest'ultima, tale atto è la risposta fornita il 27 novembre 1978 dal direttore generale dell'amministrazione al presidente del Comitato del personale, in seguito all'intervento di questo a favore della ricorrente. Il reclamo formale, datato 20 febbraio 1979, sarebbe stato pertanto presentato tempestivamente.
punto 15
L'amministrazione del Parlamento sostiene che la lettera 27 novembre 1978 aveva l'unica funzione di ribadire e chiarire una precedente decisione, la quale, come si evince dal contesto, poteva essere costituita solamente dalla comunicazione inviata l'11 ottobre 1978 all'interessata, in seguito alla deliberazione adottata nel corso della riunione dei capi d'amministrazione: orbene, se si prende come punto di riferimento questa decisione, il reclamo formale del 20 febbraio 1979 è stato presentato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto.
punto 16
La Corte ritiene che il reclamo della ricorrente sia stato effettivamente tardivo.
punto 17
Dalla lettera inviata il 21 febbraio 1978 dalle ricorrente al capo del servizio «Gestione Statuto» si evince che l'interessata aveva certamente constatato, nel percepire i primi stipendi mensili, che, contrariamente a quanto promessole nella lettera di assunzione, non le era stata concessa l'indennità giornaliera. In seguito alla sua richiesta di chiarimenti, la ricorrente veniva informata, già il 1° marzo 1978, che la sua pratica era all'esame dell'amministrazione, sicché la questione rimaneva nel frattempo in sospeso.
punto 18
Con lettera 11 ottobre 1978, il capo del servizio «Gestione Statuto» informava infine la ricorrente che l'amministrazione non poteva accogliere la sua domanda mirante alla concessione dell'indennità giornaliera. L'estratto della deliberazione dei capi d'amministrazione, allegato a questa comunicazione, permetteva alla ricorrente di constatare che la decisione di rifiuto dell'amministrazione si basava su due considerazioni: da una parte, l'interessata aveva già fruito dell'indennità giornaliera per un anno, quando era agente ausiliaria, prima della nomina in ruolo; d'altra parte, essa non aveva traslocato in seguito alla nomina, sicché non era soddisfatta la condizione del cambiamento della residenza, stabilita dall'art. 10 dell'Allegato VII dello Statuto.
punto 19
Così stando le cose, non v'è dubbio che la lettera 11 ottobre 1978 costituisce, nel caso di specie, «l'atto che arreca pregiudizio» ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. È dunque dalla data di questo atto che decorre il termine di tre mesi stabilito dalla citata disposizione per la presentazione del reclamo, giacché con detto atto la ricorrente è stata informata di una decisione presentata come definitiva.
punto 20
Per contro, non si può affatto attribuire tale natura alla lettera 27 novembre 1978 del direttore generale dell'amministrazione. In primo luogo, questa comunicazione non è diretta alla ricorrente, bensì ad un terzo intervenuto in suo favore. Inoltre, essa, al pari della lettera 11 dicembre 1978, ha l'unico scopo di illustrare una precedente decisione che si dichiara essere stata notificata ufficialmente all'interessata. Occorre sottolineare che nella lettera 11 dicembre 1978, scritta quando il termine per proporre reclamo contro la decisione dell'I 1 ottobre 1978 non era ancora spirato, l'amministrazione ha perfino richiamato espressamente l'attenzione del presidente del Comitato del personale sulla facoltà di proporre un reclamo e un ricorso, attribuita alla ricorrente dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
punto 21
Da quanto precede risulta che il primo capo del ricorso va dichiarato irricevibile, non essendo stato presentato, entro il termine stabilito dall'art. 90, n. 2, un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina.

SENTENZA › In diritto › Sul capo relativo alle spese di trasloco

punto 22
Nel reclamo del 20 febbraio 1979, la ricorrente si lagna altresì del fatto che l'amministrazione non le ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di trasloco.
punto 23
Occorre ricordare a questo proposito che, ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato VII dello Statuto, l'indennità di trasloco costituisce il rimborso di spese effettivamente sostenute, e che tale rimborso può essere effettuato solamente entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato dall'amministrazione. Orbene, è assodato che, nel caso della ricorrente, non è soddisfatta nessuna delle condizioni stabilite da questa disposizione e che all'amministrazione non è stata presentata, a tale proposito, nessuna domanda conforme allo Statuto.
punto 24
Pertanto, il ricorso, sotto questo aspetto, risulta privo di oggetto.
punto 25
Da quanto precede risulta che il ricorso è irricevibile nel suo complesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 26
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 27
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è irricevibile. 2° Ciascuna delle partì sopporterà le spese da essa sostenute.

Firme

Touffait Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 maggio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione A. Touffait

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